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Legge Regionale 30 marzo 1957, n. 12

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi a favore degli allevatori.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
I primi due commi dell’art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, sono così modificati:
“L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a suo carico l’importo della quota dovuta al 31 marzo 1957 dagli allevatori che hanno rilasciato cambiali a sensi delle leggi regionali 12 novembre 1954, n. 21, 13 ottobre 1955, n. 13, e 26 ottobre 1956, n. 27.
Il contributo relativo alla quota dovuta al 31 marzo 1958 viene concesso nella misura del 90 per cento della quota stessa a tutti gli allevatori i quali entro tale data abbiano regolato il loro debito”.

Art. 2
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al cap. 167 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957, il cui stanziamento viene elevato da L. 225.000.000 a L.445.000.000 mediante storno di:
L. 26.000.000 dal Cap. 123
L. 17.000.000 dal Cap. 126
L. 24.000.000 dal Cap. 144
L. 28.000.000 dal Cap. 145
L. 34.000.000 dal Cap. 150
L. 19.000.000 dal Cap. 153
L. 14.000.000 dal Cap. 156
L. 12.000.000 dal Cap. 162
L. 46.000.000 dal Cap. 171
La denominazione del citato cap. 167 è così modificata:
“Contributi agli allevatori di bestiame sull’importo dei prestiti contratti per l’acquisto di mangimi”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 29 maggio 1957