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Legge Regionale 09 maggio 1957, n. 19

Costruzione di nuove strade provinciali e comunali e sistemazione e manutenzione ordinaria di quelle esistenti.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Su richiesta degli enti locali interessati ed alle condizioni e con le modalità di cui alla presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla costruzione di nuove strade ed alla sistemazione di quelle esistenti.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere in favore delle province e dei comuni contributi nelle spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle strade classificate provinciali e comunali.

Art.2
I mezzi finanziari occorrenti alla costruzione di nuove strade provinciali e comunali ed alla sistemazione di quelle esistenti sono anticipati totalmente dall’Amministrazione regionale, che contribuisce nella spesa delle opere nelle seguenti misure:
- del novantadue per cento per le opere di costruzione di nuove strade;
- dell’ottanta per cento per le opere di sistemazione delle strade comunali;
- del sessantacinque per cento per le opere di sistemazione delle strade provinciali.
Il Contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, ed è commisurato alla spesa risultante dal verbale di collaudo dell'opera. Le spese relative alla indennità da corrispondere per eventuali espropriazioni sono escluse dal contributo.

Art.3
Per essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal precedente articolo per la costruzione di nuove strade, le province e i comuni si devono impegnare a provvedere alla manutenzione di esse indicando i mezzi per farvi fronte.

Art.4
Le province ed i comuni devono provvedere a restituire la quota parte della spesa a loro carico in trenta rate annuali senza interesse, da corrispondere, con decorrenza dall’esercizio finanziario successivo a quello nel quale viene effettuato il collaudo, mediante rilascio di delegazioni sulle sovrimposte fondiarie o su altri cespiti delegabili per legge.

Art.5
L’Assessorato alla viabilità compila annualmente un piano tecnico - finanziario delle opere riconosciute necessarie.
Il piano è approvato dalla Giunta regionale che determina l’ordine di precedenza delle opere ai fini degli interventi regionali.

Art.6
L’Amministrazione regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere direttamente ovvero a mezzo degli uffici provinciali del Genio civile salvo che
le Amministrazioni provinciali e comunali interessate siano in grado di provvedervi a mezzo dei propri uffici tecnici o ne facciano richiesta. In casi eccezionali puòfar ricorso alle prestazioni di tecnici liberi professionisti.
I progetti sono approvati dall’Assessore regionale alla viabilità, il quale provvede alla vigilanza ed al collaudo dei lavori e, nel caso di esecuzione diretta da parte dell’Amministrazione regionale, anche alla gestione amministrativa e contabile.
L’approvazione dei progetti delle singole opere deve essere preceduta dal parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art.7
I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Per gli atti conseguenti, sino a quando non sarà provveduto con legge regionale, valgono le norme stabilite dalle leggi dello Stato in materia.

Art.8
La misura dei contributi a favore delle province e dei comuni per la manutenzione ordinaria delle strade di loro pertinenza è fissata nel venticinque per cento della spesa occorrente per l’esecuzione dell’opera.
La concessione di detti contributi è disposta sulla base di preventivi e di perizie tecniche predisposte dalle Amministrazioni interessate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, mentre il pagamento di essi viene effettuato a seguito di presentazione dei verbali di collaudo.
E' in facoltà dell’Amministrazione regionale di eseguire accertamenti sulla esecuzione delle opere.

Art.9
Ove nelle materie e per gli scopi di cui alla presente legge, gli enti locali possano usufruire di provvidenze da parte dello Stato o di altri enti, la concessione dei benefici da parte della Regione è limitata alla sola eventuale integrazione costituita dalla differenza tra il complesso delle provvidenze regionali concedibili e quello delle altre dipendenti da concessioni dello Stato o di
altri enti.

Art.10
Alle spese occorrenti per l’attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 123 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957 la cui denominazione viene così modificata:
“Spese per l’esecuzione di opere stradali di interesse regionale; contributi per la costruzione di nuove strade provinciali e comunali e per la sistemazione e manutenzione di quelle esistenti”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari li 1º luglio 1957