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Legge Regionale 03 febbraio 1950, n. 2

Disinfestazione degli abitati.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' fatto obbligo ai Comuni di eseguire negli abitati, secondo le norme che saranno impartite dall’Assessorato all’Igiene e Sanità, regolari trattamenti insetticidi stanziando nei bilanci le somme all’uopo occorrenti.

Art. 2
Nel Bilancio della Regione è annualmente stanziato un fondo per la disinfestazione degli abitati allo scopo di rendere efficiente il servizio nei comuni che si trovino in difficoltà finanziarie particolarmente gravi.

Art. 3
Per facilitare il compito dei comuni è istituito un servizio regionale di controllo e di assistenza tecnica alle dipendenze dell’Assessorato all’Igiene e Sanità Pubblica.

Art. 4
La Giunta Regionale regolerà con apposite norme la gestione del fondo nonché il servizio di controllo e di assistenza tecnica di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 10 marzo 1950