Legge Regionale 23 giugno 1950, n. 31
Istituzione del Comitato Tecnico Regionale per l'Agricoltura.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
E' istituito presso l'Assessorato all' Agricoltura e Foreste un Comitato Tecnico Regionale per l'Agricoltura e Foreste.
Art. 2
Sono componenti del Comitato:
l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, che lo presiede;
tre docenti di Università o Direttori di Istituti o di Stazioni di sperimentazione, esperti in materia di agricoltura;
dodici esperti in materie di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.
Art. 3
Il Comitato è convocato dal Presidente per esprimere parere sulle materie di competenza dell'Assessorato alla Agricoltura e Foreste e sui provvedimenti, inchieste, studi ed iniziative riguardanti le stesse materie.
Art. 4
I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima e restano in carica due anni.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti oltre il Presidente.
Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, nominato dall'Assessore.
Art. 5
Su richiesta dell'Assessore o del Comitato possono partecipare alle sedute di questo i funzionari capi servizio nelle singole materie in seno all' Amministrazione regionale o nell'ambito della Regione.
Art. 6
Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari il 20 agosto 1950
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
E' istituito presso l'Assessorato all' Agricoltura e Foreste un Comitato Tecnico Regionale per l'Agricoltura e Foreste.
Art. 2
Sono componenti del Comitato:
l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, che lo presiede;
tre docenti di Università o Direttori di Istituti o di Stazioni di sperimentazione, esperti in materia di agricoltura;
dodici esperti in materie di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.
Art. 3
Il Comitato è convocato dal Presidente per esprimere parere sulle materie di competenza dell'Assessorato alla Agricoltura e Foreste e sui provvedimenti, inchieste, studi ed iniziative riguardanti le stesse materie.
Art. 4
I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima e restano in carica due anni.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti oltre il Presidente.
Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, nominato dall'Assessore.
Art. 5
Su richiesta dell'Assessore o del Comitato possono partecipare alle sedute di questo i funzionari capi servizio nelle singole materie in seno all' Amministrazione regionale o nell'ambito della Regione.
Art. 6
Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari il 20 agosto 1950