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Legge Regionale 04 febbraio 1950, n. 3

Provvedimenti a sollievo della disoccupazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L’Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale, di intesa con gli Assessori agli Interni ed alle Finanze, e con quelli ai Lavori Pubblici ed all’Agricoltura a seconda della materia di rispettiva competenza, può autorizzare, nei Comuni o Consorzi di Comuni che ne facciano richiesta, tenuto conto dell’indice e del tipo della disoccupazione, l’apertura di cantieri scuola di lavoro per disoccupati
allo scopo di eseguire piccole opere di pubblica utilità di esclusivo interesse comunale o intercomunale.

Art. 2
Le domande, corredate dei relativi progetti di massima, devono essere trasmesse dagli enti interessati all’Amministrazione regionale, la quale, per il parere tecnico sui progetti e per la sorveglianza sulle opere da eseguire, può valersi degli Uffici tecnici delle Amministrazioni Provinciali e Comunali.
Spetta agli organi dell’Amministrazione Regionale il controllo dei cantieri e il collaudo delle opere eseguite.

Art. 3
La gestione dei cantieri di cui all’art. 1 è affidata alle Amministrazioni comunali. Le modalità organizzative di essi vengono fissate dall’Assessore al Lavoro della Regione.

Art. 4
I lavoratori disoccupati possono essere ammessi ai cantieri in qualità di lavoratori volontari entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti dall’Assessorato al Lavoro e Previdenza Sociale, sentiti gli enti promotori dei cantieri. I lavoratori interessati devono presentare domanda all’Ufficio di collocamento del Comune di residenza che, sentita la Commissione comunale di collocamento, o, nelle more della costituzione di questa, le organizzazioni sindacali locali, provvede alla selezione ed all’avviamento con precedenza ai disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento secondo le classificazioni di cui ai
numeri 1 e 2 dell’art. 10 della legge 29 aprile 1949 n. 264, e non fruenti del sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione.

Art. 5
Ai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e non fruenti del sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione, viene corrisposta una indennità pari a L. 500, se celibi, e a L. 600, se capi famiglia, per ogni giornata di effettivo lavoro.
Ai lavoratori che percepiscano il sussidio di disoccupazione, viene corrisposta una indennità pari a L. 300.

Art. 6
Le spese occorrenti per l’acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari, nonché quelle relative ad eventuali espropri, sono a carico dell’ente gestore.
Le spese per l’organizzazione e per il funzionamento dei cantieri di lavoro e le indennità ai lavoratori che vi sono ammessi, gravano sul Bilancio della Regione, rubrica dell’Assessorato al Lavoro e Previdenza Sociale.

Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 22 febbraio 1950