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Legge Regionale 09 febbraio 1950, n. 7

Istituzione di centoquarantacinque corsi di scuole popolari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Sono istituiti per l’anno scolastico 1949- 1950 centoquarantacinque corsi di scuole popolari in aggiunta a quelli disposti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 2
I corsi sono ripartiti fra le tre provincie in ragione di sessanta per Nuoro, quarantacinque per Cagliari e quaranta per Sassari.
La ripartizione dei corsi fra i comuni spetta all’Assessore all’Igiene Sanità e Pubblica Istruzione, il quale delibera, sentito il Provveditore agli Studi di ciascuna Provincia, dando la preferenza ai comuni attualmente privi di corsi e tenendo conto degli indici dell’analfabetismo.

Art. 3
Gli assegni agli insegnanti, i sussidi per acquisto di libri e cancelleria per gli allievi, le indennità di visita ed i premi di attività saranno corrisposti nella misura stabilita per i corsi istituiti con il DLCPS 17 dicembre 1947, n. 1599.
La spesa graverà sul bilancio della Regione 1950, rubrica dell’Assessorato all’Igiene Sanità e Pubblica Istruzione.

Art. 4
L’ammontare dei contributi per ciascuna provincia sarà messo a disposizione del rispettivo Provveditorato agli Studi cui spetterà la gestione secondo le norme impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione per i corsi di scuole popolari.
Al termine della gestione ciascun Provveditorato agli Studi presenterà il rendiconto all'Assessorato alle Finanze.

Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 4 marzo 1950