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Legge regionale 12 giugno 1958, n. 8

Ricostituzione del Comune di Genuri in provincia di Cagliari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Il comune di Genuri, aggregato al comune di Tuili con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1059, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Tuili e il ricostituito comune di Genuri. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 21 luglio 1958