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Legge regionale 05 marzo 1953, n. 2

Provvidenze a favore dell'industria peschereccia.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La concessione delle anticipazioni a favore dell'industria peschereccia previste dalla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, è regolata dalle disposizioni della presente legge a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Art. 2
Le anticipazioni di cui trattasi possono essere accordate, senza limiti di stazza, per i seguenti scopi: a) - costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;
b) - miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;
c) - acquisto di natanti idonei, per le loro caratteristiche tecniche, all'esercizio della pesca motorizzata;
d) - acquisto ed installazione del motore;
e) - impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca ed acquisto delle attrezzature occorrenti per il trasporto del prodotto sul mercato;
f) - impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi per la pesca;
g) - impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
h) - costruzione dei manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca e per il miglioramento di quelli esistenti, sta nelle acque territoriali che nelle valli da pesca e negli stagni;
i) - costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
l) - costruzione o miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce;
m) - acquisto e rinnovazione di reti, palamiti, lampade a gas o ad accumulatori coi relativi impianti di alimentazione e di ricarica, funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature di bordo e da pesca;
n) - impianti a bordo e a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato ed impianti a terra per la produzione del ghiaccio;
o) - provvista ed impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasonori, ecometri ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita in mare;
p) - istituzione e funzionamento di orfanotrofi per i figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;
q) - campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;
r) - ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;
s) - ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.

Art. 3
Le anticipazioni previste dall' Art. precedente saranno accordate su preventivi di spesa opportunamente documentati e saranno somministrate in base allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono o, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario.
Esse non potranno eccedere la misura del 60 per cento della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile, nè i limiti massimi di somma che, per ogni categoria di spese, saranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio.

Art. 4
Limitatamente alle iniziative relative a natanti fino a dieci tonnellate di stazza lorda promosse da singoli ed a tutte quelle previste dall'art. 2 promosse da cooperative di pescatori legalmente riconosciute, la misura delle anticipazioni potrà essere aumentata fino all'80 per cento della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile.
In tal caso, per ciascuno degli investimenti di cui al precedente Art. 2, potrà essere accordata una sola anticipazione per ogni richiedente oppure per ogni cinque soci delle cooperative.
Sono esclusi dalle anticipazioni di cui trattasi i congiunti del mutuatario ammesso alla anticipazione in nome proprio, con lui conviventi, fino al terzo grado.

Art. 5
Possono concorrere alle anticipazioni di cui all' Art. precedente, nonchè a quelle relative all'acquisto delle attrezzature occorrenti per il trasporto e la vendita del prodotto sui mercati, esclusivamente i pescatori e le cooperative di pescatori, purchè - in base a dichiarazione dell'autorità competente - i richiedenti risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del mestiere di pescatore, siano cittadini italiani ed abbiano in Sardegna la residenza e gli impianti. Per le cooperative, la qualifica di pescatore dei richiedenti deve intendersi riferita ai gruppi di cinque soci di cui al comma 2º del precedente Art. 4.
Negli altri casi è prescritto:
a) - che si tratti di cittadini italiani o di società di cittadini italiani;
b) - che gli impianti e le attrezzature fisse siano dislocati stabilmente in Sardegna;
c) - che i natanti siano iscritti negli Uffici dei compartimenti marittimi della Regione e che il richiedente si impegni a servirsi dei porti sardi quali porti di armamento e basi di operazioni.
Sarà comunque data la preferenza alle iniziative promosse da pescatori o da cooperative di pescatori isolani.

Art. 6
Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza a coloro che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

Art. 7
Per il miglior raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sussidiare:
a) - le iniziative di cui all'art. 2, quando esse si riferiscano ad imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, nei casi che risultino meritevoli di particolare considerazione in relazione alle condizioni economiche ed alla capacità professionale del richiedente;
b) - le iniziative di interesse collettivo di cui all'Art. 2, promosse da cooperative di pescatori;
c) - le iniziative, rivestenti particolare interesse sociale diretto a migliorare l'attrezzatura tecnica dell'industria peschereccia, la diffusione della conoscenza dei nuovi ritrovati da parte dei pescatori sardi, specie in relazione all'ambiente in cui essi devono operare, nonchè ogni altra iniziativa diretta a potenziare e migliorare l'attività peschereccia isolana.
I contributi di cui al presente Art. non possono superare il limite massimo del 50 per cento della spesa e non sono cumulabili con gli analoghi contributi statali o regionali, se non fino alla concorrenza del limite massimo predetto.
In caso di concorso con i finanziamenti di cui agli articoli precedenti, la misura dei contributi stessi dovrà essere determinata in modo tale che, sommata all'ammontare del finanziamento, non si venga a superare l'importo occorrente per l'attuazione dell'iniziativa.
Può essere accordato un solo contributo per ogni richiedente e, per le cooperative, un contributo per ogni cinque soci. Sono esclusi dalla concessione dei contributi suddetti i congiunti del beneficiario, con lui conviventi, fino al terzo grado.

Art. 8
I contributi di cui all'Art. precedente sono concessi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Regionale, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, in base a conforme deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio, sentito il parere di una Commissione composta:
a) - dall'Assessore all'Industria e Commercio, o da chi per esso, che la presiede;
b) - da un rappresentante dell'Assessorato al Lavoro e Previdenza Sociale e da uno di quello alle Finanze;
c) - dal capo dei servizi dell'industria dell'Assessorato all'Industria e Commercio;
d) - da due membri, in rappresentanza dei pescatori dell'isola, designati in numero doppio dalle organizzazioni sindacali di categoria;
e) - da un membro in rappresentanza del Consorzio nazionale delle cooperative fra pescatori.

Art. 9
La Commissione di cui all'Art. precedente ha sede presso l'Assessorato all'Industria e Commercio. I membri di cui alle lettere d) ed e) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio; durano in carica un anno e possono essere confermati. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dall'Assessore all'Industria e Commercio.

Art. 10
Ai componenti la Commissione e al segretario compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, numero 6, e successive modificazioni.

Art. 11
Il controllo sull'utilizzazione dei contributi spetta all'Assessore all'Industria e Commercio.

Art. 12
Ove ne ravvisi la necessità , all'attuazione delle iniziative d'interesse collettivo di cui alla presente legge potrà provvedere l'Amministrazione regionale, direttamente o affidandone l'incarico ad Enti od Associazioni, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio, di concerto con gli Assessori al Lavoro e Previdenza Sociale, e alle Finanze.

Art. 13
Le iniziative finanziate ai sensi della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, potranno essere ammesse ai benefici contemplati dagli articoli precedenti, purchè gli interessati ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata l'utilizzazione delle somme inscritte nei capitoli 132 e 160 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e di quelle residuate sui seguenti capitoli dell'esercizio 1952: - Cap. 152: per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 4; - Cap. 158: per le anticipazioni relative alla costruzione, all'acquisto e all'armamento dei pescherecci d'alto mare; - Cap. 127: per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7; Per gli esercizi successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 15
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 28 novembre 1950, n. 65.

Art. 16
E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle contenute nella presente legge. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 21 aprile 1953