Legge regionale 27 maggio 1955, n. 22
Disciplina dello sfruttamento delle piante da sughera.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Nel territorio della Regione Sarda si applicano le norme di cui alla presente legge, relativamente allo sfruttamento delle piante da sughera, anche se sparse, radicate in qualsiasi zona sia o non sottoposta a vincolo idrogeologico.
Art. 2
L'abbattimento di piante da sughera è sottoposto alla autorizzazione della competente Camera provinciale di Commercio, industria e agricoltura su conforme parere del rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste. Nel caso di giudizi controversi dispone l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.
Art. 3
L'estrazione del sughero è consentita solo nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 31 agosto.
Art. 4
La demaschiatura delle piante non può eseguirsi se non quando il fusto abbia raggiunto, all'altezza di m. 1,30 da terra, una circonferenza di almeno cm. 50, misurata sopra scorza, e non può superare il doppio della circonferenza.
Art. 5
L'estrazione del sughero gentile e del sugherone sulle piante già messe a coltura, non può oltrepassare l'altezza del triplo della circonferenza, misurata sopra scorza, ed a metri 1,30 dal suolo.
Art. 6
Non è consentita l'estrazione del sughero che non abbia compiuto l'età di nove anni.
Art. 7
L'estrazione del sughero di età inferiore ai nove anni può essere autorizzata soltanto quando ragioni fisiologiche la consiglino agli effetti del ripristino della produttività della pianta.
L'autorizzazione, a seguito di domanda degli interessati, è rilasciata dalla competente Camera provinciale di commercio, industria ed agricoltura, sentito il rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste. Il trasporto, il commercio e la detenzione del sughero di età inferiore ai nove anni sono altresì subordinati al rilascio della predetta autorizzazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari il 26 febbraio 1957
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Nel territorio della Regione Sarda si applicano le norme di cui alla presente legge, relativamente allo sfruttamento delle piante da sughera, anche se sparse, radicate in qualsiasi zona sia o non sottoposta a vincolo idrogeologico.
Art. 2
L'abbattimento di piante da sughera è sottoposto alla autorizzazione della competente Camera provinciale di Commercio, industria e agricoltura su conforme parere del rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste. Nel caso di giudizi controversi dispone l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.
Art. 3
L'estrazione del sughero è consentita solo nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 31 agosto.
Art. 4
La demaschiatura delle piante non può eseguirsi se non quando il fusto abbia raggiunto, all'altezza di m. 1,30 da terra, una circonferenza di almeno cm. 50, misurata sopra scorza, e non può superare il doppio della circonferenza.
Art. 5
L'estrazione del sughero gentile e del sugherone sulle piante già messe a coltura, non può oltrepassare l'altezza del triplo della circonferenza, misurata sopra scorza, ed a metri 1,30 dal suolo.
Art. 6
Non è consentita l'estrazione del sughero che non abbia compiuto l'età di nove anni.
Art. 7
L'estrazione del sughero di età inferiore ai nove anni può essere autorizzata soltanto quando ragioni fisiologiche la consiglino agli effetti del ripristino della produttività della pianta.
L'autorizzazione, a seguito di domanda degli interessati, è rilasciata dalla competente Camera provinciale di commercio, industria ed agricoltura, sentito il rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste. Il trasporto, il commercio e la detenzione del sughero di età inferiore ai nove anni sono altresì subordinati al rilascio della predetta autorizzazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari il 26 febbraio 1957