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Legge regionale 20 aprile 1955, n. 6

Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' vietata l'ammissione diretta o indiretta di rifiuti solidi e di acque torbide o inquinate provenienti da lavorazioni industriali nelle acque pubbliche superficiali, o in terreni permeabili o comunque tali da consentire il loro versamento in sistemi idrici sotterranei.
Le caratteristiche e il grado limite di torbidità od inquinamento delle acque, oltre il quale è valido il divieto di cui al comma precedente, saranno determinati con apposito regolamento.

Art. 2
Su richiesta degli interessati e secondo le norme dettate dal regolamento, possono essere concesse deroghe temporanee al divieto di cui all'art. 1 con decreto del Presidente della Giunta su proposta e di concerto con gli Assessori all'industria e commercio, ai lavori pubblici, alla igiene e sanità , all'agricoltura e foreste, sempre che l'importanza economico - sociale dell'impianto giustifichi la deroga e sussistano sufficienti garanzie per i risarcimenti degli eventuali danni.

Art. 3
Ai fini di ovviare ai pericoli di cui all'art. 1, la sistemazione sul terreno dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali deve essere realizzata in modo da evitare la possibilità che essi siano, dalle acque piovane o per qualunque altro motivo, rimossi dalla sede per essi prevista.

Art. 4
Senza pregiudizio del risarcimento dei danni arrecati, i contravventori alla presente legge sono tenuti al pagamento a favore della Regione di una pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 500.000, che potrà essere aumentata fino al doppio nei casi di recidiva e di particolare gravità .
La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 30 maggio 1955