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Legge Regionale 07 maggio 1957, n. 15

Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell’attività mineraria.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Fino a quando non sarà disposta con legge regionale la completa regolamentazione della materia, hanno vigore, per il territorio della Regione, ad integrazione delle disposizioni di cui al RD 29 luglio 1927, n. 1443, le norme contenute nella presente legge.

Art. 2
Può essere accordata autorizzazione di indagine nei casi in cui si ravvisi la necessità o l'interesse di eseguire ai fini minerari specificamente indicati, rilevamenti geologici o geofisici.

Art. 3
L’autorizzazione di indagine è accordata a chi ne faccia domanda ed abbia, a giudizio dell'Assessore alla industria e commercio, la capacità tecnica ed economica a condurre l'indagine.
Per le zone interessanti la difesa, l’Assessore all'industria e commercio provvede al rilascio dell'autorizzazione di indagine d'intesa con l'Amministrazione militare.

Art. 4
Ad una stessa persona fisica o giuridica possono essere accordate più autorizzazioni d'indagine salve le limitazioni di numero e di superficie da prevedersi nel regolamento.

Art. 5
Ove l’Amministrazione regionale intenda procedere direttamente ad indagini, la zona di esplorazione è determinata con decreto dell’Assessore all’industria e commercio.

Art. 6
L'indagine può essere autorizzata anche per una area che è oggetto di autorizzazione, permesso e concessione vigente.
In ogni caso i nuovi lavori devono riguardare sostanze minerali diverse da quelle alle quali si riferiscono i precedenti provvedimenti e non devono essere incompatibili con quelli previsti nei provvedimenti stessi.
Se vi è disaccordo fra gli interessati circa le misure necessarie per rendere possibile la contemporaneità dei lavori provvede l’Assessore all’industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere.

Art. 7
L'autorizzazione può essere accordata per un periodo non superiore ad un anno e può essere prorogata per soli due periodi di un anno ciascuno.
A seguito della richiesta di proroga l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende ancora valida fino alla comunicazione del relativo provvedimento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
La proroga deve essere accordata previa constatazione dei lavori compiuti e dei risultati ottenuti e può essere concessa a condizioni diverse da quelle indicate nel provvedimento anteriore.

Art. 8
Chi è stato autorizzato all’indagine deve corrispondere anticipatamente all’Amministrazione regionale un diritto di lire 5 per ogni ettaro o frazione di superficie compresa entro i limiti stabiliti dall’autorizzazione, per il primo anno; di lire 10 per il secondo anno e di lire 15 per il terzo anno.

Art. 9
I diritti di cui all’articolo precedente affluiscono allo stanziamento di cui al cap. 2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale 1957 ed agli stanziamenti dei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 10
Il proprietario ed il possessore del fondo compreso nel perimetro dell'indagine non possono opporsi ai relativi lavori.
In caso di disaccordo sulla necessità e le modalità delle operazioni, l’ingegnere capo dell’Ufficio distrettuale delle miniere prescrive le norme da seguire, emanando, se del caso, i relativi provvedimenti.
Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso all'Assessorato all'industria e commercio entro trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 11
L'indagatore deve risarcire ogni danno derivante dall'esercizio dell'autorizzazione.
I proprietari ed i possessori dei fondi compresi entro i limiti dell'autorizzazione debbono essere avvisati prima dell'inizio dei lavori ed hanno facoltà di esigere una cauzione in denaro.
Se le parti non raggiungano l’accordo entro un mese dal preavviso, l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere, sentito il parere di un perito, stabilisce provvisoriamente d'ufficio l'ammontare della cauzione.
Eseguito il deposito di questa può darsi inizio ai lavori.
Se, per circostanze sopravvenute, la cauzione non sia più necessaria o il suo importo debba essere variato, si procede secondo le disposizioni del comma precedente.
Per ogni ulteriore contestazione fra le parti in relazione ai due precedenti commi resta salva la competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 12
L’autorizzazione di indagine non è trasferibile per atto tra vivi; si estingue oltreché per scadenza del termine, per la morte dell’indagatore, per rinunzia o per decadenza.

Art. 13
La rinunzia all’autorizzazione non deve contenere alcuna condizione o riserva.Essa non ha effetto se non è accettata dall'Assessore all'industria e commercio. Trascorsi novanta giorni dalla dichiarazione di rinunzia senza che l'Assessore si sia pronunziato in modo definitivo la rinunzia si intende accettata.

Art. 14
E' pronunciata la decadenza dell’autorizzazione:
1) quando non si sia dato inizio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro due mesi dal giorno in cui fu rilasciata l’autorizzazione;
2) quando l'esercizio dell’autorizzazione sia stato ceduto;
3) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi escluso il caso di forza maggiore;
4) quando non sia stato pagato il diritto annuo indicato nell'art. 8;
5) quando non siano stati osservati gli altri obblighi imposti con il provvedimento di autorizzazione o successivamente con i provvedimenti di proroga.
La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi, con decreto dell'Assessore all'industria e commercio.
Contro il provvedimento relativo è ammessa opposizione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza. Sulla opposizione decide, entro sessanta giorni dalla presentazione della medesima, lo stesso Assessore all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale
delle miniere. Resta salvo il rimedio di cui allo art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 15
Le spese per l’istruttoria degli atti previsti negli articoli precedenti sono a carico dell'interessato: può essere disposto che egli le anticipi.

Art. 16
Ai fini di ulteriori sviluppi della ricerca e della eventuale coltivazione l'indagatore, a preferenza su qualsiasi richiedente, può chiedere ed ottenere, con le prescrizioni di legge e nei limiti determinati dall’Assessore all'industria e commercio, l'area su cui l’indagine stessa ha dato esito positivo.

Art. 17
I titolari delle autorizzazioni di indagini, dei permessi di ricerche e delle concessioni minerarie, i quali si propongono di eseguire indagini e rilevamenti geologici e geofisici sono tenuti in tutti i casi a comunicare all'Assessore all’industria e commercio:
a) preventivamente, fermo ogni altro obbligo di legge il programma delle operazioni suaccennate;
b) i dati di osservazione strumentale, le cartografie, le relazioni ed ogni altro elemento conclusivo, relativo alla materia.

Art. 18
L’Assessore all’industria e commercio, anche valendosi dell'opera dell’Ufficio distrettuale delle miniere, segue lo svolgimento sul terreno delle operazioni di rilevamento e l'elaborazione dei dati.

Art. 19
I documenti e le informazioni che, in forza degli obblighi di cui all’articolo 17, pervengono all'Amministrazione regionale, non possono da questa essere resi pubblici o comunicati a terzi senza l’autorizzazione del presentatore dei rilevamenti prima che siano decorsi due anni dalla data di ricevimento.

Art. 20
Le altre modalità relative alle comunicazioni di cui all’articolo 17, sono stabilite dall'Assessore all'industria e commercio.

Art. 21
In caso di persistente violazione delle prescrizioni suddette può essere pronunciata la decadenza dalla autorizzazione all'indagine, dal permesso di ricerca o dalla concessione mineraria, nelle forme e con i rimedi di cui all'art. 14.

Art. 22
E' istituito presso l’Assessorato all’industria e commercio il pubblico registro delle autorizzazioni di indagine, dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e, a norma dell'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, delle cave e torbiere.

Art. 23
Nel pubblico registro minerario devono essere annotati a cura dell’Assessorato all’Industria e commercio:
1) i provvedimenti relativi alle autorizzazioni di indagine, alle proroghe, rinunzie, decadenze, ampliamenti o riduzioni di aree, estensioni e scadenze dei termini;
2) i provvedimenti relativi ai permessi di ricerca, alle proroghe, trasferimenti, rinunzie, decadenze, prove di coltivazione, dinieghi di proroghe, ampliamenti e riduzioni di aree, estensioni e scadenze dei termini;
3) i provvedimenti relativi alle concessioni minerarie, alle proroghe, trasferimenti, rinunzie, decadenze, iscrizioni ipotecarie, costituzioni di consorzi obbligatori e scadenze dei termini;
4) I provvedimenti relativi alle concessioni di cave e torbiere sottratte alla disponibilità dei proprietari dei fondi e loro restituzioni alla disponibilità del proprietario stesso.

Art. 24
Chiunque ne faccia istanza ed abbia corrisposto i diritti di ufficio fissati dalla presente legge, può ottenere copie ed estratti del registro predetto e dei piani topografici relativi alle aree soggette a vincoli minerari.

Art. 25
Le norme regolamentari per la richiesta ed il rilascio delle copie e degli estratti di cui al precedente articolo, sono emanate su proposta dell’Assessore all'Industria e commercio di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il Comitato regionale delle miniere, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della medesima.

Art. 26
I diritti di cui all’articolo 24, affluiscono allo stanziamento i un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione, con la denominazione “Diritti speciali - Pubblico registro minerario”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 14 giugno 1957

Allegato 1

Tabella dei diritti dovuti per il rilascio di copie ed estratti del Pubblico registro delle autorizzazioni di indagine, dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e, a norma dell'articolo 45 del RD 20 luglio 1927, n. 1443, delle cave e torbiere. (Tabella Ristrutturata)


1 - Estratto dei singoli provvedimenti concessivi relativi a zone soggette a vincoli minerari, diritti L. 100.
2 - Copia dei singoli provvedimenti concessivi relativi a zone soggette a vincoli minerari, diritti L. 200.
3 - Estratto di tutti i provvedimenti relativi a vincolo minerario, diritti L. 300.
4 - Copia del piano topografico dell’area soggetta a vincolo minerario (comprensiva degli estratti di cui al punto 3), diritti L. 700.
5 - Riproduzione di tutte le zone soggette a vincoli minerari risultanti comprese in una carta alla scala 1: 25.000 dell’Istituto geografico militare, diritti L. 3.000.