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Legge Regionale 09 marzo 1950, n. 12

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo e centosettanta milioni nell'esercizio 1950 per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche urgenti.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo e centosettanta milioni, prevista nel Cap. 98 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1950, per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche urgenti, suddivisa fra le seguenti categorie di opere:
Opere igieniche L. 420.000.000
Edilizia scolastica L. 360.000.000
Opere stradali L. 230.000.000
Edilizia popolare L. 110.000.000
Urbanistica ed edifici di culto L. 50.000.000

Art. 2
La Regione anticiperà sui fondi di cui all'articolo precedente la totalità delle somme necessarie alla esecuzione delle opere in base ai relativi progetti tecnici.
Della spesa totale di ciascuna opera una quota pari al contributo di cui all'articolo seguente sarà assunta dalla Regione. La rimanente quota resterà a carico degli Enti interessati, che ne effettueranno il rimborso alla Regione in trenta rate annuali costanti, senza interessi, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avverrà il collaudo finale dei lavori.
Le spese di manutenzione saranno sostenute dagli Enti interessati, a partire dalla data di consegna delle opere.

Art. 3
Il contributo della Regione di cui al primo capoverso dell'art. 2 è fissato nella seguente misura:
cinquanta per cento della spesa totale per la costruzione o il completamento di strade provinciali e comunali, escluse le strade vicinali;
quaranta per cento della spesa totale per tutte le altre opere.

Art. 4
La esecuzione delle opere dovrà essere preceduta dalla regolare deliberazione di richiesta degli Enti interessati corredata dalla dichiarazione di impegno alla restituzione della quota a loro carico, e dalla indicazione delle relative garanzie.

La Giunta Regionale, con decreto del suo Presidente, potrà esonerare in tutto od in parte dal rimborso della rata annuale a loro carico gli Enti che vengano a trovarsi nella riconosciuta impossibilità di sostenere l'onere pur avendo iscritto nella parte attiva del Bilancio tutte le possibili
entrate.

Art. 5
La progettazione e la esecuzione delle opere saranno effettuate a cura degli Enti interessati.
Questi, tuttavia, ove lo ritengano necessario, potranno, all'atto della richiesta di cui all'art. 4, domandare alla Regione di sostituirli tanto nella progettazione quanto nella esecuzione.
L'approvazione del progetto, l'alta sorveglianza dei lavori ed il collaudo finale spettano all'Assessorato ai Lavori Pubblici.
Nel caso di cui al primo capoverso del presente articolo, gli appalti delle opere saranno promossi ed aggiudicati dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, assistito da un rappresentante dell'Ente interessato.

Art. 6
Con apposito regolamento saranno emanate le Norme per la esecuzione della presente legge.

Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 27 marzo 1950