Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 22 aprile 1955, n. 9

Norme relative alla nomina del personale amministrativo direttivo o di controllo di Associazioni, Enti, Istituti regionali o con partecipazioni regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
I Consiglieri regionali non possono essere nominati o designati a ricoprire cariche o ad esercitare funzioni di amministratore, presidente, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo, in associazioni, enti, istituti regionali che gestiscano servizi per conto della Regione sarda o siano costituiti con interventi finanziari della Regione o comunque gestiscano fondi regionali, con obbligo di rendiconto.
Lo stesso divieto vale nei riguardi delle associazioni o enti od istituti non regionali, ma operanti anche nella Regione sarda alla cui amministrazione o al cui controllo la Regione abbia diritto di partecipare, in virtù di leggi speciali, con la nomina o con la designazione di uno o più amministratori, sindaci, revisori, consulenti.

Art. 2
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali e di culto, nei quali sia in qualsiasi momento interessata la Regione sarda.

Art. 3
I Consiglieri regionali che, al momento della pubblicazione della presente legge, si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 1 debbono, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione stessa, optare fra le cariche che ricoprono e il mandato consiliare.
In mancanza di comunicazione espressa da parte dell'interessato si intenderà che il medesimo opti per il mandato consiliare e gli organi regionali competenti provvederanno alla loro sostituzione nelle altre cariche.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 30 maggio 1955