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Legge Regionale 05 aprile 1957, n. 11

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1951, per la competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 11.016.121.046,50 delle quali furono riscosse L. 6.928.500.865,50 e rimasero da riscuotere L. 4.087.620.181,0

Art. 2
Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell' esercizio finanziario 1951, per la competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 10.715.457.770,0 delle quali furono pagate L. 1.657.075.962,0 e rimasero da pagare L. 9.058.381.808,0

Art. 3
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1951 rimane così stabilito:
Entrate e spese effettive:
Entrata L. 7.016.121.046,50
Spesa L. 9.215.457.770,00
Disavanzo effettivo L. 2.199.336.723,50
Movimento di capitali:
Entrata L. 4.000.000.000,00
Spesa L. 1.500.000.000,00
Avanzo per movimento di capitali L. 2.500.000.000,00
Riepilogo generale:
Entrata L. 11.016.121.046,50
Spesa L. 10.715.457.770,00
Avanzo finale L. 300.663.276,50

Art. 4
Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell' esercizio 1950 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio in L. 740.384.057,85 delle quali furono riscosse L. 735.818.101,95
e rimasero da riscuotere L. 4.565.955,90

Art. 5
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1950 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 4.430.049.509,00 delle quali furono pagate L. 1.646.472.337,00
e rimasero da pagare L. 2.783.577.172,00

Art. 6
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell' esercizio 1951 (art. 1) L. 4.087.620.181,00
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell' esercizio 1950 (art. 4) L. 4.565.955,90
Somme riscosse e non versate in tesoreria L. 1.775.304.287,15
Residui attivi al 31 dicembre 1951 L. 5.867.490.424,05

Art. 7
I residui passivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1951 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell' esercizio 1951 (articolo 2) L. 9.058.381.808,00
Somme rimaste da pagare sui residui dell' esercizio 1950 (art. 5) L. 2.783.577.172,00
Residui passivi al 31 dicembre 1951 L. 11.841.958.980,00

Art. 8
E'accertato nella somma di lire 321.163.726,88 l'avanzo finanziario della Regione alla fine dell'esercizio 1951, come risulta dai seguenti dati:
Attività:
Avanzo finanziario al 1- 1- 1951 L. 5.226.768,98
Entrate nell' esercizio finanziario 1951 L. 11.016.121.046,50
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1950, e cioè :
Accertati: al 1º gennaio 1951
L. 725.240.706,25 al 31 dicembre 1951
L. 740.384.057,85 L. 15.143.351,60
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1950, e cioè
Accertati: al 1º gennaio 1951
L. 4.430.179.938,80 al 31 dicembre 1951
L. 4.430.049.509,00 L. 130.329,80
L. 11.036.621.496,88
Passività
Spese dell' esercizio finanziario 1951: L. 10.715.457.770,00
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1951 L. 321.163.726,88
L. 11.036.621.496,88

Art. 9
E' approvato, in via di sanatoria, il seguente storno di fondi sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1951, approvato con la legge regionale 21 marzo 1951, n. 4, modificato con la legge regionale 21 febbraio 1952, n. 6
E' approvato, in via di sanatoria, il seguente storno di fondi sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1951, approvato con la legge regionale 21 marzo 1951, n. 4, modificato con la legge regionale 21 febbraio 1952, n. 6

Variazione in diminuzione
Capitolo n. 1 - Spese inerenti al Consiglio regionale L. 1.000.000

E' approvato, in via di sanatoria, il seguente storno di fondi sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1951, approvato con la legge regionale 21 marzo 1951, n. 4, modificato con la legge regionale 21 febbraio 1952, n. 6
Omissis
Variazione in aumento
Capitolo n. 2 - Indennità ai componenti della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 - Spese per missioni dei componenti della Giunta, compreso il rimborso delle spese viaggio L. 1.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari li 21 maggio 1957