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Legge regionale 09 agosto 1950, n. 44

Provvedimenti per combattere la disoccupazione in agricoltura e per favorire l' incremento della produzione agricola.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di favorire l' incremento della produzione agricola e la utilizzazione della mano d' opera disoccupata, l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste è autorizzato a concedere contributi nelle spese per l' esecuzione dei lavori.
1) - di sistemazione agraria e di ripristino della coltivabilità o di miglioramento della produttività dei terreni;
2) - di scasso di terreni per impianto di arboreti e vigneti razionali allo scopo di incrementare prodotti tipici o di particolare pregio;
3) - di recinzione o di razionale sezionamento di fondi, a carattere stabile;
4) - di sgherbimento o di dicioccamento per miglioramento di pascoli, di seminativi, di sughereti od altri arborati, ovvero per creare zone di difesa dei boschi contro gli incendi;
5) - di spietramento;
6) - di costruzione o sistemazione di strade interne
poderali o di strade interpoderali;
7) - di ringiovanimento e ricostituzione di oliveti deperiti;
8) - di innesto di olivastri.
Il contributo è concesso soltanto per le spese di mano d'opera inerenti a lavori di carattere straordinario, esclusi quelli di ordinaria manutenzione, in ragione del 65% per le aziende con un reddito fondiario catastale accertato in base al RD 4 aprile 1939 n. 589, non superiore a lire 10.000; in ragione del 50% per le aziende con reddito non superiore a lire 40.000, ed in ragione del 30% per le altre. Agli effetti della misura del contributo le aziende condotte da Cooperative di lavoro sono considerate aziende con reddito fondiario catastale non superiore alle lire 10.000. La concessione del contributo è subordinata alla condizione che la esecuzione delle opere venga effettuata da personale salariato, da assumersi per il tramite degli uffici di collocamento, nel numero e per il tempo che saranno determinati dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, in relazione alle entità delle opere, e con le modalità di cui all'art. 5 del DLCPS 15 marzo 1947 n. 214.

Art. 2
Qualora, per il miglior esito della sistemazione idraulico - agraria occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari. Se le opere di sistemazione sono giudicate indispensabili per assicurare la ripresa della economia agricola e l' incremento della produttività della zona, il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, anche di propria iniziativa, su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura, determina con deliberazione motivata, il piano delle opere, che viene reso obbligatorio dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, il quale, con lo stesso provvedimento, decide su eventuali reclami e costituisce, ove manchi, il Consorzio obbligatorio dei proprietari interessati. Ove le opere previste ai numeri 1, 4, 5 e 6 dell'art. 1 rivestano particolare importanza ai fini dell'incremento produttivo dell'azienda e dell'assorbimento della mano d' opera, anche se ricadenti sul terreno di un solo proprietario, potranno parimenti essere dichiarate obbligatorie con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Art. 3
Per le opere di importo superiore a lire 5 milioni e per quelle dichiarate obbligatorie ai sensi dei comma 2 e 3 del precedente articolo, fermi restando i limiti di competenza di cui al successivo art. 4, è prescritta la presentazione di un piano tecnico corredato dei computi metrici estimativi. Il contributo si estende anche alle spese per la prestazione di tecnici incaricati della redazione del piano o della direzione e sorveglianza dei lavori. Qualora le spese di cui ai comma precedenti siano antecipate da consorzi di proprietari, il piano tecnico comprende anche il piano di ripartizione delle spese facenti carico ai singoli interessati. La ripartizione di dette spese fra i proprietari sarà fatta in ragione dei benefici conseguibili mediante la esecuzione delle opere.

Art. 4
Ove trattisi di lavori il cui importo previsto non superi lire 5 milioni, la concessione dei contributi, su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura, spetta all'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura, il quale provvede altresì alla liquidazione e al pagamento dei contributi stessi. Per i lavori di importo superiore a lire 5 milioni è competente l' Assessore all'Agricoltura e Foreste, su proposta dell'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura, corredata del parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura.

Art. 5
Sull'intero importo del contributo possono essere concessi, a richiesta dell'interessato, non più di tre acconti, ciascuno nella misura del 75% della quota del contributo dovuta per i lavori compresi in ciascuno stato di avanzamento. Il saldo del pagamento del contributo sarà effettuato a collaudo finale. Ove trattisi di azienda con reddito fondiario catastale non superiore alle lire 10.000, può essere concesso, a richiesta dell'interessato, un anticipo nella misura massima del 30% dell'ammontare del contributo. L'anticipo sarà ricuperato all'atto del pagamento delle rate di acconto in proporzione all'ammontare degli stati di avanzamento. Qualora non si faccia luogo al pagamento degli acconti il ricupero sarà eseguito alla liquidazione finale del contributo.

Art. 6
Il controllo sulla esecuzione dei lavori e sull'impiego della mano d' opera nonché il collaudo delle opere sono effettuati dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Nel caso di mancata o di parziale esecuzione dei lavori o di altra inadempienza che comprometta le finalità della concessione, il beneficiario incorre nella perdita dell'intero contributo ed è obbligato a rimborsare l'anticipo e gli acconti eventualmente percepiti. E' data facoltà all'Assessore all'Agricoltura e Foreste, nei casi di inadempienza o di parziale esecuzione delle opere dichiarate obbligatorie in base all'art. 2, di affidarne la esecuzione o il completamento ad imprese preferibilmente cooperativistiche, e di anticipare la intera somma occorrente salvo rivalsa per la quota a carico del beneficiario. La rivalsa è effettuata con la procedura stabilita dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, numero 639 relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti locali.

Art. 7
I contributi di cui all'art. 1 non sono cumulabili con alcun altro contributo a carico della Regione o dello Stato.

Art. 8
Alle spese necessarie per l' attuazione degli interventi suddetti si può provvedere a mezzo di aperture di credito da emettere a favore dei Capi degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.

Art. 9
Per quanto non contemplato nella presente legge valgono i disposti del DLP 1 luglio 1946, n. 31, e del DLCPS 15 marzo 1947, n. 214, in quanto applicabili nella Regione.

Art. 10
Con deliberazione della Giunta Regionale saranno emanate le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nei DLCPS 15 marzo 1947, n. 214.

Art. 11
Per l'anno 1950 la spesa necessaria per gli interventi di cui alla presente legge per un ammontare di 500 milioni di lire farà carico al fondo stanziato nel Cap. 102 del Bilancio regionale. Per gli anni successivi la spesa necessaria farà carico ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 24 agosto 1950.