Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 21
Riordinamento dei Consorzi di bonifica.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
(OPERE DI BONIFICA)
Art.1
Art.2
L’approvazione di cui al precedente comma si intenderà effettuata qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.
Qualora tra più Organismi comprensoriali o Comunità montane insistenti sullo stesso comprensorio di bonifica, insorgano controversie nell’approvazione dei piani di cui sopra, spetterà all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale dirimere il caso controverso, sentita la Commissione consiliare competente.
I piani e i programmi dei Consorzi dovranno, comunque, conformarsi, per il settore di competenza, alle direttive ed ai criteri risultanti dagli strumenti programmatori della Regione, ai fini di una coordinata ed efficace attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e dalle altre norme sulla difesa del suolo, sull’assetto del territorio e sulla utilizzazione delle risorse idriche.
Art.3
La concessione a domanda e assentita ai Consorzi di bonifica integrale competenti per territorio. Solo in difetto di iniziative dei Consorzi di bonifica, la concessione può essere accordata alle Comunità montane, ai Comuni e loro consorzi, alle Province e ad altri enti pubblici.
Nei provvedimenti di concessione, agli enti di cui al precedente comma viene riconosciuta una aliquota per spese generali e compenso forfettario di tutti gli oneri che il concessionario dovrà sostenere per la realizzazione delle opere (progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione, collaudazione e trattazione amministrativa ecc)
L’aliquota percentuale riconosciuta è fissa ed invariabile e va calcolata sull’importo complessivo netto delle opere risultanti dalla liquidazione finale.
Detta aliquota percentuale è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
I Consorzi di bonifica, su richiesta degli organismi comprensoriali e delle Comunità montane, provvedono, quali strumenti operativi, alla progettazione ed esecuzione degli interventi di cui all’articolo 19 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33.
I rapporti tra gli Organismi comprensoriali, le Comunità montane ed i Consorzi di bonifica, per quanto concerne la concessione relativa ad opere pubbliche, studi, ricerche, servizi, sono disciplinati da apposita convenzione di affidamento nel caso di esecuzione di opere non di bonifica.
Art.4
Per quanto concerne in particolare le opere di provvista e utilizzazione delle acque, la competenza dei Consorzi di bonifica è limitata a quelle opere o parti di esse che abbiano prevalente funzione agricola.
Art.5
I conduttori di imprese agricole, o in mancanza i proprietari, contribuiscono alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di bonifica effettivamente funzionanti.
Art.6
I Consorzi di bonifica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel precedente comma, sono tenuti a promuovere tutte quelle iniziative atte a costituire, anche mediante interventi di riordino fondiario, unità fondiarie adeguate, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.
Art.7
I Consorzi di bonifica, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a notificare ai consorziati di cui al primo comma del precedente articolo, l’obbligo di presentazione dei piani aziendali di sviluppo agricolo.
Per gli utenti degli impianti di distribuzione dell’acqua compiuti dopo l’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma precedente decorrerà dalla data di effettiva entrata in funzione degli impianti stessi.
Il canone irriguo verrà applicato nei ruoli di utenza, come se l’acqua resa disponibile nell’impianto pubblico venisse effettivamente utilizzata:
a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai consorziati che abbiano già realizzato il piano aziendale di sviluppo agricolo;
b) a partire dal termine per l’utilizzazione delle opere, fissato nel decreto di approvazione del piano aziendale di sviluppo agricolo, ai consorziati che abbiano presentato detto piano;
c) entro dodici medi dalla notifica, di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, ai consorziati che non abbiano provveduto alla presentazione del piano di sviluppo agricolo.
Art.8
Art.9
Il contributo è concesso con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale.
La concessione del contributo e l’ammontare dello stesso sono subordinati all’adozione da parte dell’ente gestore dell’irrigazione di un provvedimento di sgravio, a favore degli operatori agricoli, di una quota del canone dovuto per l’utenza irrigua pari all’ammontare del contributo regionale.
Art.10
Art.11
Ai fini della liquidazione del contributo, tutti gli enti gestori entro il 31 gennaio di ogni anno devono presentare all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, il consuntivo delle spese relativo alla campagna irrigua dell’anno precedente ed il piano di riparto delle spese stesse per la determinazione dei contributi a carico degli operatori agricoli interessati.
Art.12
Tale contributo viene accordato a condizione che i terreni non siano serviti con acque provenienti da invasi pubblici a livello aziendale e che la superficie irrigata non sia inferiore a 50 are. Il contributo è concesso, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, nella misura massima del 50 per cento delle spese di esercizio e di manutenzione dagli impianti di irrigazione aziendali sostenute dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sulla base di apposite perizie di spesa.
Le modalità di erogazione dei contributi compresa la liquidazione dei contributi medesimi saranno stabilite dall’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale il quale potrà delegare gli organi periferici dell’Assessorato e gli enti locali.
Art.13
Il contributo di cui al comma precedente è concesso, per le opere con funzione unisettoriale agricola, con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale previa deliberazione della Giunta regionale. Per le opere che siano invece di interesse intersettoriale, il contributo sarà posto a carico degli Assessorati competenti.
La dichiarazione di compimento richiesta dall’articolo 17 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non è richiesta per gli interventi manutentori di opere di bonifica finanziati o in corso di finanziamento da parte dell’Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.14
TITOLO II
(CONSORZI DI BONIFICA)
Art.15
Sono organi dei Consorzi di bonifica:
1) L’Assemblea dei consorziati;
2) il Consiglio dei delegati;
3) la Deputazione amministrativa;
4) il Presidente;
5) il Collegio dei revisori dei conti.
Al Presidente e Vice Presidente del Consorzio, al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti competono, per l’esercizio delle funzioni e per la partecipazione ai lavori, le stesse indennità spettanti agli amministratori degli enti regionali nella misura indicata per gli enti del primo gruppo dal decreto del Presidente della Giunta regionale 31 dicembre 1968, n. 105, e provvedimenti successivi.
Ai componenti del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa, è corrisposta un’indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi collegiali il cui ammontare deve essere contenuto nei limiti dell’eguale indennità spettante per lo stesso titolo agli amministratori della Provincia in cui opera il Consorzio di bonifica. Per gli amministratori che risiedono in sede diversa da quella in cui si svolgono le sedute degli organi collegiali, oltre il gettone di presenza compete l’indennità di trasferta nelle misure indicate per gli amministratori degli enti regionali dal decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1967, n. 26, e provvedimenti successivi.
Art.16
Solidamente con il proprietario o in luogo di questi, semprechè lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea i titolari di diritti reali, nonchè gli affittuari ed i conduttori per mezzadria e colonia parziaria dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile di irrigazione o di miglioramento fondiario.
Art.17
Il numero dei membri elettivi sarà stabilito nello Statuto di ciascun Consorzio in misura non inferiore al 75 per cento del totale dei membri del Consiglio.
I membri di diritto sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e su designazione degli organi, enti ed organizzazioni sotto indicati:
a) un rappresentante dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale;
b) un rappresentante per ogni Organismo comprensoriale o Comunità montana ricadenti nel perimetro consortile;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede nazionale.
Partecipa alle sedute del Consiglio dei delegati, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio.
Gli organi, gli enti e le organizzazioni predette debbono designare i rispettivi rappresentanti entro quindici giorni dalla comunicazione, disposta dal Consorzio a mezzo lettera raccomandata, delle avvenute elezioni.
La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti.
Trascorso il termine di cui al precedente quinto comma il Consiglio dei delegati è validamente costituito anche se non siano ancora stati nominati i membri di diritto.
Art.18
Il voto è segreto e personale e non può essere esercitato mediante delega se non nei casi previsti dall’articolo successivo.
Ai fini dell’elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni a seconda del diverso carico contributivo, nei modi stabiliti dallo Statuto.
In ogni caso nella sezione intermedia saranno inclusi soltanto i consorziati proprietari ed imprenditori agricoli il cui onere contributivo sia compreso tra quello dell’azienda con un livello occupazionale di 150 giornate lavorative annue e quello dell’azienda con un livello occupazionale di 600 giornate lavorative annue.
Ad ogni sezione è attribuito, sul totale dei delegati da eleggere, il numero di delegati che sarà stabilito dallo Statuto tenendo conto della contribuenza complessiva della sezione e, comunque, attribuendo alla sezione intermedia almeno il 40 per cento del totale dei delegati.
Art.19
Ogni avente diritto al voto può delegare per l’esercizio dello stesso un altro avente diritto al voto iscritto nella stessa sezione; non si può disporre, comunque, di più di una delega. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.
In caso di mezzadria il proprietario può conferire la delega al mezzadro.
Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.
Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e per coloro che sono sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato rispettivamente dal curatore o dall’amministratore.
In caso di comunione è ammessa una delega congiunta a favore di uno dei comproprietari. In assenza di delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della partita catastale relativa alla comunione.
Art.20
Le liste dei candidati debbono essere presentate da non meno di 30 e non più di 50 consorziati aventi diritto di voto.
Nel caso di sole due liste concorrenti, la lista dei candidati che, all’interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti, sono assegnati i seggi in proporzione ai voti riportati, con il limite massimo di due terzi.
Nel caso vi siano più di due liste concorrenti, ferma restando l’attribuzione del 50 per cento alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle altre liste sarà attribuito il restante 50 per cento dei delegati in proporzione ai voti riportati.
Nel caso di presentazione di una sola lista, gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche ai consorziati appartenenti alla medesima sezione non compresi nella lista presentata.
Art.21
In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza.
Art.22
Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all’Assessore predetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull’albo consortile.
Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma precedente, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, con proprio decreto, dispone l’insediamento del Consiglio dei delegati.
Nel caso in cui alle elezioni non partecipi almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto, l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro - pastorale deve disporne la ripetizione.
Art.23
Il delegato eletto, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
Art.24
Nella stessa riunione, elegge gli altri componenti la Deputazione amministrativa, con voto limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere, garantendo in ogni caso la presenza della minoranza.
Partecipa alle sedute della Deputazione, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio.
Il numero dei componenti la Deputazione amministrativa è stabilito dallo Statuto di ciascun Consorzio.
Art.25
Essi devono essere scelti fra professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al regio decreto legge 24 luglio 1936, n. 1548, e successive modificazioni.
La costituzione del Collegio dei revisori dei conti dei consorzi avviene con decreto dell’Assessore della agricoltura che designa tra i membri effettivi, di cui al comma precedente, il Presidente del Collegio.
I membri nominati durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per un solo successivo mandato.
Art.26
Per assicurare il funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, qualora gli organi preposti siano inadempienti, può disporre in via sostitutiva, previa diffida, il compimento degli atti di loro competenza.
Art.27
L’organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide sulle opposizioni alla sua prima riunione e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione delle opposizioni.
L’opposizione sospende l’esecutività del provvedimento impugnato.
Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale entro trenta giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro – pastorale decide nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art.28
Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario incaricato dell’amministrazione dell’ente che deve convocare entro sei mesi l’Assemblea dei consorziati per l’elezione del nuovo Consiglio.
Il termine di convocazione non può essere prorogato dalla Giunta regionale se non per comprovate necessità.
Il Commissario straordinario rimane in carica fino all’insediamento dei nuovi organi consortili.
Art.29
a) alla modifica dei rispettivi statuti adeguandoli rigorosamente a quanto disposto nella presente legge;
b) alla convocazione straordinaria dell’Assemblea generale dei consorziati per l’elezione dei nuovi delegati dei rispettivi consigli.
Trascorso il termine di cui sopra senza che i consorzi abbiano provveduto a compiere gli adempimenti di cui ai punti a) e b) del primo comma, con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta presso i consorzi di bonifica i cui organi di amministrazione ordinaria non risultino scaduti dal proprio mandato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e con le medesime procedure di cui al comma precedente con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, sarà provveduto alla nomina di Commissari straordinari regionali in sostituzione degli Organi consortili che alla data della approvazione della legge siano scaduti dal loro mandato.
I Commissari ad acta ed i Commissari straordinari, nell’esercizio del proprio mandato, si avvarranno della collaborazione di consulte consortili che, nei Consorzi i cui Organi di amministrazione ordinaria non siano scaduti dal mandato, saranno costituite dalle Deputazioni amministrative in carica.
TITOLO III
(NORME TRANSITORIE)
Art.30
Alla fusione si provvederà , previa consultazione dei Consorzi interessati, su proposta dell’Assessore della Agricoltura e riforma agro - pastorale, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Nel provvedere alle fusioni di cui al precedente comma si dovrà tendere, anche mediante estensione dei limiti dei comprensori consortili, alla coincidenza di essi con unità idrografiche funzionali e con le circoscrizioni territoriali degli Organismi comprensoriali, delle Comunità montane e delle Province.
I provvedimenti di fusione non fanno venir meno i diritti acquisiti dal personale dipendente in servizio al momento della fusione.
Art.31
Lo statuto deve contenere la normativa relativa alla composizione ed al funzionamento degli organi di amministrazione straordinaria, per il periodo necessario alla costituzione ed insediamento degli organi di amministrazione ordinaria che, in ogni caso, non potrà essere superiore ad un anno dall’avvenuta fusione.
TITOLO IV
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)
Art.32
Capitolo 06261( Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10) -
Contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue.
Capitolo 06262( Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10) -
Contributi per la riduzione dei costi di gestione dell’irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi o altri invasi privati.
Successivamente all’approvazione del bilancio della Regione per il 1984, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, saranno attribuiti ai sopraindicati capitoli le rispettive somme di lire 3.500.000.000 e 500.000.000.
Alla relativa spesa si farà fronte, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con l’utilizzo della disponibilità sussistente sul capitolo 03018 del bilancio della Regione per il 1983 e con la corrispondente riduzione della riserva prevista al punto 1 della tabella C allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 (legge finanziaria).
La denominazione del capitolo del bilancio della Regione per il 1984 corrispondente al capitolo 06245 del bilancio della Regione per il 1983 è modificata nel modo seguente:
"Contributi per la manutenzione e l’esercizio di opere di bonifica indipendentemente dalla dichiarazione di compimento (art. 2, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 13 della presente legge)".
Detto capitolo è classificato nella categoria 05.
Gli stanziamenti per le provvidenze previste dagli articoli 8 e 12 della presente legge verranno autorizzati per il quadriennio 1984 - 1987; ai relativi oneri si farà fronte mediante l’utilizzazione di quote degli stanziamenti destinati al settore irrigazione dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 13 della presente legge per l’anno 1983 e per quelli successivi si fa fronte con le disponibilità già destinate alla manutenzione delle opere di bonifica.
Art.33
Art.34
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 14 maggio 1984
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