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Legge regionale 09 febbraio 1955, n. 3

Concorso nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi alle aziende artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di alleviare il carico degli interessi passivi previsti dalla legge 25 luglio 1952, N. 949, la Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi stessi gravanti sui mutui che vengono concessi dal Banco di Sardegna o da altri istituti di credito ai sensi di detta legge.

Art. 2
La misura in cui l'Amministrazione regionale concorre nel pagamento degli interessi di cui all'art. 1 è fissata nella differenza fra il tasso stabilito dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e quello previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70.

Art. 3
Il contributo di cui agli articoli precedenti, su richiesta motivata degli interessati, è disposto con decreto dell'Assessore al Lavoro e Artigianato, di concerto con l'Assessore alle Finanze ed è erogato tramite l'Istituto di Credito finanziatore.

Art. 4
L'Assessore alle Finanze, di concerto con l'Assessore al Lavoro e Artigianato, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito operanti nel territorio della Regione, in applicazione della Legge 25 luglio 1952, n. 949, le convenzioni necessarie per determinare le modalità degli interventi di cui agli articoli precedenti.

Art. 5
E' istituito nel Bilancio 1955 della Regione il Cap. 170 ter denominato << Concorso nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi alle aziende artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, N. 949 >>, a favore del quale viene stornata dal Cap. 170 dello stesso Bilancio la somma di L. 5.000.000.
La spesa per l'applicazione della presente legge fa carico al suddetto capitolo del Bilancio ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi. Art. 6 La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 22 marzo 1955