Legge Regionale 17 giugno 1958, n.9
Ricostituzione del Comune di Setzu in provincia di Cagliari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Il comune di Setzu, aggregato a quello di Tuili con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1059, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all' entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 2
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Tuili e il ricostituito comune di Setzu.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 21 luglio 1958
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Il comune di Setzu, aggregato a quello di Tuili con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1059, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all' entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 2
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Tuili e il ricostituito comune di Setzu.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, li 21 luglio 1958