Legge Regionale 17 giugno 1958, n.16
Ricostituzione del Comune di Tadasuni in provincia di Cagliari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Il comune di Tadasuni, aggregato al comune di Ghilarza con regio decreto 16 giugno 1927, n. 1139, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 2
Con decreto del Presidente della Giunta regionale,su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Ghilarza e il ricostituito comune di Tadasuni. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, il 25 luglio 1958
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Il comune di Tadasuni, aggregato al comune di Ghilarza con regio decreto 16 giugno 1927, n. 1139, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 2
Con decreto del Presidente della Giunta regionale,su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Ghilarza e il ricostituito comune di Tadasuni. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, il 25 luglio 1958