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Legge Regionale 31 gennaio 1957, n. 01

Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire le attività sperimentali e dimostrative nella lotta contro i parassiti dell’ulivo.
E' inoltre autorizzata, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e la importanza delle operazioni da compiere ovvero per il pericolo da evitare, ad eseguire d'ufficio la medesima lotta.
Nel caso di cui al comma precedente, il rimborso da parte dei beneficiari delle spese sostenute non può superare la metà della spesa per la sola mano d' opera e, in ogni caso, il quinto del valore del prodotto presunto nell'anno del trattamento.

Art. 2
Salva l’applicazione delle vigenti leggi ed, in particolare, del disposto dell’art. 3 della legge 26 luglio 1956, n.839, agli ulivicultori singoli od associati, con preferenza per i coltivatori diretti che, fuori dei casi di cui all’articolo precedente, intendano eseguire direttamente la lotta con piena e completa loro responsabilità l’Amministrazione regionale è autorizzata sia a prestare l’assistenza tecnica, sia a cedere gli insetticidi necessari all’esecuzione della lotta, gratuitamente.

Art. 3
L’organizzazione della lotta di cui alla presente legge e le operazioni conseguenti sono poste sotto la vigilanza dell’Assessore all’agricoltura.

Art. 4
L’Amministrazione regionale, nell’esecuzione della lotta, si avvale dell’Osservatorio fitopatologico della Sardegna per la direzione tecnica, nonché del personale degli Ispettorati provinciali dell’agricoltura all’uopo specificamente designato, e, se necessario, di altro personale estraneo all’Amministrazione stessa temporaneamente assunto, nonché eventualmente di quello del Centro regionale antimalarico e antinsetti.

Art. 5
E' istituito presso la tesoreria regionale, un conto corrente speciale per la lotta contro i parassiti dell’ulivo.
Al conto affluiscono le somme costituenti gli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale, quelle eventualmente disposte dallo Stato o da altri enti, nonché le quote rimborso spese di cui all’art. 1 da riscuotersi, se necessario, con le forme e nei modi di cui al TU 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.
Il conto è gestito ed amministrato nelle forme e modi di legge, sotto la direzione dell’Assessore all’agricoltura.

Art. 6
Alla costituzione del conto di cui all’articolo precedente si provvede con gli stanziamenti - residui e competenze - dei capitoli 160 e 161 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957, per l’ammontare complessivo di L. 50.000.000.

Art. 7
Per la concessione delle provvidenze di cui all’art. 2, l’esame delle domande, gli accertamenti preventivi, il controllo sull’esecuzione dei trattamenti antiparassitari e sulla idoneità delle attrezzature sono effettuati da parte degli organi di cui all’art. 4; l’ammissione a contributo ed il pagamento sono disposti dagli ispettorati dell’agricoltura.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 7 marzo 1957