Interventi urgenti per l’esecuzione e manutenzione di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di competenza regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata, anche su richiesta degli enti interessati, ad erogare l’intero ammontare delle somme occorrenti per l’esecuzione di urgenti interventi di costruzione e manutenzione di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, secondo la classificazione prevista dal testo unico sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.Art.2
La somministrazione di cui all’articolo 1 è limitata ai soli casi in cui il mancato o tardivo intervento possa risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità, ovvero di salvaguardia di centri abitati, ovvero della rovina di opere di grande interesse pubblico.
L’intervento regionale è subordinato alla assunzione di formale impegno da parte dei beneficiari sulla successiva manutenzione, sorveglianza e gestione.Art.3
L’approvazione del progetto da parte dell’Assessore regionale dei lavori pubblici deve contenere sia l’autorizzazione di cui all’articolo 93 del citato testo unico sulle opere idrauliche, sia la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, sia la classificazione o l’individuazione della categoria assimilabile.Art.4
Alla classificazione delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, si provvede con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, e col parere della competente Commissione consiliare.Art.5
L’erogazione di cui all’articolo 1 è autorizzata, per le sole opere di seconda categoria, anche in difetto della classificazione di legge, relativamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.Art.6
Ai fini dell’attuazione della presente legge non trovano applicazione in Sardegna le norme del testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, per quanto in contrasto con la medesima.Art.7
Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse limitatamente agli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 24 maggio 1984
Rojch