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Inammissibile il referendum sul Piano Paesaggistico

L'Ufficio regionale per il referendum ha giudicato inammissibile la richiesta di sottoporre a consultazione popolare il Piano Paesaggistico regionale: "Si ricollega alla richiesta di abrogazione nella sua totalità, attraverso un quesito unitario, nonostante la pluralità della materia in discussione".
ambiente paesaggio lago coghinas
CAGLIARI, 15 MARZO 2007 - L'Ufficio del referendum, costituito da Gian Luigi Ferrero, Presidente di Sezione nella Corte d'Appello di Cagliari; Vincenzo Amato, Magistrato d'Appello, in servizio presso il Tribunale Ordinario di Cagliari; Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna; Enrico Passeroni, Consigliere in servizio presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sardegna e da Fulvio Dettori, Direttore Generale della presidenza della Regione, ha deciso questo pomeriggio al termine dell'ultima riunione dedicata all'argomento.

E' scritto nella deliberazione: "Il Piano paesaggistico regionale, nell'osservanza di quanto è stato imposto legislativamente, ha come detto un contenuto complesso, cioè descrittivo, prescrittivo e propositivo, e, così come indicato dall'art. 2, secondo comma, delle norme tecniche di attuazione:
a) ripartisce il territorio regionale in ambiti di paesaggio;
b) detta indirizzi e prescrizioni per la conservazione e il mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici del paesaggio e individua le azioni necessarie al fine di orientare e armonizzare le sue trasformazioni in una prospettiva di sviluppo sostenibile;
c) indica il quadro delle azioni strategiche da attuare e dei relativi strumenti da utilizzare per il perseguimento dei fini di tutela paesaggistica;
d) configura un sistema di partecipazione alla gestione del territorio, da parte degli enti locali e delle popolazioni nella definizione e nel coordinamento delle politiche di tutela e valorizzazione paesaggistica, avvalendosi anche del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)".

"Può in definitiva ritenersi - conclude l'Ufficio del referendum - che il Piano paesaggistico oggetto dell'iniziativa referendaria rappresenti effettivamente uno strumento di pianificazione territoriale estremamente articolato che, oltre a contenere una classificazione del territorio regionale, individua in concreto varie porzioni di territorio da assoggettare a diverse forme di intervento e diversi gradi di tutela, indicati come si è visto come indirizzi o prescrizioni, destinati per la loro cogenza a trovare applicazione e svolgimento in altri strumenti di pianificazione territoriale locale, segnatamente a livello provinciale e comunale.
L'inammissibilità del referendum si ricollega, quindi, alla richiesta di abrogazione della deliberazione nella sua totalità, fatta attraverso un quesito unitario nonostante la pluralità e non omogeneità della materia in discussione. Tale quesito, in sostanza, comporta l'impossibilità per il cittadino di esprimere liberamente, nel senso sin qui precisato, la sua determinazione del voto su argomenti e disposizioni del tutto diversi".


Deliberazione dell'Ufficio regionale del referendum (15 marzo 2007)