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Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 04

Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo sulle province e sui Comuni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Non possono far parte del Comitato e delle Sezioni di controllo sulle province e sui comuni, istituiti con legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36:
a) i senatori e i deputati al Parlamento;
b) i consiglieri regionali, salvo il disposto dell’art. 2, lett. a), della legge citata;
c) i membri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali;
d) i rappresentanti degli altri enti soggetti ai controlli del Comitato e delle Sezioni, a norma della predetta legge regionale;
e) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alle precedenti lettere c) e d);
f) gli stipendiati, i salariati ed i contabili delle province, dei comuni e degli altri enti soggetti ai controlli del Comitato e delle Sezioni;
g) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l’esattore ed il ricevitore provinciale durante l’esercizio dell’esattoria o della ricevitoria.
Le incompatibilità previste dalle lettere e) ed f) non si applicano ai membri del Comitato e delle Sezioni, designati dalla Autorità giurisdizionale amministrativa, ovvero, transitoriamente, da quella ordinaria.

Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 22 marzo 1957