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Legge Regionale 02 febbraio 1950, n. 1

Istituzione del Comitato Regionale Sanitario.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Ai sensi dell’art. 42 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è istituito un Comitato Tecnico Sanitario Regionale così composto:
l’Assessore all’igiene e sanità pubblica, che lo presiede
l’Assessore ai lavori pubblici
l’Assessore agli interni
un esperto di igiene
un esperto di malattie interne
un esperto di pediatria
un esperto di ostetricia
un esperto di dermosifilopatia
un esperto di tisiologia
un esperto di medicina del lavoro
un esperto di igiene veterinaria
un esperto di chimica e bromatologia
un esperto di ingegneria sanitaria
un esperto di scienze agrarie

Art. 2
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità pubblica col compito di esprimere parere tecnico:
su materie inerenti all’igiene e alla sanità pubblica della Regione, in merito alle quali riferiscono i direttori dei servizi regionali medico e veterinario;
su provvedimenti, inchieste, ricerche scientifiche nell'interesse della sanità pubblica;
sulle opere di utilità pubblica riguardanti l’igiene e la sanità della Regione e particolarmente su quelle da eseguirsi con contributi regionali.

Art. 3
Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria nel mese di maggio, ed in sessione straordinaria quando questa sia ritenuta necessaria dal Presidente.

Art. 4
L' indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio saranno regolati con legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 10 marzo 1950