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Legge regionale 01 giugno 1955, n. 10

Anticipazioni alla Soc. Min. Carbonifera Sarda rimborsabile con lo stanziamento di cui all'Art. 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Società Mineraria Carbonifera Sarda una anticipazione per una somma non superiore a L. 500 milioni rimborsabili con lo stanziamento di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178, all'inizio dell'esercizio finanziario 1955- 1956.

Art. 2
Alla spesa di cui al precedente Art. si farà fronte attingendo per L. 300 milioni allo stanziamento di competenza del cap. 162 dello stato di previsione della spesa della Regione per il corrente esercizio, per L. 100 milioni allo stanziamento di competenza del cap. 164 e per L. 100 milioni allo stanziamento di competenza del cap. 187. Per la erogazione delle anticipazioni di cui trattasi è istituito il capitolo di bilancio n. 188 bis con la seguente denominazione: "Cap. 188 bis - somministrazioni di fondi da effettuarsi alla Società Mineraria Carbonifera Sarda per fronteggiare particolari ed urgenti esigenze della gestione delle miniere - L. 500 milioni ".
Le somme che verranno versate a rimborso dell'anticipazione di cui all'art. 1, saranno utilizzate per reintegrare gli stanziamenti dei tre predetti capitoli.

Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 10 giugno 1955