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Legge regionale 13 giugno 1958, n. 4

Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire, a mezzo dell'Assessorato ai lavori pubblici, opere di interesse regionale e di interesse degli enti locali, comprese nelle seguenti categorie:
1 - opere igieniche;
2 - edilizia scolastica;
3 - impianti elettrici di distribuzione e di illuminazione pubblica;
4 - edilizia popolare;
5 - sedi comunali e provinciali;
6 - edifici di culto;
7 - edifici da destinare ad opere di assistenza e beneficenza;
8 - sistemazione di piste per aeromobili destinati a servizi civili d'interesse regionale.

La Giunta regionale approva i programmi delle opere, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

Art. 2
L'esecuzione delle opere è effettuata a cura dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici.
E'data tuttavia facoltà all'Assessorato medesimo di provvedere all'esecuzione stessa a mezzo degli uffici del Genio Civile o degli uffici degli enti locali sempre che questi abbiano un'attrezzatura tecnica adeguata.
In tal caso, l'Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ingegneri capi degli uffici del Genio Civile e alle amministrazioni degli enti locali, aperture di credito fino all'importo di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata, detratte le ritenute di garanzia.
Le predette aperture di credito possono essere autorizzate soltanto per il pagamento dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei capitolati di oneri.

Art. 3
Per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori, l'Assessorato regionale ai lavori pubblici può valersi degli uffici del Genio civile, degli uffici tecnici provinciali e comunali, ovvero di professionisti privati.

Art. 4
L'approvazione dei progetti spetta all'Assessore regionale ai lavori pubblici.
Per i progetti di opere igieniche è sentito il parere dell'Assessore regionale all'igiene e sanità ; per i progetti di opere di edilizia scolastica è sentito il parere dell'Assessore regionale all'igiene e sanità , e dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.
Per i progetti di opere il cui importo superi lire dieci milioni è sentito anche il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 5
Di tutti i progetti di opere delle categorie contrassegnate coi numeri 2-5-6-7 dell'articolo 1 della presente legge, il cui importo superi lire cinquanta milioni, il due per cento del costo totale deve essere destinato all'abbellimento delle opere stesse mediante opere artistiche.
A formare la quota del due per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per decorazione generale.
All'assegnazione dell'incarico per l'esecuzione delle opere artistiche si provvede mediante pubblico concorso.

Art. 6
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ,
e successive modificazioni.

Art. 7
Nel caso in cui all'esecuzione delle opere si provvede a cura degli enti locali interessati, fra le somme messe a disposizione dell'amministrazione interessata può comprendersi una aliquota non superiore al cinque per cento dell'importo lordo dei lavori per le spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo.

Art. 8
I contratti relativi all'esecuzione delle opere sono approvati con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 9
A garanzia degli appalti può essere accettata, in luogo della cauzione, una fidejussione bancaria o di istituti di assicurazione.
Il fidejussore può essere rifiutato dall'amministrazione appaltante a proprio insindacabile giudizio. L'accettazione della fidejussione è subordinata al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Per le opere eseguite direttamente dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici, l'Assessore ai lavori pubblici liquida gli stati di avanzamento dei lavori.
Alle imprese appaltatrici di opere pubbliche può essere liquidato e pagato, anche prima dell'approvazione del relativo contratto, il primo stato di avanzamento dei lavori, sempre che gli elementi indispensabili per la contabilizzazione dei lavori eseguiti risultino dal verbale di aggiudicazione e dall'offerta definitiva o dall'atto di cottimo a seconda che all'appalto dei lavori si sia provveduto per asta pubblica, per appalto concorso, per licitazione privata o per trattativa privata o in economia.

Art. 10
Sulla base dei programmi deliberati dalla Giunta regionale, l'Assessorato ai lavori pubblici provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla vigilanza e al collaudo dei lavori, salvo quanto disposto nell'articolo 2 della
presente legge.

Art. 11
Per essere ammessi ai benefici previsti dalla presente legge, gli enti locali interessati devono presentare domanda all'Assessorato regionale ai lavori pubblici.
L'Amministrazione regionale assume l'onere della totale anticipazione delle somme occorrenti.
Gli enti locali debbono provvedere a rimborsare il quindici per cento della spesa in trenta rate annuali costanti senza interessi, da corrispondersi con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale viene effettuato il collaudo.
Gli enti locali che ne abbiano la possibilità rilasceranno delegazioni sulle sovrimposte fondiarie o su altri cespiti delegabili per legge.
La Giunta regionale ha facoltà di concedere una proroga di cinque anni all'inizio del rimborso, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge per gli impegni assunti fino alla data medesima, e con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale si effettua il collaudo per le opere da eseguirsi dopo tale data.

Art. 12
La Giunta regionale è autorizzata ad esonerare dal rimborso della rata annuale a loro carico gli enti che vengano a trovarsi nell'impossibilità di sostenerne l'onere, pur avendo applicato nei limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni tutte le tasse, imposte, sovrimposte e supercontribuzioni di loro competenza.

Art. 13
Per tutte le opere di cui alla presente legge, gli enti locali interessati debbono previamente impegnarsi ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 14
Alla scelta delle aree da destinare alla costruzione di opere igieniche provvede una commissione composta da un rappresentante dell'amministrazione locale interessata, dall'ufficiale sanitario del comune nel cui territorio l'opera deve essere eseguita, e da due esperti nominati dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, di cui uno su designazione dell'Assessore regionale all'igiene e sanità. Alla scelta delle aree da destinare alla costruzione di opere di edilizia scolastica provvede detta commissione integrata da un esperto nominato come al comma precedente, su designazione dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Art. 15
L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a mezzo dell'Assessorato alla viabilità, alla costruzione e alla sistemazione di strade di interesse regionale o di competenza degli enti locali.
La Giunta regionale approva i programmi delle opere, su proposta dell'Assessore alla viabilità.

Art. 16
L'esecuzione delle opere è effettuata a cura dell'Assessorato regionale alla viabilità.
E'data tuttavia facoltà all'Assessorato medesimo di provvedere all'esecuzione delle opere a mezzo degli uffici del Genio Civile o degli uffici degli enti locali sempre che questi abbiano un'attrezzatura tecnica adeguata.
In tal caso, l'Assessore regionale alla viabilità è autorizzato a concedere agli ingegneri capi degli uffici del Genio Civile e alle amministrazioni degli enti locali, aperture di credito fino all'importo di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata, detratte le ritenute di garanzia.
Le predette aperture di credito possono essere autorizzate soltanto per il pagamento dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei capitolati di oneri.

Art. 17
Per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori l'Assessorato regionale alla viabilità può valersi degli uffici del Genio Civile, degli uffici tecnici provinciali e comunali, ovvero di professionisti privati.

Art. 18
L'approvazione dei progetti spetta all'Assessore regionale alla viabilità.
Per i progetti di opere il cui importo superi lire dieci milioni è sentito il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 19
I contratti relativi all'esecuzione delle opere sono approvati con decreto dell'Assessore regionale alla viabilità .

Art. 20
Sulla base dei programmi deliberati dalla Giunta regionale, l'Assessorato alla viabilità provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla vigilanza e al collaudo dei lavori, salvo quanto disposto nell'articolo 16 della presente
legge.

Art. 21
Per essere ammessi ai benefici previsti dalla presente legge per la costruzione di nuove strade provinciali e comunali e per la sistemazione di quelle esistenti, le province e i comuni devono presentare domanda all'Assessorato
regionale alla viabilità.

Art. 22
Si applicano alle opere stradali le disposizioni degli articoli 6, 7, 9, 11 commi IIº, IIIº, IVº e Vº, 12 e 13 della presente legge.

Art. 23
Gli impegni assunti dagli enti locali per la restituzione all'Amministrazione regionale della quota parte della spesa posta a loro carico a norma dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1950, n. 12, dell'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, e dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1957, n. 19, sono stabiliti nella misura del quindici per cento della spesa delle opere.

Art. 24
Per quanto non previsto dalla presente legge la gestione amministrativa e contabile delle opere di cui ai precedenti capi è disciplinata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Art. 25
Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 110 e 135 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 26
Le leggi regionali 8 maggio 1951, n. 5, e 9 maggio 1957, n. 19, sono abrogate.

Art. 27
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo
33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari li 18 luglio 1958