Legge Regionale 8 maggio 1984, n. 18
Istituzione del ruolo speciale provvisorio e collocazione del personale degli enti soppressi trasferito alla Regione Sarda ai sensi dell’articolo 75 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Nella tabella allegata alla presente legge sono indicati la dotazione organica del personale di ruolo ripartito secondo il livello retributivo ed il contingente del personale non di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo sono regolati dalla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e, per quanto non previsto e compatibile, dalla normativa anteriormente vigente presso gli enti di provenienza; al personale non di ruolo assunto per lavori aziendali o di custodia si applica la normativa dei contratti collettivi di lavoro dei rispettivi settori.
Ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza resta fermo il regime in atto alla data del passaggio nel ruolo speciale provvisorio.
Art.2
L’inquadramento ha luogo con la qualifica spettante in base alla normativa di cui al terzo comma del precedente articolo, avuto riguardo all’anzianità riconosciuta alla data del passaggio nel ruolo speciale provvisorio. E’ fatta salva la posizione giuridica ed economica già acquisita.
Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all’inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti di soprannumero, con correlativa soppressione dei posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.
Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è collocato nei relativi contingenti istituiti con l’articolo 1, secondo comma.
Per la gestione dei beni trasferiti l’Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire, ove necessario, nell’assunzione di personale a tempo determinato per un massimo di 35 unità per le Case Serene ex ONPI, 3 unità per le Aziende agricole e 3 unità per i Villaggi ex ENAL.
Art.3
- l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, o un funzionario delegato dal medesimo, con funzione di presidente;
- cinque dipendenti di ruolo, di livelli retributivi diversi, scelti dalla Giunta regionale tra il personale delle strutture trasferite;
- tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Funge da segretario un dipendente del medesimo ruolo di livello non inferiore al VI.
Art.4
- un dipendente di livello retributivo non inferiore all’VIII, che la presiede, e un dipendente di livello retributivo non inferiore al VII, scelti dalla Giunta regionale tra i responsabili delle strutture trasferite;
- un dipendente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Funge da segretario un dipendente del medesimo ruolo di livello non inferiore al VI.
Art.5
Art.6
Agli stessi oneri che graveranno sui capitoli dei bilanci di detti anni corrispondenti ai capitoli 02016, 02050 e 02052 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1983, si farà fronte con la maggior quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche spettante alla Regione, a partire dall’anno 1984, ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 8 maggio 1984.
Rojch