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Legge regionale 09 novembre 1950, n. 47

Provvidenze a favore delle Cooperative ed altre associazioni di produttori agricoli.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Le Cooperative di contadini, regolarmente costituite nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, possono usufruire di un contributo da parte della Regione nella misura del 40% della spesa per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli.

Art. 2
Le latterie sociali cooperative e le cantine sociali cooperative, che esplichino la loro attività nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, possono usufruire di un contributo, da parte della Regione, nella misura del 50% della spesa per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura di stabilimenti caseari ed enologici razionali.

Art. 3
Le cooperative di contadini di cui all'art. 1 possono godere di un contributo, pari al 30% della spesa, per l'acquisto di concimi da utilizzare in terreni da esse gestiti.

Art. 4
I contributi di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili con analoghi contributi da parte dello Stato o della Regione. E' ammessa la integrazione, fino alle misure previste dalla presente legge, di eventuali analoghi contributi precedentemente concessi dallo Stato o dalla Regione.

Art. 5
La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, è autorizzata ad istituire, annualmente, premi a concorso da assegnarsi alle cooperative di contadini che si siano distinte nella coltivazione in forma collettiva e con l' impiego razionale di mezzi tecnici nei terreni da esse gestiti. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, è autorizzata ad istituire analoghi premi a favore delle latterie sociali cooperative e dei gruppi pastori che abbiano prodotto la migliore qualità di formaggio.
Per l'assegnazione dei premi, sono annualmente costituite, a cura dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, apposite commissioni giudicatrici.

Art. 6
Le domande devono essere dirette all'Assessore all'Agricoltura e Foreste, per il tramite degli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura.

Art. 7
L' Assessore all'Agricoltura e Foreste, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio, assegna i contributi, sentito il parere del Comitato Provinciale per l'Agricoltura competente per territorio, di concerto con l'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale e con l'Assessore alle Finanze per i contributi di cui agli artt. 1 e 3, e di concerto con i medesimi e con l' Assessore all'Industria e Commercio per i contributi di cui all'art. 2.

Art. 8
Per le spese derivanti dalla esecuzione della presente legge, vengono stanziati nel bilancio regionale 1950 le seguenti somme:
per le spese previste nell'art. 1 lire 12.000.000 da imputarsi al capitolo 49;
per le spese previste nell'art. 2 lire 100.000.000 da imputarsi al capitolo 102;
per le spese previste nell'art. 3 lire 20.000.000 da imputarsi al capitolo 50;
Per gli esercizi successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti anche per quanto riguarda le spese di cui all'art. 5.

Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 23 dicembre 1950