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Legge regionale 17 maggio 1955, n. 11

Istituzione del Comitato Tecnico Regionale per il Turismo, Sport e Spettacolo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' istituito, presso l'Assessorato al turismo, il Comitato tecnico regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

Art. 2
Sono componenti del Comitato:
1) l'Assessore al Turismo, o un suo delegato, che lo presiede;
2) il Presidente dell'Ente sardo industrie turistiche o un suo delegato;
3) i Presidenti degli Enti provinciali per il turismo della Sardegna, o un loro delegato;
4) un esperto in materia turistico - alberghiera;
5) un esperto in materia di attività sportive;
6) un esperto in materia di spettacolo;
7) un esperto in materia di archeologia e belle arti;
8) un esperto in materia di alpinismo e di speleologia;
9) un esperto in materia di stampa e propaganda;
10) un esperto in materia di etnologia e folklore sardo;
11) un rappresentante dei lavoratori;
12) un rappresentante della gioventù studentesca.
Sono altresì chiamati a far parte del Comitato, previo nulla osta dell'Amministrazione centrale da cui dipendono:
13) il Sovraintendente alle antichità per la Sardegna;
14) il Sovrintendente ai monumenti e gallerie della Sardegna.

Art. 3
Il Comitato può essere integrato con un rappresentante degli Assessorati alle Finanze, ai Trasporti, Industria e Commercio, Igiene - Sanità e Pubblica Istruzione, Artigianato, e Lavori Pubblici, quando si debbano trattare argomenti interessanti i settori di rispettiva competenza.

Art. 4
Il Comitato ha i seguenti compiti:
esprimere parere tecnico e proporre provvedimenti, inchieste, studi, iniziative ed opere in materia di turismo, sport e spettacolo;
esprimere parere sul programma annuale e sulle singole domande relative a sussidi o contributi regionali a favore delle attività turistiche, sportive e dello spettacolo;
esprimere parere su disegni e proposte di legge riguardanti la disciplina e le provvidenze nell'interesse del turismo, dello sport e dello spettacolo.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti del Comitato, oltre il Presidente.

Art. 5
I componenti del Comitato sono nominati su proposta dell'Assessore al Turismo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Funge da segretario del Comitato un funzionario dell'Assessorato al Turismo, nominato dall'Assessore.

Art. 6
E' in facoltà dell'Assessore al Turismo di invitare alle riunioni del Comitato studiosi e tecnici di riconosciuta competenza per sentire il parere su questioni specifiche.
Quando il Comitato è chiamato ad esaminare questioni di interesse locale, dovrà essere sentito anche il Presidente della << Pro loco >> interessata.

Art. 7
Ai componenti e al Segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, numero 6, e successive modificazioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 27 giugno 1955