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Legge Regionale 19 giugno 1950, n. 14

Istituzione ed arredamento di scuole materne.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Per l'istituzione di nuove scuole materne è autorizzata la spesa di L. 40.000.000 sullo stanziamento previsto in bilancio per l'esercizio finanziario 1950 al Cap. 92.
La progettazione, la costruzione, l'arredamento delle scuole materne di cui al precedente comma sono affidate all'Ente per le Scuole Materne della Sardegna.

Art. 2
Nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1 l'Ente per le Scuole Materne della Sardegna provvederà a predisporre un piano di distribuzione di tali scuole nella Regione con precedenza per le zone che ne abbiano maggiore necessità.
Detto piano sarà approvato preventivamente dall'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 3
Gli edifici costruiti ed i materiali di arredamento acquistati con il suddetto stanziamento rimarranno di proprietà dell'Ente Regione; di essi l'Ente per le Scuole Materne della Sardegna terrà distinti inventari.

Art. 4
Al termine del proprio esercizio finanziario l'Ente trasmetterà il rendiconto della gestione delle somme di cui all'art. 1 all' Amministrazione Regionale.

Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 15 luglio 1950