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Legge Regionale 21 febbraio 1957, n. 02

Anticipazioni alle Società Strade Ferrate Sarde e Ferrovie Complementari della Sardegna rimborsabili dallo Stato.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, in una o più rate, alle Società Strade Ferrate Sarde e Ferrovie Complementari della Sardegna anticipazioni rimborsabili direttamente dallo Stato, per una somma non superiore rispettivamente a L. 28.000.000 - e a L. 132.000.000 - per consentire il pagamento dei salari e stipendi maturati e maturandi, in attesa della emanazione del provvedimento ministeriale di erogazione dei sussidi integrativi a copertura del deficit di esercizio riconosciuti ammissibili per il periodo novembre 1956 – febbraio 1957.
Sulle somme anticipate e fino all’effettiva restituzione, gravano a carico delle Società interessate gli interessi del 4% in ragione d' anno.

Art. 2
Alla spesa di cui al precedente articolo si fa fronte attingendo per L. 30.000.000 - allo stanziamento di competenza del cap. 195, per L. 30.000.000 - a quello del cap. 196, e per L. 100.000.000 - a quello del cap. 187 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il corrente esercizio.
Per l’erogazione delle anticipazioni di cui alla presente legge, è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il corrente esercizio, il seguente capitolo: “Cap. 196 bis - Somministrazione di fondi da effettuare per conto dello Stato alle Società Strade Ferrate Sarde e Ferrovie Complementari della Sardegna per fronteggiare particolari ed urgenti esigenze della gestione delle ferrovie concesse L. 160.000.000”.
Le somme che verranno versate dallo Stato alla Regione a rimborso delle anticipazioni di cui alla presente legge, saranno utilizzate per reintegrare gli stanziamenti dei capitoli di cui al primo comma.

Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 7 marzo 1957