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Legge Regionale 05 aprile 1957, n. 08

Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, concernente provvidenze a favore dell'agricoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L’art. 18, comma primo, della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, è così modificato: “Per l'esercizio 1956, nonché per il successivo 1957, limitatamente al primo semestre, e fino alla concorrenza dell’ammontare di lire 300.000.000 sul fondo di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 16 della presente legge, sono concessi prestiti di esercizio per la durata massima
di un anno e per importi non superiori a lire 200.000 per azienda, a favore di agricoltori ed allevatori danneggiati dal maltempo nell’inverno 1955 – 1956”.

Art. 2
Le domande che, ai fini del predetto art. 18, risultano presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno istruite e deliberate a sensi e con le modalità di cui alla medesima disposizione.

Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari li 2 maggio 1957