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Legge Regionale 21 giugno 1950, n. 16

Concessione di contributi per fiere, mostre ed esposizioni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di favorire la valorizzazione dei prodotti locali mediante l'organizzazione, nel territorio della Sardegna, di fiere, mostre ed esposizioni regolarmente autorizzate e comprese nei calendari nazionali o regionali, la Regione può concedere contributi in favore degli Enti promotori
ed organizzatori di tali manifestazioni.
Al medesimo scopo possono essere concessi contributi per agevolare la partecipazione di enti e privati a fiere, mostre ed esposizioni sia nazionali che estere.

Art. 2
I contributi di cui all'art.1 sono accordati, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione di questa, tenendo conto dei contributi o sovvenzioni eventualmente concessi dallo Stato o da altri Enti.
Le domande intese ad ottenere i contributi devono essere presentate all'Assessorato Regionale Industria e Commercio e devono essere corredate del programma della manifestazione che si intende attuare o con il quale si intende partecipare alle mostre, fiere ed esposizioni, e dei relativi
preventivi di spesa.
Il decreto stabilirà l'ammontare del contributo da concedere e le condizioni e modalità per il pagamento di esso.

Art. 3
La spesa farà carico al Cap. 111 del Bilancio Regionale 1950 ed a quelli corrispondenti dei Bilanci degli anni successivi.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 15 luglio 1950