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Legge regionale 09 agosto 1950, n. 45

Impianto ed attrezzatura di colonie climatiche temporanee ed erogazione di contributi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' autorizzata la spesa per l'impianto e l'attrezzatura di colonie climatiche temporanee secondo un piano organico che risponda alle necessità dell'assistenza parascolastica. E' parimenti autorizzata l'erogazione di contributi per il miglioramento degli impianti e delle attrezzature delle colonie già esistenti, gestite da Enti locali o da Enti di assistenza e beneficenza legalmente riconosciuti.

Art. 2
Allo scopo di studiare il piano di cui all'art. 1 è nominata una Commissione presieduta dall'Assessore alla Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione, e composta dagli Assessori agli Interni, ai Lavori Pubblici e alle Finanze, o loro delegati, dai Presidenti delle Deputazioni Provinciali, dai Medici Provinciali e dai Provveditori agli Studi previo nulla osta del competente Ministero.

Art. 3
La Commissione, inoltre, previo esame ed approvazione delle domande e dei progetti che vengono presentati, propone la misura dei contributi. I contributi vengono erogati mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione di questa. La misura dei contributi è determinata in rapporto alle condizioni economiche dell'Ente richiedente ed alle opere da eseguirsi. Gli Enti che fruiscano di concessioni previste dalla presente legge devono eseguire le opere secondo il progetto e nei termini stabiliti, e devono presentare all'Amministrazione Regionale, ad ultimazione dei lavori, il rendiconto delle spese. Gli stessi Enti, nella gestione delle colonie hanno l'obbligo di osservare le direttive impartite dall'Assessorato all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione circa i criteri di scelta dei bambini da assistere ed il funzionamento delle colonie stesse. Gli impianti e le attrezzature di cui al primo comma dell'art. 1 restano di proprietà della Regione.

Art. 4
La spesa farà carico al capitolo 94 del Bilancio Regionale 1950 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 9 settembre 1950