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Piano Casa: Rassu, "Nessun rischio di inapplicabilità"

La Legge Regionale n° 4 del 2009 nel Capo Primo contiene "disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio”, e tratta di disposizioni straordinarie per due ordini di ragioni.
edilizia
CAGLIARI, 9 NOVEMBRE 2011 - "Sono del tutto prive di fondamento le dichiarazioni provenienti dai gruppi di opposizione sulla Legge approvata ieri dal Consiglio regionale, che apporta modifiche alla Legge 23 ottobre 2009, n° 4, comunemente nota come “Piano Casa” – ha affermato l’Assessore degli Enti Locali, Nicolò Rassu - queste affermazioni sono destinate a creare panico ingiustificato nei cittadini, nei professionisti e nei tecnici delle amministrazioni comunali”.

"Con invidiabile disinvoltura si discredita l’operato del Consiglio regionale che ieri ha approvato una legge fortemente richiesta dalle famiglie e dai vari settori produttivi e professionali della nostra Isola – prosegue l’esponente dell’Esecutivo - Si afferma che il Consiglio avrebbe prorogato una legge scaduta, che la maggioranza avrebbe approvato la modifica di una legge non più in vigore, fatto che verosimilmente dovrebbe comportare l’inapplicabilità delle relative disposizioni.

La Legge Regionale n° 4 del 2009 nel Capo Primo contiene "disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio”, e tratta di disposizioni straordinarie per due ordini di ragioni.

La prima perché la legge ammette interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico in deroga agli indici previsti negli strumenti urbanistici comunali. La seconda perché all’art. 10, comma 4, era previsto che le istanze volte all’ottenimento del necessario titolo abilitativo dovessero essere presentate entro il 30 aprile 2011 (termine poi prorogato con la Legge regionale n° 11 del 2011 e scaduto lo scorso 31 ottobre) – aggiunge l’Assessore Rassu.

Si evince chiaramente dalla disposizione richiamata che il termine è, inequivocabilmente, riferito alla presentazione delle istanze per l’ottenimento del titolo edilizio e non in generale alle disposizioni del Capo Primo della Legge regionale 4 del 2009.

Con l’approvazione definitiva della nuova Legge, il Consiglio regionale ha, anzitutto, soppresso il comma 4 dell’art.10. Inoltre, il Consiglio ha approvato una nuova disposizione la quale prevede che le istanze volte all’ottenimento del titolo edilizio per gli interventi di cui al Capo Primo della Legge 4 del 2009, possano essere presentate entro un anno dalla data di pubblicazione della nuova legge.

"Non sussiste alcun ragionevole motivo per terrorizzare le persone, né per invocare istituti quali la reviviscenza, che, come noto, hanno presupposti differenti (l’abrogazione della legge), - conclude l’Assessore Rassu - e, se proprio si vuole insistere, l’approvazione di un nuovo termine per la presentazione delle istanze comporta l’automatica “reviviscenza” delle disposizioni alla quali la stessa si riferisce".