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Legge Regionale 13 aprile 1957, n. 09

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, concernente l’indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell’agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell’Amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L’art. 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8 è sostituito dal seguente:
“Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell’Amministrazione regionale, al personale di ruolo e non di ruolo, compresi i sottufficiali e guardie del Corpo forestale, degli uffici del Ministero dell’agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 7 del DPR 19 maggio 1950, n. 327, è concessa un'indennità speciale Regionale in misura pari a quella dell'indennità istituita con l’art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6”.

Art. 2
L’art. 3 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8 è abrogato.

Art. 3
Le spese necessarie all’attuazione della presente legge fanno carico al cap. 31 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1957, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 9 maggio 1957