Legge regionale 03 ottobre 1952, n. 26
Istituzione di centri di lettura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di collaborare con lo Stato nella lotta contro l'analfabetismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire centri di lettura, collegati alle scuole elementari e popolari, nei Comuni ove non esistono centri di lettura istituiti dallo Stato.
Art. 2
I centri saranno ripartiti fra le Provincie Sarde, sentito il parere dei rispettivi Provveditori agli Studi. La ripartizione dei Centri spetta all'Assessore Regionale all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione.
Art. 3
La spesa annuale per ogni centro di lettura non può superare le lire 100.000 e sarà ripartita dall'Assessorato Regionale all'Igiene Sanità e Pubblica Istruzione come segue:
- il 60% per acquisto di libri e pubblicazioni periodiche
- il 30% per compenso forfettario all'insegnante;
- il 10% per indennità di vigilanza al Direttore didattico, per spese d'ufficio al Provveditore agli Studi, per indennità di ispezione all'Ispettore scolastico.
I fondi occorrenti per il finanziamento saranno messi a disposizione dei Provveditori agli Studi che dovranno presentare rendiconto all'Assessorato.
Art. 4
La scelta dei libri di testo e delle pubblicazioni cadrà , di preferenza, sui lavori di carattere storico, economico e sociale concernenti la Regione Sarda e su quelli di carattere professionale. Tale scelta dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione.
Art. 5
I libri sono presi in carico dall'insegnante addetto al centro di lettura, il quale ne risponde secondo le norme vigenti per le biblioteche scolastiche.
Art. 6
I libri sono di proprietà dell'Amministrazione Regionale; in caso di chiusura di un centro l' Assessore Regionale all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione ne dispone la distribuzione ad altri centri e biblioteche.
Art. 7
Le spese fanno carico al Capitolo 91 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data Cagliari, il 12 novembre 1952
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di collaborare con lo Stato nella lotta contro l'analfabetismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire centri di lettura, collegati alle scuole elementari e popolari, nei Comuni ove non esistono centri di lettura istituiti dallo Stato.
Art. 2
I centri saranno ripartiti fra le Provincie Sarde, sentito il parere dei rispettivi Provveditori agli Studi. La ripartizione dei Centri spetta all'Assessore Regionale all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione.
Art. 3
La spesa annuale per ogni centro di lettura non può superare le lire 100.000 e sarà ripartita dall'Assessorato Regionale all'Igiene Sanità e Pubblica Istruzione come segue:
- il 60% per acquisto di libri e pubblicazioni periodiche
- il 30% per compenso forfettario all'insegnante;
- il 10% per indennità di vigilanza al Direttore didattico, per spese d'ufficio al Provveditore agli Studi, per indennità di ispezione all'Ispettore scolastico.
I fondi occorrenti per il finanziamento saranno messi a disposizione dei Provveditori agli Studi che dovranno presentare rendiconto all'Assessorato.
Art. 4
La scelta dei libri di testo e delle pubblicazioni cadrà , di preferenza, sui lavori di carattere storico, economico e sociale concernenti la Regione Sarda e su quelli di carattere professionale. Tale scelta dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione.
Art. 5
I libri sono presi in carico dall'insegnante addetto al centro di lettura, il quale ne risponde secondo le norme vigenti per le biblioteche scolastiche.
Art. 6
I libri sono di proprietà dell'Amministrazione Regionale; in caso di chiusura di un centro l' Assessore Regionale all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione ne dispone la distribuzione ad altri centri e biblioteche.
Art. 7
Le spese fanno carico al Capitolo 91 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data Cagliari, il 12 novembre 1952