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Legge Regionale 31 maggio 1984, n. 26

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1984).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1
Bilancio pluriennale
In deroga alle disposizioni di cui alle leggi regionali 1º agosto 1975, n. 33, e 5 maggio 1983, n. 11, è omessa, per l’anno finanziario 1984, la predisposizione del programma e del bilancio pluriennale.

Art.2
Determinazione spese carattere pluriennale
Le spese per le quali le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio, restano stabilite, per l’anno 1984, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno 1984 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.


Art.3
Fondi "globali"
Nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 1984.
I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) lire 56.410.000.000
b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) lire 71.600.000.000


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art.4
Finanziamento quarto programma Capo I legge regionale n. 45 del 1976
Per l’attuazione del quarto programma (1985 - 1987) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015), è autorizzata la spesa complessiva di lire 234.000.000.000 così ripartita:
- anno finanziario 1985 lire 64.000.000.000
- anno finanziario 1986 lire 70.000.000.000
- anno finanziario 1987 lire 100.000.000.000
All’approvazione dei programmi d’intervento per detto triennio i competenti consigli comunali e provinciali provvederanno entro il 31 dicembre 1984.
A decorrere dall’esercizio 1985, la misura annuale dei finanziamenti stabiliti in favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, come modificata dall’articolo 14 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è incrementata del 30 per cento.


Art.5
Rideterminazione quote terzo programma Capo I - legge regionale n. 45 del 1976
Le quote determinate dall’articolo 24 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, per l’attuazione del terzo programma (1982- 1984) di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015) in lire 85.000.000.000 per l’anno finanziario 1984 ed in lire 20.640.000.000 per quello 1985, sono rideterminate nel seguente modo:
- anno finanziario 1984 lire 80.000.000.000
- anno finanziario 1985 lire 25.640.000.000


Art.6
Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale
Per l’attuazione di un programma straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale, è autorizzata, nell’anno 1984, la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 08016).
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.7
Determinazione stanziamento interventi Capo III - legge regionale n. 45 del 1976
Lo stanziamento da destinare agli interventi di cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è determinato per l’anno 1984 in lire 500.000.000 (cap. 08017).

Art.8
Contributi straordinari ai Comuni per opere pubbliche
E’ autorizzata, per l’anno 1984, la spesa di lire 40.000.000.000 (cap. 08055/01) per l’esecuzione, da parte dei Comuni, di opere pubbliche di loro interesse con particolare riferimento a quelle relative all’approvvigionamento idrico, a quelle igieniche e per la difesa dagli incendi.
La somma di cui al precedente comma verrà così ripartita:
- lire 15.000.000.000 ai Comuni con popolazione residente sino a 2.000 abitanti;
- lire 15.000.000.000 ai Comuni con popolazione residente compresa tra i 2.001 e 10.000 abitanti;
- lire 5.000.000.000 ai Comuni con popolazione residente compresa tra i 10.001 e i 20.000 abitanti;
- lire 5.000.000.000 ai Comuni con popolazione residente compresa tra i 20.001 e i 50.000 abitanti, esclusi i capoluoghi di provincia.
Le somme ripartite in quote uguali all’interno delle rispettive categorie sono erogate direttamente ai Comuni.


Art.9
Opere acquedottistiche e fognarie
Per l’attuazione di un programma di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata, per l’anno finanziario 1984 ad integrazione delle assegnazioni statali disposte ai sensi delle leggi 1º maggio 1976, n. 319, e 24 dicembre 1979, n. 650, la spesa di lire 23.000.000.000 (cap. 08035/03).

Art.10
Opere pubbliche di interesse provinciale
E’ autorizzata la spesa di lire 20.000.000.000 (cap. 08029) da destinare, nei limiti di lire 5.000.000.000 per territorio provinciale, ad opere pubbliche di interesse provinciale.

Art.11
Spese per l’attuazione di un programma di opere portuali
Per l’anno 1984 è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 per l’attuazione di un programma di opere portuali (Cap. 08182).

Art.12
Palazzo del Consiglio regionale
Ad integrazione degli stanziamenti disposti con la legge regionale 16 giugno 1980, n. 19, è autorizzata, nell’anno 1984, l’ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08004) per i lavori di costruzione e per l’arredamento del palazzo del Consiglio regionale in Cagliari.

Art.13
Programmi per il completamento di opere pubbliche
Per il completamento delle opere già incluse nei programmi approvati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e trasferite alla Regione è autorizzata, per l’anno finanziario 1984, ad integrazione delle assegnazioni ricevute ai sensi dell’articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la spesa di lire 5.500.000.000 (cap. 08025/01).
Per l’attuazione di un programma di completamento di strade di interesse regionale (cap. 08042) è autorizzata per l’anno finanziario 1984 la spesa di lire 2.200.000.000.
E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 1.760.000.000 (cap. 08027) per il completamento di opere pubbliche parzialmente eseguite con i fondi del V° Programma esecutivo della legge 11 giugno 1962, n. 588; detto stanziamento sarà trasferito alla contabilità speciale di cui alla precitata legge in un’unica soluzione, per essere erogato con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 dello stesso V° Programma esecutivo.


Art.14
Trasferimento abitati Gairo e Osini
Per la prosecuzione del programma straordinario di interventi per la sistemazione e il consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, nonchè per l’urbanizzazione di nuove aree necessarie per il trasferimento degli abitati di Gairo e Osini, è autorizzata, in conto di future assegnazioni statali, l’anticipazione di lire 2.000.000.000 per il 1984 (cap. 08146/01).

Art.15
Programma straordinario di edilizia agevolata
L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato per il biennio 1984/1985 con la legge n. 457 del 5 agosto 1978, un programma di edilizia agevolata a favore delle Cooperative edilizie, che abbiano assegnata l’area da parte del Comune entro il 31 dicembre 1984.
I finanziamenti di cui al comma precedente sono concessi dall’Amministrazione regionale secondo i parametri oggettivi e soggettivi, i limiti e le modalità poste dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978.
Il contributo regionale sugli interessi di preammortamento è comunque corrisposto per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla prima semestralità di contributo.
Per la realizzazione del programma di cui al precedente primo comma è disposto lo stanziamento del limite di impegno (cap. 08109):
- di lire 5.000.000.000 per l’esercizio 1984;
- di lire 9.000.000.000 dall’esercizio 1985 all’esercizio 1988;
- di lire 7.500.000.000 dall’esercizio 1989 all’esercizio 1992;
- di lire 6.500.000.000 dall’esercizio 1993 all’esercizio 1996;
- di lire 3.200.000.000 dall’esercizio 1997 all’esercizio 2000.


Art.16
Piani per insediamenti produttivi
E’ autorizzata l’ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 03206) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo II. 5, lettera c), del programma di intervento per gli anni 1982 - 1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno e da erogare agli enti locali per il reperimento e l’attrezzatura di aree da destinarsi all’insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.2.5/I del citato programma d’intervento.

Art.17
Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria
E’ autorizzata l’ulteriore spesa di lire 19.000.000.000 (cap. 08092/02) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III. 2 del programma di intervento per gli anni 1982 - 1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983, e relativi all’acquisizione da parte dei Comuni di aree edificabili, nonchè all’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del citato programma di intervento.
Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente si prescinde dalle classi demografiche dei Comuni di cui al punto 17 del citato titolo di spesa 8.3.2/I.


Art.18
Interventi copertura canali
Per l’attuazione delle opere di copertura o di deviazione di canali correnti all’interno dei centri abitati previste dal paragrafo III. 1 del programma d’intervento per gli anni 1982 - 1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983, è autorizzato lo stanziamento aggiuntivo di lire 10.000.000.000 (cap. 08035/05); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.1/I del citato programma d’intervento.
Cinque miliardi sono destinati alla copertura del canale che attraversa gli abitati di Cagliari, Monserrato, Selargius e Quartucciu; un miliardo è destinato alla deviazione e la sistemazione del canale di Sestu.


Art.19
Programma straordinario di edilizia scolastica
L’Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, un programma straordinario nel settore dell’edilizia scolastica, finalizzato ad interventi urgenti per il riattamento, adeguamento e completamento di lotti funzionali di edifici destinati a scuole statali di ogni ordine e grado.
Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente la cui esecuzione è affidata ai Comuni e alle Province, è autorizzata, per il 1984, la spesa di lire 21 miliardi (cap. 08117/01). Nella ripartizione dei fondi si terrà conto, in via preferenziale, dell’incremento della popolazione scolastica della scuola dell’obbligo registrato negli ultimi cinque anni.


Art.20
Infrastrutture nelle terre pubbliche
Nelle more dell’emanazione di provvedimenti organici per la valorizzazione delle terre pubbliche ed il risanamento delle aree degradate è autorizzata, con carico al bilancio della Regione per l’anno 1984 (cap. 08055/02), la spesa di lire 8.000.000.000 per l’esecuzione di un programma di infrastrutture nelle terre pubbliche con particolare riguardo a quelle per la prevenzione e per l’estinzione degli incendi; alla realizzazione dello stesso programma è destinato, altresì, lo stanziamento di lire 4.000.000.000 di cui al successivo articolo 29, lettera m/01 (cap. 08055/03).

Art.21
Contributi alle cooperative edilizie
I finanziamenti di cui all’articolo 13, terzo comma, della legge regionale n. 12 del 12 maggio 1983 possono essere concessi alle cooperative edilizie i cui lavori siano stati ultimati non oltre il 31 dicembre 1983.

Art.22
Contributo per il completamento e la ristrutturazione dei teatri di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 7.000.000.000 (cap. 08069/04) per il completamento del teatro civico di Cagliari e del teatro Moderno di Oristano e per la ristrutturazione dell’Auditorium del Conservatorio musicale di Sassari e del teatro Eliseo di Nuoro.
Nell’ambito delle somme di cui al precedente comma lire 5.000.000.000 sono destinate al Comune di Cagliari quale concorso regionale al completamento del teatro civico.
Tale stanziamento di lire 7.000.000.000 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.3/1 del programma di interventi per gli anni 1982 - 1984 della legge medesima, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983.


Art.23
Contributi per la costruzione del mercato ittico di Cagliari e del mercato ortofrutticolo di Nuoro
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Cagliari la somma di lire 4.000.000.000 ed al Comune di Nuoro la somma di lire 2.000.000.000 (cap. 08069/02) quale contributo per l’avvio delle opere di costruzione del mercato ittico di Cagliari e del mercato ortofrutticolo di Nuoro.
L’attribuzione della somma è disposta con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1955, n. 1.


Art.24
Aumento massimale mutui legge n. 457 del 1978
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a richiesta degli interessati, l’onere conseguente all’aumento del massimale di mutuo da lire 36.000.000 a lire 40.000.000 per gli interventi di edilizia agevolata, nuove costruzioni, relativi al progetto biennale 1980/1981 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 26 maggio 1981, n. 50.
Per l’assunzione dell’onere di cui al comma precedente, il limite di impegno disposto dall’articolo 27 della legge regionale 11 novembre 1982, n. 38, come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è rideterminato in lire 920.000.000 dall’esercizio 1984 all’esercizio 1988 (cap. 08091/01).


Art.25
Certificato di regolare esecuzione
Gli importi di cui all’articolo 11 ed al primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, sono elevati a lire 100.000.000.
Parimenti, l’importo di cui al secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale medesima, è elevato a lire 300.000.000.


Art.26
Termine utilizzo sovvenzioni Capo I legge regionale n. 45 del 1976
L’impegno delle sovvenzioni regionali concesse a Province e Comuni per ciascun triennio, in applicazione del Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e la conseguente obbligazione giuridica a pagare, devono essere assunti da tali enti entro il perentorio termine del 31 dicembre dell’anno immediatamente successivo alla scadenza del triennio cui le sovvenzioni stesse si riferiscono.
Per i trienni 1976/1978 e 1979/1981 il predetto termine è fissato al 31 dicembre 1984.


Art.27
Modifica limiti di importo approvazione progetti
I limiti di importo stabiliti dall’articolo 20, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, modificato dall’articolo 29 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, sono così aggiornati e modificati:
- da lire 80.000.000 a lire 100.000.000 per i Comuni e loro Consorzi non dotati di ufficio tecnico;
- da lire 160.000.000 a lire 200.000.000 per i Comuni e loro Consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da un geometra o equiparato;
- da lire 280.000.000 a lire 500.000.000 per i Comuni e loro Consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere o architetto;
- da lire 400.000.000 a lire 800.000.000 per gli Organismi comprensoriali ed i Comuni capoluoghi di provincia;
- da lire 400.000.000 a lire 1.000.000.000 per le Amministrazioni provinciali.
Gli importi di cui all’articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 e del primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, modificati dall’articolo 29 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, sono elevati in oltre lire 1.000.000.000.
Il terzo comma dell’articolo 10, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, è abrogato.


Art.28
Programma straordinario di opere pubbliche nel Comune di Cardedu
Per l’attuazione di un programma straordinario finalizzato alla costruzione di opere pubbliche nel Comune di Cardedu, è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 (cap. 08016/02).
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al Capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art.29
Destinazione quote legge n. 984 del 1977
A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l’ applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzate, nell’anno finanziario 1984, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
a) esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica in applicazione dell’articolo 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454, (cap. 06249): lire 40.000.000.000;
b) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell’articolo 17, commi primo e secondo del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, (cap. 06245): lire 2.500.000.000;
c) concorso della Regione nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale in applicazione dell’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7, (cap. 06263/01): lire 1.500.000.000;
d) costruzione di acquedotti rurali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dell’articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 33, (cap. 06086): lire 2.000.000.000;
e) esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell’articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell’articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, (cap. 06087) lire 5.000.000.000;
f) costruzione, riattamento e completamento di strade vicinali ed interpoderali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell’articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06088): lire 11.000.000.000;
g) concessione di contributi al Centro regionale agrario sperimentale per il potenziamento dell’attività vivaistica (cap. 06019): lire 500.000.000;
h) contributi per l’esecuzione delle opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06051): lire 3.000.000.000;
i) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, ammodernamento e ristrutturazione di serre con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l’energia solare ed eolica, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06053): lire 10.000.000.000;
l) impianti di olivi, mandorli, noccioli e noci in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06055): lire 400.000.000;
m) contributi, anche integrativi, per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangivento, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01): lire 3.000.000.000;
m/01) finanziamenti per l’esecuzione di un programma di infrastrutture nelle terre pubbliche con particolare riguardo a quelle destinate alla prevenzione e all’estinzione degli incendi (cap. 08055/03): lire 4.000.000.000;
n) concessione di un contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021): lire 50.000.000;
o) concessione, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all’80 per cento della spesa ammessa, per l’acquisto di mezzi e attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni (cap. 06222): lire 2.000.000.000;
p) concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06068): lire 8.567.000.000;
q) finanziamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura in applicazione della legge regionale 15 marzo 1976, n. 14 (cap. 06012): lire 60.000.000;
r) iniziative dirette dell’Amministrazione regionale per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, articolo 13 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06150): lire 750.000.000;
s) contributi e premi per l’adattamento e la modernizzazione delle strutture di produzione delle carni bovine, ovine e caprine in applicazione del regolamento CEE 1944/81 del Consiglio del 30 giugno 1981 (cap. 06152): lire 5.980.000.000;
t) concessione di contributi per l’acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163): L. 1.370.000.000;
u) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167): lire 500.000.000;
v) contributi alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori per l’attuazione del programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali, in applicazione della legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, e dell’articolo 26 della presente legge (cap. 06171/01 - parte): lire 1.500.000.000;
z) concessione di contributi alle latterie sociali cooperative e alle cantine sociali cooperative per la costruzione, l’ampliamento e l’attrezzatura di stabilimenti razionali (cap. 06231/01): lire 5.000.000.000.


Art.30
Concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario
Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è disposto l’ulteriore limite d’impegno di lire 4.500.000.000; le relative annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1984 al 2005 (capitolo 06060).

Art.31
Infrastrutture agricole
E’ autorizzata, nell’anno 1984, la spesa complessiva di lire 8.000.000.000 per la concessione delle seguenti provvidenze:
- contributi e premi per la costruzione di laghi collinari (cap. 06083) lire 3.000.000.000
- contributi per la costruzione di acquedotti rurali (cap. 06086/01) Lire 1.500.000.000
- contributi per piani di elettrificazione agricola (cap. 06087/01) Lire 1.500.000.000
- contributi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali (cap. 06088/01) Lire 2.000.000.000


Art.32
Fondo regionale sviluppo zootecnica
L’integrazione del fondo di cui all’articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, concernente la concessione di prestiti per lo sviluppo della zootecnica ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06107), è determinata, per l’anno finanziario 1984, in lire 2.000.000.000.

Art.33
Formazione proprietà coltivatrice
Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all’acquisto di fondi rustici, è autorizzato, l’ulteriore limite di impegno di lire 1.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall’anno 1984 all’anno 2003 (cap. 06220).

Art.34
Importo massimo dei mutui per l’acquisto di fondi rustici
Gli importi massimi dei mutui per l’acquisto di fondi rustici, previsti dall’articolo 5 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, sono elevati a lire 150.000.000 per le aziende agricole e a lire 750.000.000 per le cooperative agricole.
Nell’ambito di detti massimali i mutui sono concessi al prezzo ritenuto congruo dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.


Art.35
Contributi per impianti cooperativi
E’ autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 nell’anno finanziario 1984 per la concessione delle provvidenze previste dall’articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).

Art.36
Piano zone interne
Una quota, pari a lire 4.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato ad incrementare:
- per lire 3.000.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli);
- per lire 1.000.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.07 per le iniziative previste dal paragrafo 7.2 perché venga destinato alle perizie suppletive, alla revisione prezzi ed ai completamenti delle strutture per mercati e mostre zootecniche che abbiano già avuto un finanziamento sullo stesso titolo.


Art.37
Anticipazione a favore delle organizzazioni professionali degli agricoltori
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e di pastori, beneficiari dei contributi e sussidi concessi ai sensi dell’articolo 1, secondo comma della legge regionale 6 aprile 1954, n. 7, modificata dalla legge regionale 26 aprile 1974, n. 5, anticipazioni pari al 50 per cento del contributo concesso.

Art.38
Interpretazione autentica dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, riguardante gli impianti cooperativi di trasformazione
Gli incentivi previsti dall’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, sono quelli contributivi.
Le eventuali integrazioni di contributo rispetto alle provvidenze nazionali o comunitarie, oltre che regionali, si applicano anche ai lavori e agli acquisti contemplati in provvedimenti di concessione non ancora collaudati alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.39
Contributo straordinario a favore della DI.CO.VI.SA.
E’ autorizzata la spesa di lire 2.700.000.000 a favore della DI.CO.VI.SA per la realizzazione di un impianto di stoccaggio (lire 1.000.000.000) e per l’installazione di un impianto di distillazione (lire 1.700.000.000) (cap. 06237).

Art.40
Contributo straordinario alle cantine sociali e ai produttori di vernaccia
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per il 1984 un contributo straordinario di lire 400.000.000 alle cantine sociali e ai proprietari singoli e associati di vernaccia per l’abbattimento degli interessi (cap. 06229/01).
Tale contributo verrà ripartito in proporzione sulla base della vernaccia DOC prodotta nel 1983.


Art.41
Contributo per l’incoraggiamento della silvicoltura
Il contributo per le opere di cui alla lettera b) dell’articolo 7 della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13, è elevato fino al 75 per cento della spesa ammessa.
La liquidazione dello stesso contributo può effettuarsi anche prima della scadenza del termine previsto dal secondo comma dell’articolo 6 della citata legge regionale n. 13, purchè sia accertato l’avvenuto attecchimento delle piante.


Art.42
Aiuti agli investimenti collettivi di carattere zootecnico nelle zone montane e svantaggiate
Il secondo comma dell’articolo 45 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:
"La spesa ammissibile per i suddetti investimenti non può eccedere il doppio della partecipazione massima fissata dalla CEE con la direttiva 75/268 e successive modificazioni".


Art.43
Associazioni allevatori
Dopo l’articolo 3 nella legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, è inserito il seguente articolo 3 bis:
"Con le stesse modalità e misure di cui al precedente articolo, l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata, sulla base di un preventivo annuale di spesa, a concedere un contributo a favore dell’Associazione regionale allevatori della Sardegna sulle spese di funzionamento da questa annualmente sostenute per il coordinamento delle attività delle associazioni provinciali allevatori relative alla tenuta dei libri genealogici ed alla effettuazione dei controlli funzionali, nonchè di ogni altra attività rivolta all’incremento, al miglioramento ed alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali, nel quadro degli indirizzi e della programmazione regionale".


Art.44
Applicazione della legge n. 423 del 1981
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 30 per cento in favore delle cooperative e fino al 50 per cento in favore dei consorzi delle medesime della spesa ritenuta ammissibile per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 3 della legge 1º agosto 1981, n. 423, (capitoli 06227, 06228 e 06229).
I contributi di cui al terzo comma dello stesso articolo 3 potranno essere concessi anche per lo stoccaggio del latte.


Art.45
Aziende colpite da peste suina
La misura massima dei prestiti previsti dall’articolo 1 della legge regionale 19 luglio 1978, n. 48, recante "Interventi a favore delle aziende colpite da peste suina africana" deve essere riferita ai singoli eventi dannosi.

Art.46
Centri di assistenza tecnica
Lo stanziamento di lire 60.000.000, iscritto al capitolo 06012 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio di previsione della Regione per il 1984, è destinato al rimborso delle maggiori spese sostenute in esercizi precedenti dagli enti già concessionari dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura.

Art.47
Contributo straordinario all’I.I.I. (Istituto incremento ippico)
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1984, all’Istituto incremento ippico un contributo straordinario di lire 1.000.000.000.
Tale stanziamento è destinato ad integrare per il 50 per cento i programmi di investimento dell’Istituto per favorire l’aumento della produzione di carne equina e per lo sviluppo delle attività culturali e sociali, e per il 50 per cento alla valorizzazione di Foresta Burgos quale centro di turismo equestre (cap. 06271/02).


Art.48
Concorso nel pagamento di interessi per credito agrario di esercizio
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso del pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agrario di esercizio contratte dagli allevatori di ovini e caprini e comunque scadute o scadenti nel 1984.
La misura del concorso è pari a quella relativa al credito di conduzione (cap. 06095).


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA,
(COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E ARTIGIANATO)
Art.49
Fondo tutela livelli occupativi
L’integrazione del fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, (cap. 09050) è determinata, per l’anno finanziario 1984, in lire 31.000.000.000.
Di tale stanziamento una quota pari a lire 16.000.000.000 è riservata al finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.


Art.50
Consorzio di garanzia fidi
Al terzo comma dell’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, istituito con la legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5, è aggiunto il seguente quarto comma:
"Il contributo di cui al comma precedente viene integrato annualmente in misura non superiore al 30 per cento dell’incremento verificatosi nella consistenza dei fondi a seguito di nuove partecipazioni dei soci".


Art.51
Consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio, dei servizi, del turismo e dell’artigianato
In favore dei Consorzi di garanzia fidi costituiti fra imprese operanti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo, dell’artigianato, rispondenti alle caratteristiche da individuarsi con direttive della Giunta regionale, l’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio è autorizzato a concedere un contributo una tantum per incrementare i fondi garanzia dei Consorzi medesimi, in misura non superiore al 50 per cento della consistenza del fondo quale risulta al momento della concessione del contributo (cap. 07063).

Art.52
Concorsi interessi prestiti piccole e medie imprese industriali
All’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, modificativo dell’articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5, è aggiunto il seguente articolo 4 bis:
"E’ autorizzata la concessione di concorsi per l’abbattimento dei tassi d’interesse applicati ai prestiti concessi da istituti e aziende di credito con la garanzia dei consorzi fidi di cui all’articolo precedente, nella misura di tre punti (cap. 09042).
Detti concorsi sono erogati tramite gli istituti o aziende di credito concedenti con i quali l’Amministrazione regionale stipulerà apposita convenzione".


Art.53
Concorsi interessi prestiti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo, dell’artigianato
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso per l’abbattimento, nella misura di tre punti, dei tassi d’ interesse applicati ai prestiti concessi da istituti o aziende di credito con la garanzia dei Consorzi di garanzia fidi costituiti fra imprese operanti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo, dell’artigianato (cap. 07064).
Detti concorsi sono erogati tramite gli istituti o aziende di credito concedenti con i quali l’Amministrazione regionale stipulerà apposita convenzione.


Art.54
Contributi alle società consortili industriali
Le somme assegnate dallo Stato in attuazione dell’articolo 21 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sono utilizzate per l’erogazione dei contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento e fino ad un massimo di lire 300.000.000 a favore delle società consortili miste tra piccole e medie imprese industriali che si costituiscano per il perseguimento degli scopi previsti dall’articolo 17 e secondo le modalità stabilite dalla legge medesima (cap. 09038).


Art.55
Partecipazioni azionarie
L’applicazione dell’articolo 60 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativamente alle partecipazioni azionarie, già sottoscritte ai sensi della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è sospesa sino al 31 dicembre 1984; sino a tale data, in materia, si applicano le norme vigenti antecedentemente all’entrata in vigore di detta legge regionale n. 11 del 1983.
Il fondo costituito presso il Credito industriale sardo (CIS) ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è articolato in due sezioni destinate, rispettivamente, alla partecipazione al capitale di enti ed imprese ed alla concessione di garanzie sussidiarie.
Le disponibilità, esistenti sul predetto fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ripartite tra le suddette sezioni rispettivamente in ragione del 70 e del 30 per cento.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Art.56
Anticipazioni ai Comuni per l’assistenza e beneficienza
Al fine di consentire ai Comuni l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficienza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nelle more delle erogazioni statali previste dalla legge 13 aprile 1983, n. 122, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli stessi la somma complessiva di lire 10.000.000.000, a carico del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1984 (cap. 02131).
Detto stanziamento viene ripartito tra i Comuni in ragione della loro popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT dell’ultimo censimento e previa applicazione dei moltiplicatori, 3, 2 e 1, rispettivamente alle seguenti fasce di Comuni:
a) Comuni montani;
b) Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
c) altri Comuni.
Il rimborso da parte dei Comuni deve aver luogo entro un anno dalla riscossione delle somme erogate loro dallo Stato ai sensi della precitata legge 13 aprile 1983, n. 122, in misura non superiore alle medesime erogazioni.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art.57
Anticipazioni sul ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto
Nelle more dell’erogazione da parte dello Stato del conguaglio della quota del fondo nazionale trasporti di cui all’articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa all’anno 1983, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con mezzi propri e sino alla concorrenza di lire 4.000.000.000, i saldi spettanti alle aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all’anno medesimo (cap. 13001).
Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.


Art.58
Aziende di trasporto - Contributi integrativi per investimenti
Nello stanziamento di lire 4.000.000.000 iscritto al capitolo 13026 una quota pari a lire 3.500.000.000 è riservata all’Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.); nei confronti della stessa Azienda la misura complessiva dei contributi può essere commisurata all’intera spesa ritenuta ammissibile.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
Art.59
Programma pilota in Ogliastra
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare gli interventi compresi nel "Programma pilota nel territorio dell’Ogliastra" per una spesa complessiva di lire 12.965.000.000 a fronte della quale la Comunità economica europea concede un contributo previsto in lire 7.639.000.000 (cap. E. 31306).
Gli interventi relativi alla viabilità, elettrificazione, approvvigionamento idrico, centri zootecnici, centro di commercializzazione, protezione incendi, applicazione della ricerca e centro raccolta legna, per complessive lire 7.607.000.000, gravano sul fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.
A tale spesa si fa fronte per lire 4.590.500.000, pari alla relativa quota del contributo della CEE, con un versamento a detto fondo dal bilancio della Regione per l’anno finanziario 1984 (cap. 06285) e per lire 3.016.500.000 mediante utilizzazione di un pari importo di interessi attivi maturati, al 31 dicembre 1983, sul conto corrente bancario relativo alla stessa contabilità speciale.
In corrispondenza con tali disponibilità sono apportate le seguenti variazioni in aumento ai titoli di spesa del Piano di cui ai precedenti commi:
P/1.01 - Viabilità, elettrificazione, approvvigionamento idrico lire 4.297.000.000
P/1.05 - Protezione incendi, centro raccolta legna lire 410.000.000
P/1.07 - Centri zootecnici, centro commercializzazione lire 1.900.000.000
P/1.10 - Applicazione ricerca lire 1.000.000.000
TOTALE lire 7.607.000.000
Gli interventi relativi alle strutture di esposizione, al centro di formazione professionale, agli aiuti, agli investimenti, ai servizi comuni ed alla assistenza tecnica sono svolti a cura dell’ISOLA - Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano - a favore del quale viene autorizzato un finanziamento di lire 2.748.000.000 (cap. 07042).
Gli altri interventi gravano sui seguenti capitoli di spesa del bilancio della Regione per l’anno 1984 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- turismo rurale - infrastrutture lire 350.000.000 - cap. 08215
- promozione turistica lire 200.000.000 - cap. 07001
- acquicoltura lire 1.800.000.000 - cap. 05078/01
Gli interventi di animazione socio - economica gravano per lire 260.000.000 sul titolo di spesa 8.4.2/I del programma d’intervento 1982/84 della legge 24 giugno 1974, n. 268.


Art.60
Industrie agro - alimentari isolane
Per le industrie agro - alimentari utilizzatrici di materie prime isolane o prodotti agricoli isolani, i prestiti di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche in eccedenza al limite stabilito dall’articolo 27 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’industria, di concerto con l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale. Con le stesse modalità vengono approvati i criteri relativi alla concessione ed i requisiti quanti - qualitativi delle produzioni realizzate dalle industrie richiedenti.
A favore delle stesse industrie agro - alimentari possono altresì essere estesi i benefici contributivi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, per l’acquisto di mezzi di trasporto refrigeranti, in misura superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Alle predette agevolazioni creditizie e contributive sono ammesse le ditte, le cooperative e le associazioni dei produttori che sottoscrivano gli accordi interprofessionali entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente norma.


Art.61
Cooperative artigiane di garanzia
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1984, ad integrazione delle provvidenze di cui all’articolo 38, lettera a), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, contributi "una tantum" alle cooperative artigiane di garanzia operanti in Sardegna per l’integrazione del fondo patrimonio delle stesse (cap. 07029).
La misura di detti contributi è così determinata:
- cooperative con oltre 100 soci: lire 100.000.000;
- cooperative con oltre 200 soci: lire 200.000.000;
- cooperative con oltre 300 soci: lire 300.000.000.


Art.62
Contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia
La misura dei contributi in conto capitale, concedibili ai sensi dell’articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è stabilita nel 30 per cento della spesa di investimento documentata.
Detto contributo è elevato all’80 per cento per gli investimenti previsti al n. 5 della predetta norma.


Art.63
Programma di formazione professionale
In relazione all’incremento della svalutazione monetaria è sospesa l’applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall’articolo 31 della legge regionale 1º agosto 1979, n. 47.
La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1984 è determinata in lire 25.000.000.000 (cap. 10001).


Art.64
Credito di esercizio alle aziende turistico - ricettive
Al fine di sostenere l’attività turistica e stimolarne l’espansione anche in funzione dell’incremento dei livelli occupativi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle aziende turistico - ricettive, che ricorrano ad aziende di credito convenzionate per ottenere l’erogazione di crediti a breve in conto gestione, contributi in conto interessi e garanzie sussidiarie sulle operazioni medesime.
Del contributo possono beneficiare gli operatori che si impegnano a tenere in funzione le strutture ricettive per un periodo superiore a novanta giorni all’anno e la sua entità sarà rapportata in particolare alla durata del periodo di esercizio annuale, alla dimensione ricettiva dell’azienda e al numero dei dipendenti. La misura di abbattimento - che non può essere superiore al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto - e le modalità di intervento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio.
L’Assessore competente per il turismo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto individuerà le aziende di credito cui può essere attribuita, con apposita convenzione, la concessione e l’erogazione dei contributi in conto interessi nonchè la concessione delle garanzie sussidiarie sulle medesime operazioni di credito a breve.
Quando le funzioni istruttorie sono delegate ad organismi a ciò qualificati, la concessione e l’erogazione dei contributi in conto interessi e delle garanzie sussidiarie vengono disposte con provvedimento dei Presidenti degli organismi stessi, a seguito degli adempimenti di coordinamento e controllo espletati dall’Assessorato competente per il turismo.
A tal fine l’Assessore competente per il turismo può disporre con proprio decreto la costituzione di appositi fondi, presso gli organismi delegati, per l’erogazione dei contributi in conto interessi e per la concessione delle garanzie fidejussorie sulle giacenze non utilizzate dei fondi medesimi. In ogni caso l’ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte la disponibilità di ciascun fondo (capitoli 07022 - 07023 - 07024).


Art.65
Contributo straordinario all’I.S.O.L.A. (Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano)
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per il 1984 all’I.S.O.L.A. un contributo straordinario di 5.000.000.000 (cap. 07040/02) da destinare: al Centro pilota tessile di Villamar; al Centro pilota tessile di Villanova Monteleone; al Centro pilota ceramica di Assemini; al Centro pilota per la lavorazione del corallo di Alghero; al Centro pilota del corallo e del filè di Bosa; al Centro pilota per la lavorazione dell’argento di Iglesias; al Centro pilota per la lavorazione dei coltelli di Pattada.
Per il finanziamento dei centri pilota, di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 31, 32 – modificato con l’articolo 39 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 - 33 e 34 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38.


Art.66
Interventi di forestazione
L’Amministrazione regionale può provvedere alla esecuzione degli interventi di forestazione ed opere connesse mediante concessione dei relativi lavori agli enti locali e loro consorzi.

Art.67
Strutture fisse antincendio
E’ autorizzata nell’anno 1984 la spesa di lire 1.960.000.000 (cap. 05054) per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi.

Art.68
Fondo regionale per la prevenzione degli incendi
L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un "Fondo regionale per la prevenzione degli incendi" presso un istituto di credito col quale verrà stipulata apposita convenzione per regolamentarne la gestione e l’utilizzazione.
Il fondo verrà utilizzato per la concessione di finanziamenti destinati all’esecuzione di opere colturali e infrastrutturali, necessarie a prevenire l’insorgenza e lo sviluppo degli incendi nei territori interessati da impianti di forestazione produttiva.
Il finanziamento verrà concesso per una sola volta, per ettaro rimboschito, alle imprese proprietarie degli impianti, secondo parametri fissati annualmente dall’Amministrazione regionale, in relazione ai costi da sostenere.
Il finanziamento, coi relativi interessi determinati ai sensi del successivo comma, dovrà essere rimborsato in due quote: la prima, in misura pari al 40 per cento al periodo del primo taglio produttivo, la seconda, per la restante parte, al periodo del secondo taglio. Comunque, il rimborso della prima quota dovrà avvenire tra l’ottavo ed il dodicesimo anno dall’impianto e la seconda tra il quindicesimo ed il diciottesimo anno dall’impianto.
La somma da rimborsare sarà pari all’importo delle anticipazioni ricevute, maggiorate degli interessi annuali capitalizzati ad un tasso di favore pari a quello applicato nelle operazioni di credito agrario di miglioramento, vigente al momento dell’erogazione.
La concessione dei finanziamenti è subordinata alla stipulazione di apposita polizza assicurativa contro la perdita del prodotto, in modo che venga coperta al netto la somma erogata.
Nel finanziamento potrà essere incluso anche un contributo attualizzato sul premio di assicurazione, in misura pari al 50 per cento dell’importo dei premi annuali.
La dotazione del fondo è stabilita in lire 2.000.000.000 (cap. 06266).


Art.69
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
In deroga a quanto previsto dall’articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072, 05077 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della difesa dell’ambiente del bilancio della Regione per l’anno 1984, sono realizzati con le modalità previste dall’articolo 4 della stessa legge.
Con le stesse modalità sono impiegate le disponibilità presenti sul capitolo 05078/01 - competenza e residui - del predetto stato di previsione della spesa; ai relativi interventi non può procedersi col sistema del servizio in economia.


Art.70
Trasferimento all’Assessorato della difesa dell’ambiente del Servizio di studio e allevamento della selvaggina
Il Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina, previsto dal primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è trasferito, con i compiti e le attività ad esso attribuiti dalla normativa vigente, alla competenza dell’Assessorato della difesa dell’ambiente (cap. 05106/02).
Il personale di ruolo dell’Istituto zootecnico e caseario della Sardegna addetto al Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina è inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nella posizione giuridica acquisita.


Art.71
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32
L’ultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale n. 32 del 28 aprile 1978 è così modificato:
"L’estensione complessiva delle zone di cui alla lettera c) del precedente primo comma non dovrà superare un quinto della superficie globale della Sardegna nè un quinto del territorio del Comprensorio interessato".


Art.72
Integrazione trattamento economico personale salariato CRAAI
L’Assessorato della difesa dell’ambiente è autorizzato a corrispondere per il periodo novembre – dicembre 1983 al personale salariato CRAAI, che ha operato in missione in situazione di emergenza per fronteggiare eventi calamitosi, la differenza tra il trattamento stabilito con deliberazione della Giunta regionale in data 6 agosto 1976 e quello applicato alle corrispondenti fasce del personale dei ruoli dell’Amministrazione regionale (cap. 05061/01).


Art.73
Carta geologica della Sardegna
Per il completamento della stampa della carta geologica della Sardegna e delle relative "monografie", è autorizzata, nell’anno 1984, la spesa di lire 200.000.000 (cap. 09003).

Art.74
Carta sughericola della Sardegna
Per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna è autorizzata, nell’anno 1984 la spesa di lire 300.000.000 (cap. 09004).

Art.75
Case dello studente
E’ autorizzata, nell’anno 1984, la spesa di lire 1.500.000.000 per la realizzazione di case dello studente ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, come integrato dalla legge 11 agosto 1983, n. 20 (cap. 11025).

Art.76
Anticipazioni ai Comuni per il diritto allo studio
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai Comuni, entro il 30 giugno 1984, una quota delle somme previste nei capitoli 11004 e 11006 pari al 50 per cento delle somme complessivamente erogate agli stessi nel corso del 1983.

Art.77
Contributi alle Università di Cagliari e Sassari
I contributi da concedere per l’anno 1984 alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Cagliari e alla facoltà di scienze agrarie dell’Università di Sassari sono rispettivamente elevati da 50 a 70.000.000 (cap. 11072) e da 2 a 20.000.000 (cap. 11075).

Art.78
Contributi al Conservatorio "L. Canepa" di Sassari e all’Istituto artistico musicale "G. Verdi" di Alghero
I contributi da concedere, per l’anno 1984, al Conservatorio "L. Canepa" di Sassari e all’Istituto artistico musicale "G. Verdi" di Alghero sono rispettivamente elevati a lire 50.000.000 (cap. 11065) e a lire 40.000.000 (cap. 11066).

Art.79
Contributi alla Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Cagliari alla Deputazione di storia patria e alla Facoltà di scienze politiche dell’Università di Cagliari
I contributi da concedere, per l’anno 1984, alla Facoltà di economia e commercio dell’Università di Cagliari, alla Deputazione di storia patria e alla Facoltà di scienze politiche dell’Università di Cagliari sono rispettivamente stabiliti in lire 20.000.000 (cap. 11067), a lire 10.000.000 (cap. 11069) e a lire 35.000.000 (cap. 11070 e 11076).

Art.80
Istituti professionali di Stato per l’agricoltura
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell’anno 1984 contributi straordinari per complessive lire 500.000.000 (cap. 11038) ai Comuni sede di Istituti professionali di Stato per l’agricoltura o di loro scuole coordinate al fine del riattamento degli immobili degli istituti stessi sulla base di un apposito programma formulato dalla Giunta regionale.

Art.81
Contributo per corsi di educazione fisica a Sassari
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per il 1984 un contributo straordinario di lire 100.000.000 a favore dell’Università cattolica di Milano per l’effettuazione di corsi di educazione fisica a Sassari (cap. 11079).

Art.82
Contributi per le Case dello studente
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell’anno 1984, un contributo straordinario di lire 250.000.000 ai Comuni, sedi di scuole secondarie superiori e alle Province per la costruzione e l’arredamento di case dello studente (cap. 11026).

Art.83
Istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell’anno 1984, contributi straordinari per complessive lire 500.000.000 (cap. 11039) ai Comuni sede di Istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo, da destinare a interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione degli immobili che ospitano gli Istituti stessi e i rispettivi convitti sulla base di un apposito programma formulato dalla Giunta regionale.

Art.84
Concorsi conferimento sedi farmaceutiche
Alle spese previste in conto del capitolo 12154, si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati autorizzati altresì a disporre anticipazioni a favore del presidente, dei componenti nonchè del segretario delle commissioni di cui alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, limitatamente all’indennità di trasferta ed al rimborso delle spese di viaggio.

Art.85
Istituto studi e programmi per il Mediterraneo
Il contributo da erogare all’Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM), la cui concessione è prevista dalla legge regionale 27 novembre 1979, n. 61, è elevato nell’anno 1984, da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 (cap. 11098).

Art.86
Contributi per manifestazioni culturali
L’Amministrazione regionale è autorizzata, all’atto della concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, ad erogare ai soggetti beneficiari un’anticipazione del 50 per cento dei contributi stessi.

Art.87
Consulta femminile regionale
Il contributo da concedere alla Consulta femminile regionale, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1979, n. 53, è elevato, per l’anno 1984, da lire 10.000.000 a lire 50.000.000 (cap. 10030).
In relazione al mancato impegno dello stanziamento disposto, per l’anno 1983, a favore della Consulta femminile regionale con l’articolo 45 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, e della conseguente economia di spesa, è autorizzata l’erogazione del finanziamento stesso con carico al bilancio per l’anno 1984 (cap. 10031).


Art.88
Centri servizi sociali
Il finanziamento da erogare ai Centri di servizi sociali (cap. 10020) nell’anno 1984, ai sensi della legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, è determinato in lire 150.000.000.


Art.89
Contributo all’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell’anno 1984, la somma di lire 250.000.000 all’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, quale contributo per favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali in Sardegna (cap. 10032).

Art.90
Contributo all’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell’anno 1984, all’A.N.M.I.L. (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, la somma di lire 100.000.000 (cap. 10033).
Tale somma dovrà essere ripartita in parti uguali alle associazioni delle quattro province della Sardegna.


Art.91
Contributo al Comitato regionale dell’Ente nazionale sordomuti
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell’anno 1984, al Comitato regionale dell’Ente nazionale sordomuti riconosciuto, di cui alla legge n. 698 del 1950 e ai decreti del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826 e 31 marzo 1979, la somma di lire 50.000.000 (cap. 10034).

Art.92
Contributo straordinario ai Comuni di Cardedu, Turri e Ussassai
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al nuovo Comune di Cardedu, istituito nel corso del 1984, un contributo straordinario di lire 100.000.000 per le spese di gestione, nonchè, per la stessa finalità un contributo straordinario di lire 100.000.000 ciascuno ai Comuni di Turri e Ussassai (cap. 04177).

Art.93
Contributo straordinario al Comune di Portotorres per l’attuazione di un programma di ricerche archeologiche
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Portotorres un contributo straordinario di lire 500.000.000 quale integrazione per l’attuazione del programma di ricerche archeologiche nel territorio del Comune sopraddetto, finanziato dal Fondo investimenti occupazione dello Stato (cap. 11142).

Art.94
Centri per i servizi culturali
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Centri per i servizi culturali (cap. 11092) contributi di funzionamento per l’anno 1984 sino all’importo di lire 540.000.000

Art.95
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1977, n. 14
La lettera e) dell’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1977, n. 14, è così sostituita:
"e) il contributo a carico del Consiglio regionale previsto dall’articolo 136 del Regolamento interno".


Art.96
Finanziamento all’ERSAT
In conto dei finanziamenti da corrispondere all’ERSAT - Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - per gli anni dal 1979 al 1982, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare una seconda quota di lire 20.000.000.000 (cap. 06282/01).

Art.97
Deroga alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28
In deroga all’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28, il Comitato per il servizio radiotelevisivo è autorizzato a presentare il programma di lavoro per il 1984 ed il relativo bilancio entro 30 giorni dalla pubblicazione del bilancio regionale per lo stesso esercizio 1984.

Art.98
Consorzio del porto di Civitavecchia
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio autonomo del Porto di Civitavecchia la somma di lire 16.000.000 quale contributo di partecipazione per l’anno 1984 (cap. 13035).

Art.99
Popolazioni colpite dal terremoto del 1980
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare, secondo le modalità di cui alla legge regionale 11 dicembre 1980, n. 50, la somma di lire 637.400.000 versata da enti pubblici e da privati cittadini per interventi a favore delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dal terremoto del novembre 1980 (cap. 02158).

Art.100
Concorsi per l’ammissione all’impiego nelle Unità sanitarie locali
La possibilità di disporre, a favore del cassiere regionale, di aperture di credito da assoggettare al riscontro amministrativo del Coordinatore del Servizio di organizzazione e metodo e del personale, per l’organizzazione dei concorsi per l’accesso agli impieghi regionali, di cui all’articolo 42 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è estesa ai concorsi organizzati dall’Amministrazione regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per l’ammissione all’impiego nelle Unità sanitarie locali.
A favore del presidente, dei componenti e del segretario delle commissioni relative è autorizzata la concessione di anticipazioni, limitatamente all’indennità di trasferta ed al rimborso delle spese di viaggio.


Art.101
Modifica articolo 30 legge regionale n. 17 del 1981 - Contributi ai Comuni per redazione strumenti urbanistici
Nell’articolo 30 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, è eliminata l’espressione "da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art.102
Indennità componenti Comitato programmazione
L’importo della medaglia di presenza da corrispondere ai componenti del Comitato per la programmazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 34, è elevato da lire 35.000 a lire 50.000 con decorrenza dal 1º gennaio 1984 (cap. 03002).

Art.103
Agevolazioni per investimenti nel settore turistico
Al fine di incoraggiare gli investimenti nel settore turistico e di promuovere la realizzazione e la migliore qualificazione delle strutture ricettive, i benefici di cui alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere estesi agli operatori alberghieri che, associati o consorziati tra loro, intendano realizzare opere complementari in funzione ed al servizio di più aziende ricettive alberghiere.
Le provvidenze previste dalla citata legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, possono altresì essere accordate per l’intervento di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge medesima anche quando l’atto di acquisto, ancorchè anteriore alla richiesta, sia stipulato entro i dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda relativa alla realizzazione degli impianti.
A tal fine fa fede la data risultante dall’atto di trascrizione.
I benefici di cui al secondo comma del presente articolo non possono essere richiesti quando le opere relative all’intervento principale siano state già sottoposte a collaudo finale.
I contributi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, possono concedersi anche per l’acquisto di macchinari ed attrezzature destinati al perseguimento delle finalità previste dall’articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e possono essere concessi anche ai Consorzi costituiti tra i Comuni, Province o Comuni e Province.


Art.104
Borse di studio
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell’anno 1984, al Centro di formazione e studi della Cassa per il Mezzogiorno (FORMEZ) la somma di lire 90.000.000 (cap. 11099) per l’integrazione delle borse di studio concesse ai 20 partecipanti, presso la sede di Cagliari, al "Corso per la formazione di tecnici per l’assistenza socio - economica e territoriale nelle aree interne", finanziato col Progetto speciale n. 33.

Art.105
Gestioni fuori bilancio
La soppressione di cui all’articolo 58 della legge regionale 5 magio 1983, n. 11, non si intende riferita ai fondi di rotazione e similari la cui gestione, tramite istituti di credito o società finanziarie, costituisca il presupposto organizzativo necessario per l’attuazione dei relativi interventi.
Restano ferme le disposizioni delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 39, e 6 settembre 1976, n. 45.


Art.106
Copertura finanziaria
Alle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte, come indicato nel prospetto di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, con le risorse proprie della Regione e con le assegnazioni dello Stato previste nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1984.


Art.107
Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 31 maggio 1984.

Rojch