Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 16 aprile 1955, n. 5

Istituzione di borse di specializzazione e di perfezionamento per licenziati dalle scuole medie superiori ad indirizzo tecnico e commerciale per capi operai ed operai dell'industria e del commercio.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione, è autorizzata ad istituire borse di specializzazione e di perfezionamento tecnico nei settori industriali e commerciali della economia sarda presso istituti od enti, italiani o stranieri, o presso aziende del ramo.

Art. 2
Possono concorrere all'assegnazione delle borse di cui all'Art. precedente i licenziati dalle scuole medie superiori ad indirizzo tecnico e commerciale nonchè gli operai ed i capi operai dell'industria, del commercio e dei servizi, residenti in Sardegna.

Art. 3
Le norme per l'espletamento dei singoli concorsi, e l'ammontare delle borse, sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta e su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il parere dei Comitati tecnici regionali competenti.
Le modalità per la concessione delle borse e quelle per il conseguimento delle singole specializzazioni saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 4
Delle somme complessivamente stanziate a norma del successivo Art. 6 almeno il 60 per cento - qualora il numero delle domande, in relazione all'ammontare delle borse, lo richieda - dovrà essere riservato per la istituzione di borse di specializzazione e di perfezionamento per capi operai ed operai.

Art. 5
Le borse sono concesse, su proposta dell'Assessore regionale all'industria e commercio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima.

Art. 6
Le spese di cui alla presente legge fanno capo al capitolo 58 del bilancio regionale 1955, la cui denominazione viene così modificata: << Spese per la concessione di borse di studio e contributi per lo svolgimento di studio e ricerche, per pubblicazioni e per la istituzione di borse di perfezionamento per licenziati dalle scuole medie superiori e per capi operai ed operai dell'industria e del commercio (legge regionale 9 agosto 1950, n. 43) >>, ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 23 maggio 1955