Legge Regionale 31 maggio 1984, n. 27
Interventi straordinari a favore della Sezione staccata dell’Istituto superiore di educazione fisica di L’Aquila, operante in Cagliari
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Per gli anni successivi l’importo del contributo sarà determinato dalla legge finanziaria della Regione.
Art.2
Tale contributo è destinato a far fronte alle seguenti spese:
a) uso di locali e impianti sportivi;
b) acquisto dell’arredamento e dell’attrezzatura tecnico - didattico - scientifica;
c) funzionamento e gestione dei corsi;
d) diritto allo studio con particolare riguardo alla mensa;
e) altre spese di gestione ordinaria e straordinaria.
Art.3
Art.4
Art.5
Nel bilancio per l’anno 1984, la denominazione del predetto capitolo assumerà la seguente denominazione:
«Contributo annuale da erogare alla Sezione dell’Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di L’Aquila operante in Sardegna».
Alle maggiori spese derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte per il 1984 attraverso lo storno della somma di lire 200.000.000, dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1984 e la corrispondente riduzione della riserva prevista nel punto 4 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1984.
Alla ulteriore maggiore spesa prevista per il 1985 si farà fronte attraverso l’utilizzo di una parte della maggior quota spettante alla Regione dell’imposta sulle persone fisiche ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.
Art.6
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 31 maggio 1984.
Rojch