Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Nuove disposizioni per il personale degli Enti di formazione.

15.03.05 - comunicati stampa - anno 2005
Nella seduta di giunta del 15 marzo 2005 è stata adottata una delibera che detta le nuove disposizioni per la stipula delle convenzioni, per l'anno 2005, relative all' "Albo regionale" della legge regionale 42 del 1989, che detta le norme riguardanti il personale docente e non docente presso gli Enti di formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 31.12.1988.

L'assessore regionale del Lavoro Maddalena Salerno ha dettato i nuovi indirizzi precisando che la legge 42/89, nell'istituire l'Albo regionale, ha previsto che la Regione riconosca, in convenzione, la quota di costi relativi al personale impiegato nelle attività complementari e che dal 1990 si è proceduto alla stipula di convenzioni specifiche con gli Enti aventi tale personale nel proprio organico. Gli Enti hanno l’obbligo di utilizzare prioritariamente il personale iscritto all’Albo in tutte le attività formative, comprese le attività di tutoraggio e di docenza. L’erogazione delle competenze agli Enti sarà subordinata alla presentazione trimestrale, da parte degli Enti , della documentazione relativa al piano di utilizzo del personale, con il prospetto dei costi sostenuti nel trimestre precedente che distingua le attività corsuali a carico delle convenzioni con la RAS, le attività non convenzionate e le attività complementari. L’avvio di tutte le attività formative sarà consentito solo agli Enti che presenteranno una dichiarazione attestante l’utilizzo prioritario del personale della legge 42/89. Per ricorrere a personale non iscritto all’albo l’Ente dovrà dimostrare di non avere all’interno le professionalità necessarie e inoltrare agli altri Enti che hanno in dotazione organica il personale della legge 42/89 richiesta di personale, in mobilità temporanea o in trasferimento definitivo, avente quelle professionalità. Gli Enti hanno a disposizione un periodo di 30 giorni per accertare e comunicare la disponibilità dei dipendenti alla mobilità. Inoltre la comunicazione di avvio delle procedure di mobilità dovrà essere inviata anche alla Commissione Paritetica istituita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Operatori della Formazione Professionale.

L'Assessore regionale del Lavoro precisa che sulle dichiarazioni presentate verranno effettuate delle ispezioni da parte di funzionari appositamente incaricati per accertare che vi sia l’impiego del personale nelle attività corsuali, che le attività siano effettivamente svolte, che sia rispettata la priorità di utilizzo del personale della legge 42/89, che sia rispettato il contratto collettivo in riferimento all’inquadramento del personale e che i costi delle attività complementari non comprenda straordinari e missioni. L'ente inadempiente sarà diffidato e avrà 30 giorni di tempo per l'adeguamento. In assenza di adeguamento si procederà alla sospensione dell’accreditamento per 6 mesi, durante i quali non potranno essere affidati nuovi corsi.
Sulla base di quanto riportato dalla delibera saranno stipulate le nuove convenzioni per l’anno 2005 ed è autorizzata l’erogazione di tre dodicesimi a valere sull’esercizio provvisorio per l’anno 2005.


Ufficio stampa