Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Un testo unico sui rapporti fra amministrazione regionale e cittadini

07.11.06 - comunicati stampa - anno 2006
La giunta regionale ha approvato oggi un disegno di legge di testo unico delle norme sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento dell'attività dei procedimenti amministrativi.

Informato ai principi della trasparenza, dell'accessibilità degli atti, della semplicità e della rapidità nell'esecuzione, il testo, proposto dall'assessore degli Affari generali e della riforma della Regione, fa fare un passo avanti ai processi di adeguamento e modernizzazione dell'amministrazione regionale, legandone l'attività al rapporto con i cittadini, a un rapporto diretto e costante.

Dice l'assessore Dadea: "Il disegno di legge è il banco di prova di un modo nuovo di governare, fondato su un'amministrazione più partecipata e più trasparente che sappia coniugare efficacia e democrazia, un'amministrazione che agisce "con" e non solo "per" i suoi cittadini, riconoscendone e tutelandone i diritti e, al contempo, suscitando maggiore consapevolezza e responsabilità nelle scelte che li vedono coinvolti''.
La Regione Sardegna recepisce i principi fondamentali posti dalla vigente normativa statale in materia, anche tenendo conto dei recenti orientamenti espressi dall'attuale governo nazionale.
Il disegno di legge, che raccoglie in un testo unico, innovandola, la previgente legislazione regionale in materia, è strutturato in tre grosse partizioni che rappresentano gli aspetti fondamentali del rapporto tra cittadini e amministrazione.

TITOLO I – Le attività e i procedimenti amministrativi.
Il Capo I sancisce, quali principi fondamentali e valori condivisi, la partecipazione, la sussidiarietà, la trasparenza, la pubblicità e la semplicità nei rapporti con il cittadino e fa propri i principi dell'ordinamento comunitario che rafforzano e ampliano la sfera delle garanzie a tutela del privato.
Per ottenere la piena realizzazione di tali principi è riconosciuto un ruolo fondamentale alle tecnologie informatiche e telematiche, di cui è incentivato il più ampio utilizzo.
E' stato, inoltre, introdotto il principio della "deformalizzazione" del procedimento, per cui l'amministrazione, salvo specifiche eccezioni, deve utilizzare gli strumenti del diritto privato.
In una visione unitaria di amministrazione pubblica gli enti locali sono chiamati, nell'esercizio delle proprie prerogative statutarie e regolamentari, all'osservanza dei principi sanciti nel disegno legislativo.

Il Capo II contiene le disposizioni che riguardano il procedimento in senso stretto. Per rendere effettiva la partecipazione e la trasparenza dell'agire pubblico, si è ritenuto di definire con chiarezza il sistema delle responsabilità rafforzando il ruolo del responsabile del procedimento, che diventa il fulcro attorno al quale si muovono tutti gli altri soggetti coinvolti. Nell'ottica della semplificazione e della accelerazione dell'azione amministrativa, la legge stabilisce termini certi e contenuti per la conclusione dei procedimenti prevedendo espressamente le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dei termini medesimi.

Il Capo III è dedicato ai principi e agli istituti della partecipazione, la piena realizzazione dei quali costituisce uno degli obiettivi fondamentali della legge. Partecipare al procedimento, stipulare accordi con l'amministrazione per integrare o sostituire un provvedimento sono importanti opportunità riconosciute ai cittadini che, al contempo, consentono all'amministrazione di perseguire in maniera ottimale gli interessi della comunità.
Il Capo IV prevede modalità e strumenti per la semplificazione dell'attività e dei procedimenti amministrativi che la legge pone quale obbligo generale e permanente per tutte le amministrazioni.
E stata, inoltre, prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale di uno specifico documento di semplificazione e delegificazione contenente anche il resoconto dei risultati dell'azione di semplificazione conseguiti e gli indirizzi da seguire.
La conferenza dei servizi e gli accordi di programma sono specificatamente disciplinati nel presente capo e nel CAPO V al fine di incentivarne l'utilizzo in quanto importanti strumenti per l'accelerazione delle attività e dei procedimenti amministrativi.

TITOLO II – Il diritto d'accesso.
Il Capo I disciplina il diritto d'accesso agli atti e ai documenti amministrativi allo scopo di garantire l'interesse pubblico generale, il controllo di legalità e di imparzialità, tutelando al contempo l'interesse privato che ne muove e motiva la richiesta. A tal fine, il disegno di legge privilegia le modalità che ne rendono più agevole l'esercizio da parte dei cittadini.
Il Capo II riguarda l'informazione e il diritto all'accesso in materia ambientale, in attuazione del recente decreto legislativo n. 195 del 2005 che recepisce una direttiva europea, in forza della quale l'informazione ambientale detenuta dalle amministrazioni pubbliche deve essere resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta, senza che sia necessario un interesse qualificato.

TITOLO III – L'informazione e la comunicazione.
Il Titolo III disciplina la materia dell'informazione e comunicazione, ritenuta essenziale per una piena ed efficace attuazione dei principi sanciti dal disegno di legge. Fare informazione e comunicazione pubblica significa, infatti, attuare i principi di pubblicità, di trasparenza e di partecipazione democratica, non solo promuovendo l'immagine della Sardegna, dei suoi valori e delle sue tradizioni ma anche informando la collettività sulle attività delle istituzioni, sulle opportunità, sui servizi offerti e sulla loro fruibilità.
TITOLO IV – Disposizioni finali.

Tra le disposizioni finali è presente una clausola valutativa che assegna alla Giunta regionale il compito di informare periodicamente il Consiglio sullo stato di attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di migliorare il rapporto tra i cittadini e l'amministrazione regionale.