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Legge regionale 03 febbraio 1955, n. 1

Istituzione di borse di studio per artigiani.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
A decorrere dell'esercizio finanziario 1955 sono istituite annualmente 10 borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento o di specializzazione nei vari rami dell'attività artigiana presso scuole, aziende o laboratori particolarmente attrezzati e idonei allo scopo.
Le borse sono riservate ad operai e maestri artigiani dotati di particolare capacità, appartenenti a famiglie che abbiano residenza stabile in Sardegna.

Art. 2
L'Assessore al Lavoro e Artigianato, sentito il Comitato tecnico regionale per l'artigianato, provvede annualmente con proprio decreto alla ripartizione delle borse fra le categorie delle attività artigiane che maggiormente interessano i settori economici isolani, e ne determina l'ammontare in base alle esigenze dei corsi.

Art. 3
L'attribuzione delle borse viene effettuata, su proposta dell'Assessore al Lavoro e Artigianato e su conforme deliberazione della Giunta regionale, mediante decreto del Presidente della Giunta stessa, in base alla graduatoria risultante da una prova d'arte cui i concorrenti devono essere sottoposti.
Con apposito bando saranno indicate le modalità per l'espletamento dei concorsi, la rateizzazione dell'ammontare delle borse, nonché le norme atte a garantire l'Amministrazione regionale che gli assegnatari delle borse frequentino regolarmente e con profitto i corsi per i quali hanno ottenuto la concessione.
Le norme relative sono fissate con apposito regolamento.

Art. 4
E' istituito nel bilancio 1955 il Capitolo 170 bis denominato << Istituzione di borse di studio per artigiani >> a favore del quale viene stornata dal cap. 170 dello stesso bilancio la somma di L. 3.000.000.
La spesa per l'applicazione della presente legge fa carico al suddetto capitolo del bilancio ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 22 marzo 1955