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Legge Regionale 08 febbraio 1950, n. 6

Compensi ai componenti delle Commissioni, comunque denominate, istituite presso l'Amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati od altri consessi, comunque denominati, istituiti presso l’Amministrazione regionale, spetta il compenso di L. 700 per ogni seduta.
Tale compenso è comprensivo anche dell'eventuale lavoro preparatorio antecedente o susseguente alle sedute.

Art. 2
Ai componenti e ai segretari, i quali, per motivi dipendenti dall'appartenenza ai consessi di cui alla presente legge, si recano in località diversa dalla loro residenza abituale, spettano - oltre al rimborso delle spese di viaggio ed al compenso di cui all'articolo precedente - una indennità giornaliera di trasferta di L.2000 ed una indennità di L.1.000 nel caso di pernottamento.

Art. 3
Ai rappresentanti di organizzazioni, i quali - a richiesta di queste - fossero ammessi a far parte degli organi collegiali di cui alla presente legge per rappresentarvi interessi di Enti, associazioni, categorie o simili, non spetta alcun compenso, indennità o rimborso di spesa.

Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 13 marzo 1950