Nuove regole per l'abilitazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari
Stabilite con decreto dell'Assessore all'Agricoltura ulteriori disposizioni per la formazione e l'abilitazione degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. Entro il 29 maggio 2015 le province dovranno trasmettere all'Assessorato l'elenco dei soggetti a cui hanno già rilasciato il certificato.
CAGLIARI, 13 MAGGIO 2015 - L'Assessore all'Agricoltura ha approvato ulteriori direttive e la nuova modulistica per la formazione e il rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
In particolare, le disposizioni riguardano il primo rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione.
Ricordiamo che dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno possedere l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, che viene rilasciata dalle province. La formazione, invece, è curata dall'agenzia Laore con la collaborazione delle aziende sanitarie locali.
Entro il prossimo 29 maggio le province dovranno trasmettere all'Assessorato dell'Agricoltura l'elenco dei soggetti abilitati. Per le successive annualità, invece, dovranno trasmettere l'elenco dei soggetti a cui è stato rilasciato il certificato nell'anno precedente entro il 30 gennaio di ogni anno.
Consulta il decreto;
Informazione a cura dell'Urp della Presidenza
In particolare, le disposizioni riguardano il primo rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione.
Ricordiamo che dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno possedere l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, che viene rilasciata dalle province. La formazione, invece, è curata dall'agenzia Laore con la collaborazione delle aziende sanitarie locali.
Entro il prossimo 29 maggio le province dovranno trasmettere all'Assessorato dell'Agricoltura l'elenco dei soggetti abilitati. Per le successive annualità, invece, dovranno trasmettere l'elenco dei soggetti a cui è stato rilasciato il certificato nell'anno precedente entro il 30 gennaio di ogni anno.
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