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Legge Regionale 30 marzo 1957, n. 30

Disposizioni relative all’esercizio della caccia.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
In materia di caccia l’Assessorato all’agricoltura e gli altri organi amministrativi regionali, fino a quando non sarà approvata una apposita legge regionale, applicano le norme del TU approvato con RD 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, escluse quelle di cui al titolo secondo, capo primo, del DPR 10 giugno 1955, n. 987.

Art. 2
Le funzioni esercitate dal Ministero o dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste, in forza del TU approvato con RD 5 giugno 1939, n. 1016, sono esercitate rispettivamente dall’Assessorato e dall’Assessore all’agricoltura della Regione.
Contro i provvedimenti dell’Assessore è dato ricorso alla Giunta regionale a norma dell’art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Art. 3
Nel caso di delega gli enti locali presentano entro il mese di luglio di ciascun anno all'Amministrazione regionale i programmi preventivi di esercizio, per l’anno solare successivo, delle funzioni ad essi delegate, ed entro il mese di febbraio i rendiconti delle spese sostenute.

Art. 4
Le spese per l’applicazione della presente legge fanno carico al cap. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 6 giugno 1959