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Legge Regionale 22 febbraio 1957, n. 03

Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane e modifica dei termini previsti dal DPR 23 ottobre 1956, n. 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, si applicano nel territorio della Sardegna le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1956, n. 860.
Le funzioni amministrative che la legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il DPR 23 ottobre 1956, n. 1202, demandano alle autorità dello Stato sono svolte dalle competenti autorità regionali ai sensi dell’art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Art. 2
I termini previsti al Capo IV. del DPR 23 ottobre 1956, n. 1202, che detta le norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860, si intendono così modificati:
“Entro il 30 marzo 1957 avverrà la nomina di ciascun Commissario provinciale per la compilazione delle liste dei titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto.
Entro l’8 aprile 1957 il Commissario provinciale provvede ad invitare gli artigiani che abbiano i requisiti per partecipare alle elezioni a farne denuncia.
Entro il 30 aprile 1957 sarà nominata la Commissione prevista dall’art. 21, secondo comma, lett. c), della legge 25 luglio 1956 n 860.
Entro il 20 aprile 1957 sarà fatta la scelta degli undici componenti la Commissione di cui all’art. 21 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Entro il 10 giugno 1957 dovranno essere presentate le domande per la iscrizione nella lista elettorale da parte degli artigiani che abbiano i requisiti per partecipare alle elezioni.
Entro il 25 giugno 1957 dovrà essere compilata e pubblicata, da parte del Commissario provinciale, con l’ausilio della Commissione consultiva, la lista elettorale.
Entro il 15 luglio 1957 dovranno essere presentati gli eventuali ricorsi avverso la mancata iscrizione nelle liste elettorali. Tali ricorsi dovranno essere decisi entro il 30 luglio 1957.
Nel periodo che intercorre dal 15 al 30 agosto 1957 gli artigiani iscritti nelle liste elettorali di ciascuna provincia, eleggeranno i propri delegati che successivamente procederanno alla elezione dei nove imprenditori artigiani di cui al 3º comma, lett. a), dell’art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Per le elezioni dei delegati il Commissario provinciale, sentita la Commissione consultiva, procederà entro il 15 luglio 1957 alla suddivisione del territorio della provincia in collegi elettorali.
Con apposito manifesto, da affiggersi nell’albo della Camera di Commercio, industria e agricoltura, e dei comuni della provincia, il Commissario provinciale renderà pubblica la distribuzione dei collegi e la data fissata per la elezione. L’affissione dovrà essere effettuata entro il 30 luglio e dovrà durare per almeno 15 giorni.
L’Assemblea elettorale dei delegati sarà convocata dal Commissario provinciale ed avrà luogo entro il 10 settembre 1957.
Entro il 14 settembre 1957 dovranno essere effettuate in ciascuna provincia le elezioni dei nove imprenditori artigiani componenti la Commissione provinciale dell’artigianato, previsti dall’art. 13 lett. a), della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Entro il 20 settembre 1957 sarà provveduto alla costituzione della Commissione provinciale dell’artigianato che dovrà essere convocata entro il 30 settembre successivo.
Entro il 18 novembre 1957 dovrà essere comunque compilato l’albo delle imprese artigiane della provincia”.

Art. 3
In deroga a quanto disposto dal II. comma dell’articolo 19 del DPR 23 ottobre 1956, n. 1202, il Commissario provinciale potrà essere nominato anche tra persone estranee all’Amministrazione dello Stato o di grado inferiore a quello previsto, purché abbia particolare conoscenza del settore artigiano.

Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 7 marzo 1957