Legge Regionale 31 maggio 1984, n. 26
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1984).
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1
Bilancio pluriennale
Art.2
Determinazione spese carattere pluriennale
Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l’anno 1984 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l’importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
Art.3
Fondi "globali"
I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) lire 56.410.000.000
b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) lire 71.600.000.000
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art.4
Finanziamento quarto programma Capo I legge regionale n. 45 del 1976
- anno finanziario 1985 lire 64.000.000.000
- anno finanziario 1986 lire 70.000.000.000
- anno finanziario 1987 lire 100.000.000.000
All’approvazione dei programmi d’intervento per detto triennio i competenti consigli comunali e provinciali provvederanno entro il 31 dicembre 1984.
A decorrere dall’esercizio 1985, la misura annuale dei finanziamenti stabiliti in favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, come modificata dall’articolo 14 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è incrementata del 30 per cento.
Art.5
Rideterminazione quote terzo programma Capo I - legge regionale n. 45 del 1976
- anno finanziario 1984 lire 80.000.000.000
- anno finanziario 1985 lire 25.640.000.000
Art.6
Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.7
Determinazione stanziamento interventi Capo III - legge regionale n. 45 del 1976
Art.8
Contributi straordinari ai Comuni per opere pubbliche
La somma di cui al precedente comma verrà così ripartita:
- lire 15.000.000.000 ai Comuni con popolazione residente sino a 2.000 abitanti;
- lire 15.000.000.000 ai Comuni con popolazione residente compresa tra i 2.001 e 10.000 abitanti;
- lire 5.000.000.000 ai Comuni con popolazione residente compresa tra i 10.001 e i 20.000 abitanti;
- lire 5.000.000.000 ai Comuni con popolazione residente compresa tra i 20.001 e i 50.000 abitanti, esclusi i capoluoghi di provincia.
Le somme ripartite in quote uguali all’interno delle rispettive categorie sono erogate direttamente ai Comuni.
Art.9
Opere acquedottistiche e fognarie
Art.10
Opere pubbliche di interesse provinciale
Art.11
Spese per l’attuazione di un programma di opere portuali
Art.12
Palazzo del Consiglio regionale
Art.13
Programmi per il completamento di opere pubbliche
Per l’attuazione di un programma di completamento di strade di interesse regionale (cap. 08042) è autorizzata per l’anno finanziario 1984 la spesa di lire 2.200.000.000.
E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 1.760.000.000 (cap. 08027) per il completamento di opere pubbliche parzialmente eseguite con i fondi del V° Programma esecutivo della legge 11 giugno 1962, n. 588; detto stanziamento sarà trasferito alla contabilità speciale di cui alla precitata legge in un’unica soluzione, per essere erogato con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 dello stesso V° Programma esecutivo.
Art.14
Trasferimento abitati Gairo e Osini
Art.15
Programma straordinario di edilizia agevolata
I finanziamenti di cui al comma precedente sono concessi dall’Amministrazione regionale secondo i parametri oggettivi e soggettivi, i limiti e le modalità poste dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978.
Il contributo regionale sugli interessi di preammortamento è comunque corrisposto per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla prima semestralità di contributo.
Per la realizzazione del programma di cui al precedente primo comma è disposto lo stanziamento del limite di impegno (cap. 08109):
- di lire 5.000.000.000 per l’esercizio 1984;
- di lire 9.000.000.000 dall’esercizio 1985 all’esercizio 1988;
- di lire 7.500.000.000 dall’esercizio 1989 all’esercizio 1992;
- di lire 6.500.000.000 dall’esercizio 1993 all’esercizio 1996;
- di lire 3.200.000.000 dall’esercizio 1997 all’esercizio 2000.
Art.16
Piani per insediamenti produttivi
Art.17
Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria
Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente si prescinde dalle classi demografiche dei Comuni di cui al punto 17 del citato titolo di spesa 8.3.2/I.
Art.18
Interventi copertura canali
Cinque miliardi sono destinati alla copertura del canale che attraversa gli abitati di Cagliari, Monserrato, Selargius e Quartucciu; un miliardo è destinato alla deviazione e la sistemazione del canale di Sestu.
Art.19
Programma straordinario di edilizia scolastica
Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente la cui esecuzione è affidata ai Comuni e alle Province, è autorizzata, per il 1984, la spesa di lire 21 miliardi (cap. 08117/01). Nella ripartizione dei fondi si terrà conto, in via preferenziale, dell’incremento della popolazione scolastica della scuola dell’obbligo registrato negli ultimi cinque anni.
Art.20
Infrastrutture nelle terre pubbliche
Art.21
Contributi alle cooperative edilizie
Art.22
Contributo per il completamento e la ristrutturazione dei teatri di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari
Nell’ambito delle somme di cui al precedente comma lire 5.000.000.000 sono destinate al Comune di Cagliari quale concorso regionale al completamento del teatro civico.
Tale stanziamento di lire 7.000.000.000 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.3/1 del programma di interventi per gli anni 1982 - 1984 della legge medesima, approvato dal CIPE l’8 giugno 1983.
Art.23
Contributi per la costruzione del mercato ittico di Cagliari e del mercato ortofrutticolo di Nuoro
L’attribuzione della somma è disposta con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1955, n. 1.
Art.24
Aumento massimale mutui legge n. 457 del 1978
Per l’assunzione dell’onere di cui al comma precedente, il limite di impegno disposto dall’articolo 27 della legge regionale 11 novembre 1982, n. 38, come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è rideterminato in lire 920.000.000 dall’esercizio 1984 all’esercizio 1988 (cap. 08091/01).
Art.25
Certificato di regolare esecuzione
Parimenti, l’importo di cui al secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale medesima, è elevato a lire 300.000.000.
Art.26
Termine utilizzo sovvenzioni Capo I legge regionale n. 45 del 1976
Per i trienni 1976/1978 e 1979/1981 il predetto termine è fissato al 31 dicembre 1984.
Art.27
Modifica limiti di importo approvazione progetti
- da lire 80.000.000 a lire 100.000.000 per i Comuni e loro Consorzi non dotati di ufficio tecnico;
- da lire 160.000.000 a lire 200.000.000 per i Comuni e loro Consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da un geometra o equiparato;
- da lire 280.000.000 a lire 500.000.000 per i Comuni e loro Consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere o architetto;
- da lire 400.000.000 a lire 800.000.000 per gli Organismi comprensoriali ed i Comuni capoluoghi di provincia;
- da lire 400.000.000 a lire 1.000.000.000 per le Amministrazioni provinciali.
Gli importi di cui all’articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 e del primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, modificati dall’articolo 29 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, sono elevati in oltre lire 1.000.000.000.
Il terzo comma dell’articolo 10, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, è abrogato.
Art.28
Programma straordinario di opere pubbliche nel Comune di Cardedu
All’accreditamento dei fondi ed all’attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al Capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art.29
Destinazione quote legge n. 984 del 1977
a) esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica in applicazione dell’articolo 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454, (cap. 06249): lire 40.000.000.000;
b) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell’articolo 17, commi primo e secondo del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, (cap. 06245): lire 2.500.000.000;
c) concorso della Regione nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale in applicazione dell’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7, (cap. 06263/01): lire 1.500.000.000;
d) costruzione di acquedotti rurali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dell’articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 33, (cap. 06086): lire 2.000.000.000;
e) esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell’articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell’articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, (cap. 06087) lire 5.000.000.000;
f) costruzione, riattamento e completamento di strade vicinali ed interpoderali, in applicazione dell’articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell’articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06088): lire 11.000.000.000;
g) concessione di contributi al Centro regionale agrario sperimentale per il potenziamento dell’attività vivaistica (cap. 06019): lire 500.000.000;
h) contributi per l’esecuzione delle opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06051): lire 3.000.000.000;
i) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, ammodernamento e ristrutturazione di serre con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l’energia solare ed eolica, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06053): lire 10.000.000.000;
l) impianti di olivi, mandorli, noccioli e noci in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06055): lire 400.000.000;
m) contributi, anche integrativi, per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangivento, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01): lire 3.000.000.000;
m/01) finanziamenti per l’esecuzione di un programma di infrastrutture nelle terre pubbliche con particolare riguardo a quelle destinate alla prevenzione e all’estinzione degli incendi (cap. 08055/03): lire 4.000.000.000;
n) concessione di un contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021): lire 50.000.000;
o) concessione, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all’80 per cento della spesa ammessa, per l’acquisto di mezzi e attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni (cap. 06222): lire 2.000.000.000;
p) concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06068): lire 8.567.000.000;
q) finanziamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura in applicazione della legge regionale 15 marzo 1976, n. 14 (cap. 06012): lire 60.000.000;
r) iniziative dirette dell’Amministrazione regionale per promuovere l’incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, articolo 13 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06150): lire 750.000.000;
s) contributi e premi per l’adattamento e la modernizzazione delle strutture di produzione delle carni bovine, ovine e caprine in applicazione del regolamento CEE 1944/81 del Consiglio del 30 giugno 1981 (cap. 06152): lire 5.980.000.000;
t) concessione di contributi per l’acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell’articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163): L. 1.370.000.000;
u) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell’articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167): lire 500.000.000;
v) contributi alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori per l’attuazione del programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali, in applicazione della legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, e dell’articolo 26 della presente legge (cap. 06171/01 - parte): lire 1.500.000.000;
z) concessione di contributi alle latterie sociali cooperative e alle cantine sociali cooperative per la costruzione, l’ampliamento e l’attrezzatura di stabilimenti razionali (cap. 06231/01): lire 5.000.000.000.
Art.30
Concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario
Art.31
Infrastrutture agricole
- contributi e premi per la costruzione di laghi collinari (cap. 06083) lire 3.000.000.000
- contributi per la costruzione di acquedotti rurali (cap. 06086/01) Lire 1.500.000.000
- contributi per piani di elettrificazione agricola (cap. 06087/01) Lire 1.500.000.000
- contributi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali (cap. 06088/01) Lire 2.000.000.000
Art.32
Fondo regionale sviluppo zootecnica
Art.33
Formazione proprietà coltivatrice
Art.34
Importo massimo dei mutui per l’acquisto di fondi rustici
Nell’ambito di detti massimali i mutui sono concessi al prezzo ritenuto congruo dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.
Art.35
Contributi per impianti cooperativi
Art.36
Piano zone interne
- per lire 3.000.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli);
- per lire 1.000.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.07 per le iniziative previste dal paragrafo 7.2 perché venga destinato alle perizie suppletive, alla revisione prezzi ed ai completamenti delle strutture per mercati e mostre zootecniche che abbiano già avuto un finanziamento sullo stesso titolo.
Art.37
Anticipazione a favore delle organizzazioni professionali degli agricoltori
Art.38
Interpretazione autentica dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, riguardante gli impianti cooperativi di trasformazione
Le eventuali integrazioni di contributo rispetto alle provvidenze nazionali o comunitarie, oltre che regionali, si applicano anche ai lavori e agli acquisti contemplati in provvedimenti di concessione non ancora collaudati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.39
Contributo straordinario a favore della DI.CO.VI.SA.
Art.40
Contributo straordinario alle cantine sociali e ai produttori di vernaccia
Tale contributo verrà ripartito in proporzione sulla base della vernaccia DOC prodotta nel 1983.
Art.41
Contributo per l’incoraggiamento della silvicoltura
La liquidazione dello stesso contributo può effettuarsi anche prima della scadenza del termine previsto dal secondo comma dell’articolo 6 della citata legge regionale n. 13, purchè sia accertato l’avvenuto attecchimento delle piante.
Art.42
Aiuti agli investimenti collettivi di carattere zootecnico nelle zone montane e svantaggiate
"La spesa ammissibile per i suddetti investimenti non può eccedere il doppio della partecipazione massima fissata dalla CEE con la direttiva 75/268 e successive modificazioni".
Art.43
Associazioni allevatori
"Con le stesse modalità e misure di cui al precedente articolo, l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata, sulla base di un preventivo annuale di spesa, a concedere un contributo a favore dell’Associazione regionale allevatori della Sardegna sulle spese di funzionamento da questa annualmente sostenute per il coordinamento delle attività delle associazioni provinciali allevatori relative alla tenuta dei libri genealogici ed alla effettuazione dei controlli funzionali, nonchè di ogni altra attività rivolta all’incremento, al miglioramento ed alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali, nel quadro degli indirizzi e della programmazione regionale".
Art.44
Applicazione della legge n. 423 del 1981
I contributi di cui al terzo comma dello stesso articolo 3 potranno essere concessi anche per lo stoccaggio del latte.
Art.45
Aziende colpite da peste suina
Art.46
Centri di assistenza tecnica
Art.47
Contributo straordinario all’I.I.I. (Istituto incremento ippico)
Tale stanziamento è destinato ad integrare per il 50 per cento i programmi di investimento dell’Istituto per favorire l’aumento della produzione di carne equina e per lo sviluppo delle attività culturali e sociali, e per il 50 per cento alla valorizzazione di Foresta Burgos quale centro di turismo equestre (cap. 06271/02).
Art.48
Concorso nel pagamento di interessi per credito agrario di esercizio
La misura del concorso è pari a quella relativa al credito di conduzione (cap. 06095).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA,
(COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E ARTIGIANATO)
Art.49
Fondo tutela livelli occupativi
Di tale stanziamento una quota pari a lire 16.000.000.000 è riservata al finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.
Art.50
Consorzio di garanzia fidi
"Il contributo di cui al comma precedente viene integrato annualmente in misura non superiore al 30 per cento dell’incremento verificatosi nella consistenza dei fondi a seguito di nuove partecipazioni dei soci".
Art.51
Consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio, dei servizi, del turismo e dell’artigianato
Art.52
Concorsi interessi prestiti piccole e medie imprese industriali
"E’ autorizzata la concessione di concorsi per l’abbattimento dei tassi d’interesse applicati ai prestiti concessi da istituti e aziende di credito con la garanzia dei consorzi fidi di cui all’articolo precedente, nella misura di tre punti (cap. 09042).
Detti concorsi sono erogati tramite gli istituti o aziende di credito concedenti con i quali l’Amministrazione regionale stipulerà apposita convenzione".
Art.53
Concorsi interessi prestiti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo, dell’artigianato
Detti concorsi sono erogati tramite gli istituti o aziende di credito concedenti con i quali l’Amministrazione regionale stipulerà apposita convenzione.
Art.54
Contributi alle società consortili industriali
Art.55
Partecipazioni azionarie
Il fondo costituito presso il Credito industriale sardo (CIS) ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è articolato in due sezioni destinate, rispettivamente, alla partecipazione al capitale di enti ed imprese ed alla concessione di garanzie sussidiarie.
Le disponibilità, esistenti sul predetto fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ripartite tra le suddette sezioni rispettivamente in ragione del 70 e del 30 per cento.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Art.56
Anticipazioni ai Comuni per l’assistenza e beneficienza
Detto stanziamento viene ripartito tra i Comuni in ragione della loro popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT dell’ultimo censimento e previa applicazione dei moltiplicatori, 3, 2 e 1, rispettivamente alle seguenti fasce di Comuni:
a) Comuni montani;
b) Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
c) altri Comuni.
Il rimborso da parte dei Comuni deve aver luogo entro un anno dalla riscossione delle somme erogate loro dallo Stato ai sensi della precitata legge 13 aprile 1983, n. 122, in misura non superiore alle medesime erogazioni.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art.57
Anticipazioni sul ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto
Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.
Art.58
Aziende di trasporto - Contributi integrativi per investimenti
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
Art.59
Programma pilota in Ogliastra
Gli interventi relativi alla viabilità, elettrificazione, approvvigionamento idrico, centri zootecnici, centro di commercializzazione, protezione incendi, applicazione della ricerca e centro raccolta legna, per complessive lire 7.607.000.000, gravano sul fondo per l’attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.
A tale spesa si fa fronte per lire 4.590.500.000, pari alla relativa quota del contributo della CEE, con un versamento a detto fondo dal bilancio della Regione per l’anno finanziario 1984 (cap. 06285) e per lire 3.016.500.000 mediante utilizzazione di un pari importo di interessi attivi maturati, al 31 dicembre 1983, sul conto corrente bancario relativo alla stessa contabilità speciale.
In corrispondenza con tali disponibilità sono apportate le seguenti variazioni in aumento ai titoli di spesa del Piano di cui ai precedenti commi:
P/1.01 - Viabilità, elettrificazione, approvvigionamento idrico lire 4.297.000.000
P/1.05 - Protezione incendi, centro raccolta legna lire 410.000.000
P/1.07 - Centri zootecnici, centro commercializzazione lire 1.900.000.000
P/1.10 - Applicazione ricerca lire 1.000.000.000
TOTALE lire 7.607.000.000
Gli interventi relativi alle strutture di esposizione, al centro di formazione professionale, agli aiuti, agli investimenti, ai servizi comuni ed alla assistenza tecnica sono svolti a cura dell’ISOLA - Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano - a favore del quale viene autorizzato un finanziamento di lire 2.748.000.000 (cap. 07042).
Gli altri interventi gravano sui seguenti capitoli di spesa del bilancio della Regione per l’anno 1984 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- turismo rurale - infrastrutture lire 350.000.000 - cap. 08215
- promozione turistica lire 200.000.000 - cap. 07001
- acquicoltura lire 1.800.000.000 - cap. 05078/01
Gli interventi di animazione socio - economica gravano per lire 260.000.000 sul titolo di spesa 8.4.2/I del programma d’intervento 1982/84 della legge 24 giugno 1974, n. 268.
Art.60
Industrie agro - alimentari isolane
A favore delle stesse industrie agro - alimentari possono altresì essere estesi i benefici contributivi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, per l’acquisto di mezzi di trasporto refrigeranti, in misura superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Alle predette agevolazioni creditizie e contributive sono ammesse le ditte, le cooperative e le associazioni dei produttori che sottoscrivano gli accordi interprofessionali entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente norma.
Art.61
Cooperative artigiane di garanzia
La misura di detti contributi è così determinata:
- cooperative con oltre 100 soci: lire 100.000.000;
- cooperative con oltre 200 soci: lire 200.000.000;
- cooperative con oltre 300 soci: lire 300.000.000.
Art.62
Contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia
Detto contributo è elevato all’80 per cento per gli investimenti previsti al n. 5 della predetta norma.
Art.63
Programma di formazione professionale
La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1984 è determinata in lire 25.000.000.000 (cap. 10001).
Art.64
Credito di esercizio alle aziende turistico - ricettive
Del contributo possono beneficiare gli operatori che si impegnano a tenere in funzione le strutture ricettive per un periodo superiore a novanta giorni all’anno e la sua entità sarà rapportata in particolare alla durata del periodo di esercizio annuale, alla dimensione ricettiva dell’azienda e al numero dei dipendenti. La misura di abbattimento - che non può essere superiore al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto - e le modalità di intervento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio.
L’Assessore competente per il turismo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto individuerà le aziende di credito cui può essere attribuita, con apposita convenzione, la concessione e l’erogazione dei contributi in conto interessi nonchè la concessione delle garanzie sussidiarie sulle medesime operazioni di credito a breve.
Quando le funzioni istruttorie sono delegate ad organismi a ciò qualificati, la concessione e l’erogazione dei contributi in conto interessi e delle garanzie sussidiarie vengono disposte con provvedimento dei Presidenti degli organismi stessi, a seguito degli adempimenti di coordinamento e controllo espletati dall’Assessorato competente per il turismo.
A tal fine l’Assessore competente per il turismo può disporre con proprio decreto la costituzione di appositi fondi, presso gli organismi delegati, per l’erogazione dei contributi in conto interessi e per la concessione delle garanzie fidejussorie sulle giacenze non utilizzate dei fondi medesimi. In ogni caso l’ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte la disponibilità di ciascun fondo (capitoli 07022 - 07023 - 07024).
Art.65
Contributo straordinario all’I.S.O.L.A. (Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano)
Per il finanziamento dei centri pilota, di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 31, 32 – modificato con l’articolo 39 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 - 33 e 34 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38.
Art.66
Interventi di forestazione
Art.67
Strutture fisse antincendio
Art.68
Fondo regionale per la prevenzione degli incendi
Il fondo verrà utilizzato per la concessione di finanziamenti destinati all’esecuzione di opere colturali e infrastrutturali, necessarie a prevenire l’insorgenza e lo sviluppo degli incendi nei territori interessati da impianti di forestazione produttiva.
Il finanziamento verrà concesso per una sola volta, per ettaro rimboschito, alle imprese proprietarie degli impianti, secondo parametri fissati annualmente dall’Amministrazione regionale, in relazione ai costi da sostenere.
Il finanziamento, coi relativi interessi determinati ai sensi del successivo comma, dovrà essere rimborsato in due quote: la prima, in misura pari al 40 per cento al periodo del primo taglio produttivo, la seconda, per la restante parte, al periodo del secondo taglio. Comunque, il rimborso della prima quota dovrà avvenire tra l’ottavo ed il dodicesimo anno dall’impianto e la seconda tra il quindicesimo ed il diciottesimo anno dall’impianto.
La somma da rimborsare sarà pari all’importo delle anticipazioni ricevute, maggiorate degli interessi annuali capitalizzati ad un tasso di favore pari a quello applicato nelle operazioni di credito agrario di miglioramento, vigente al momento dell’erogazione.
La concessione dei finanziamenti è subordinata alla stipulazione di apposita polizza assicurativa contro la perdita del prodotto, in modo che venga coperta al netto la somma erogata.
Nel finanziamento potrà essere incluso anche un contributo attualizzato sul premio di assicurazione, in misura pari al 50 per cento dell’importo dei premi annuali.
La dotazione del fondo è stabilita in lire 2.000.000.000 (cap. 06266).
Art.69
Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
Con le stesse modalità sono impiegate le disponibilità presenti sul capitolo 05078/01 - competenza e residui - del predetto stato di previsione della spesa; ai relativi interventi non può procedersi col sistema del servizio in economia.
Art.70
Trasferimento all’Assessorato della difesa dell’ambiente del Servizio di studio e allevamento della selvaggina
Il personale di ruolo dell’Istituto zootecnico e caseario della Sardegna addetto al Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina è inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nella posizione giuridica acquisita.
Art.71
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32
"L’estensione complessiva delle zone di cui alla lettera c) del precedente primo comma non dovrà superare un quinto della superficie globale della Sardegna nè un quinto del territorio del Comprensorio interessato".
Art.72
Integrazione trattamento economico personale salariato CRAAI
Art.73
Carta geologica della Sardegna
Art.74
Carta sughericola della Sardegna
Art.75
Case dello studente
Art.76
Anticipazioni ai Comuni per il diritto allo studio
Art.77
Contributi alle Università di Cagliari e Sassari
Art.78
Contributi al Conservatorio "L. Canepa" di Sassari e all’Istituto artistico musicale "G. Verdi" di Alghero
Art.79
Contributi alla Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Cagliari alla Deputazione di storia patria e alla Facoltà di scienze politiche dell’Università di Cagliari
Art.80
Istituti professionali di Stato per l’agricoltura
Art.81
Contributo per corsi di educazione fisica a Sassari
Art.82
Contributi per le Case dello studente
Art.83
Istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo
Art.84
Concorsi conferimento sedi farmaceutiche
Art.85
Istituto studi e programmi per il Mediterraneo
Art.86
Contributi per manifestazioni culturali
Art.87
Consulta femminile regionale
In relazione al mancato impegno dello stanziamento disposto, per l’anno 1983, a favore della Consulta femminile regionale con l’articolo 45 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, e della conseguente economia di spesa, è autorizzata l’erogazione del finanziamento stesso con carico al bilancio per l’anno 1984 (cap. 10031).
Art.88
Centri servizi sociali
Art.89
Contributo all’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili
Art.90
Contributo all’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro
Tale somma dovrà essere ripartita in parti uguali alle associazioni delle quattro province della Sardegna.
Art.91
Contributo al Comitato regionale dell’Ente nazionale sordomuti
Art.92
Contributo straordinario ai Comuni di Cardedu, Turri e Ussassai
Art.93
Contributo straordinario al Comune di Portotorres per l’attuazione di un programma di ricerche archeologiche
Art.94
Centri per i servizi culturali
Art.95
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1977, n. 14
"e) il contributo a carico del Consiglio regionale previsto dall’articolo 136 del Regolamento interno".
Art.96
Finanziamento all’ERSAT
Art.97
Deroga alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28
Art.98
Consorzio del porto di Civitavecchia
Art.99
Popolazioni colpite dal terremoto del 1980
Art.100
Concorsi per l’ammissione all’impiego nelle Unità sanitarie locali
A favore del presidente, dei componenti e del segretario delle commissioni relative è autorizzata la concessione di anticipazioni, limitatamente all’indennità di trasferta ed al rimborso delle spese di viaggio.
Art.101
Modifica articolo 30 legge regionale n. 17 del 1981 - Contributi ai Comuni per redazione strumenti urbanistici
Art.102
Indennità componenti Comitato programmazione
Art.103
Agevolazioni per investimenti nel settore turistico
Le provvidenze previste dalla citata legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, possono altresì essere accordate per l’intervento di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge medesima anche quando l’atto di acquisto, ancorchè anteriore alla richiesta, sia stipulato entro i dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda relativa alla realizzazione degli impianti.
A tal fine fa fede la data risultante dall’atto di trascrizione.
I benefici di cui al secondo comma del presente articolo non possono essere richiesti quando le opere relative all’intervento principale siano state già sottoposte a collaudo finale.
I contributi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, possono concedersi anche per l’acquisto di macchinari ed attrezzature destinati al perseguimento delle finalità previste dall’articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e possono essere concessi anche ai Consorzi costituiti tra i Comuni, Province o Comuni e Province.
Art.104
Borse di studio
Art.105
Gestioni fuori bilancio
Restano ferme le disposizioni delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 39, e 6 settembre 1976, n. 45.
Art.106
Copertura finanziaria
Art.107
Urgenza
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 31 maggio 1984.
Rojch