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Legge regionale 08 febbraio 1955, n. 2

Disposizioni integrative delle Leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6 e 7, e successive modificazioni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, da enti locali, o da enti pubblici, comandato in servizio presso gli organi della Regione, il quale esercita con carattere continuativo funzioni di grado superiore a quello rivestito nella propria amministrazione, è attribuita una indennità commisurata alla differenza tra il trattamento economico comprensivo degli assegni principali ed accessori, del grado superiore corrispondente alle funzioni esercitate ed il trattamento del grado o della qualifica rivestiti, tenendo conto degli aumenti periodici in godimento.
La misura di tale indennità non può comunque superare quella risultante dalla differenza tra il trattamento economico del grado rivestito e quello di due gradi superiore.
Nei riguardi del personale proveniente dagli enti locali e da altri enti pubblici, qualora nei regolamenti di detti enti l'equiparazione ai gradi delle gerarchie statali non sia prevista, o non sia stata disposta dal competente Ministero ai sensi dell'art. 14 del DLL 21 novembre 1945, N. 722, l'equiparazione stessa, agli effetti dell'applicazione della presente legge, sarà stabilita dal Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta medesima, in base al titolo di studio posseduto ed allo stipendio lordo attribuito al personale nei regolamenti dell'ente di provenienza confrontato con lo stipendio previsto nell'organico statale per i diversi gradi nella data in cui detti regolamenti furono approvati dalle amministrazioni di provenienza del personale comandato.