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Legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46

Contributi per opere di miglioramento fondiario.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di realizzare un migliore ordinamento produttivo delle aziende agrarie, basato sull'incremento della produzione e del lavoro, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi nella spesa per opere di miglioramento fondiario da eseguirsi in Sardegna, sia nei comprensori di bonifica, sia fuori di essi.

Art. 2
Possono essere sussidiate le opere previste dall'art. 43 e seguenti del RDL 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè tutte le altre opere di miglioramento fondiario, eseguibili a vantaggio di uno o più fondi, fra le quali, in particolare, quelle che riguardano il miglioramento dei pascoli, la costruzione dei sili da foraggio, la trasformazione di olivastretti in oliveti specializzati, l' impianto di nuovi oliveti, mandorleti e frutteti anche mediante innesto di porta innesti selvatici, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione di prodotti agricoli ed armentizi, semprechè tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno delle aziende agricole a cui debbono servire: la costruzione, l' acquisto, l' ampliamento il riattamento e l' attrezzatura, da parte di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonché - quando l' ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti ed inoltre le opere da eseguire per l' incremento della piscicoltura in valli da pesca, stagni e lagune, e la sistemazione e il riattamento delle strade vicinali.

Art. 3
L' Assessore all'Agricoltura e Foreste è autorizzato a fissare, di intesa con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e sentito il Comitato Tecnico Regionale per l' Agricoltura, le direttive fondamentali della trasformazione agraria, necessarie per realizzare i fini della bonifica. Tali direttive dovranno essere inserite nei piani generali di bonifica, da redigersi, per ciascun comprensorio, ai sensi dell'art. 4 del RD 13 febbraio 1933, n. 215. Per quei comprensori i cui piani generali siano già stati approvati dal Ministero, l' Assessorato è autorizzato a promuovere, d' intesa con il Ministero stesso, le opportune modifiche alle direttive in precedenza stabilite. I piani generali di bonifica, contenenti le direttive anzidette e le eventuali modifiche di esse, sono approvati dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Art. 4
Per la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, che si eseguono in dipendenza dell'attuazione delle direttive contenute nei piani generali di bonifica, approvati ai sensi del precedente articolo, i consorzi concordano con i proprietari il piano di sviluppo dei lavori e provvedono a tutti gli adempimenti previsti dal RD 13 febbraio 1933, n. 215 e del DLCPS 31 dicembre 1947, n. 1744. In base a tali accordi, ovvero quando l' accordo non venga raggiunto in armonia alle direttive approvate, i consorzi presentano il piano esecutivo particolareggiato della trasformazione agrario - fondiaria dei singoli fondi ricadenti nel comprensorio o nella parte di esso soggetta agli obblighi della trasformazione. L'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste può stabilire, con suo decreto, il termine entro cui i Consorzi devono presentare detto piano esecutivo. I proprietari, che non abbiano concordato con il Consorzio le opere di competenza privata, prevista nel piano esecutivo, possono presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione di esso, reclamo all'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, il quale, sentito il Comitato Tecnico Regionale per l'agricoltura, adotta i provvedimenti di cui all'art. 42 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, ed al DLCPS 31 dicembre 1947, n. 1744. Di detto piano esecutivo è disposta la pubblicazione, per un periodo di 15 giorni, nella sede del Consorzio interessato e nell'albo pretorio dei Comuni nella cui giurisdizione ricadono i terreni.

Art. 5
Il contributo da parte della Regione è fissato nella misura del 75 per cento della spesa per la costruzione di acquedotti rurali; nella misura del 65 per cento della spesa per la costruzione e sistemazione delle strade vicinali; nella misura del 45 per cento della spesa per l' impianto di cabine di trasformazione per l' utilizzazione dell'energia elettrica, compresi gli apparecchi all'uopo necessari, e per l' impianto di linee fisse e mobili di distribuzione; nella misura del 38 per cento della spesa per tutte le altre opere previste dalla presente legge.

Art. 6
La concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e Foreste. L'approvazione dei progetti per le opere di importo non superiore a lire 10.000.000 è demandata all'Ispettorato Compartimentale per l' Agricoltura; per le opere di importo superiore a lire 10.000.000. è riservata, previa istruttoria tecnica dello stesso Ispettorato, all'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Art. 7
Per i progetti di importo superiori ai dieci milioni l'Ispettorato Compartimentale per l'Agricoltura è tenuto a richiedere il parere degli Uffici del Genio Civile a norma della legge 2 giugno 1930, n. 755.

Art. 8
Sull'importo dei sussidi per opere di miglioramento fondiario si applica la trattenuta del 0,70 per cento per spese di vigilanza e per studi ed accertamenti relativi alle opere concesse. Tali somme verranno iscritte in entrata nel Bilancio della Regione, con imputazione ad uno speciale capitolo. Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo, sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa della Regione.

Art. 9
Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno imputate ai capitoli 102 e 103 del Bilancio Regionale per l'anno 1950 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 10
Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono i disposti del RDL 13 febbraio 1933, n. 215 e del DLCPS 31 dicembre 1947, n. 1744 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Data a Cagliari, il 9 dicembre 1950