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Legge regionale 25 marzo 1953, n. 3

Contributo straordinario per la prima attivazione del funzionamento sanitario della nuova Clinica medica della Università di Cagliari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di consentire la prima attivazione del funzionamento sanitario della nuova Clinica medica della Università di Cagliari, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere alla predetta Università un contributo straordinario di L. 50 milioni.

Art. 2
Della somma di cui all'Art. precedente l'Università di Cagliari fornirà il rendiconto all'Amministrazione Regionale.

Art. 3
L'onere di cui all'Art. 1 graverà sul Cap. 91 del Bilancio regionale 1953.

Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'Art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 26 aprile 1953