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Legge Regionale 31 maggio 1984, n. 27

Interventi straordinari a favore della Sezione staccata dell’Istituto superiore di educazione fisica di L’Aquila, operante in Cagliari
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attesa dell’istituzione di un I.S.E.F. sardo, con sede in Cagliari e al fine di garantire la sopravvivenza e l’autonomia funzionale della Sezione staccata dell’Istituto superiore di educazione fisica di L’Aquila, operante in Cagliari, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla suddetta Sezione dell’I.S.E.F. un contributo straordinario di lire 200.000.000 per l’anno accademico 1983 - 1984 e di lire 500.000.000 per l’anno accademico 1984 - 1985.
Per gli anni successivi l’importo del contributo sarà determinato dalla legge finanziaria della Regione.


Art.2
Il contributo di cui all’articolo 1 è erogato con decreto dell’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base di una convenzione stipulata tra la Regione e l’I.S.E.F. di L’Aquila, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e di una relazione previsionale presentata dalla Sezione dell’I.S.E.F. di Cagliari.
Tale contributo è destinato a far fronte alle seguenti spese:
a) uso di locali e impianti sportivi;
b) acquisto dell’arredamento e dell’attrezzatura tecnico - didattico - scientifica;
c) funzionamento e gestione dei corsi;
d) diritto allo studio con particolare riguardo alla mensa;
e) altre spese di gestione ordinaria e straordinaria.


Art.3
Dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 30 maggio 1980, n. 8.

Art.4
Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, l’Amministrazione regionale assumerà idonee iniziative atte a dotare la Sezione dell’I.S.E.F. di Cagliari di locali necessari per lo svolgimento della propria attività .

Art.5
Le maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge, valutate in lire 200.000.000, per il 1984 e in lire 500.000.000 per il 1985, fanno carico al capitolo 11077 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Nel bilancio per l’anno 1984, la denominazione del predetto capitolo assumerà la seguente denominazione:
«Contributo annuale da erogare alla Sezione dell’Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di L’Aquila operante in Sardegna».
Alle maggiori spese derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte per il 1984 attraverso lo storno della somma di lire 200.000.000, dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1984 e la corrispondente riduzione della riserva prevista nel punto 4 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1984.
Alla ulteriore maggiore spesa prevista per il 1985 si farà fronte attraverso l’utilizzo di una parte della maggior quota spettante alla Regione dell’imposta sulle persone fisiche ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.


Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 31 maggio 1984.

Rojch